Convocazione di assemblea: i 5 giorni decorrono dall'avviso di giacenza

La presunzione di conoscenza da parte del destinatario ex art. 1335 c.c. della convocazione di assemblea inviata per posta raccomandata a.r. - e non recapitata per sua assenza o di altri abilitato a riceverla - si ha con l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. È dunque da tale momento - e non dalla consegna al destinatario - che decorrono i cinque giorni prescritti dalla legge per la regolare convocazione assembleare.

Con la sentenza in commento, la n. 22311/16 depositata il 3 novembre, la Corte di Cassazione trae spunto da una controversia in materia condominiale per ribadire un principio consolidato in materia di atti recettizi in forma scritta circa la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. da parte del destinatario dell'atto inviatogli per raccomandata a.r. non recapitata. Contestazione di convocazione invalida. La controversia attiene alla contestazione circa le modalità di convocazione di un'assemblea condominiale e alla richiesta di declaratoria di nullità della stessa il Tribunale, rilevato che non era prevista alcuna forma specifica per la convocazione e preso atto della prova da parte del condominio dell'invio mediante raccomandata e della consegna avvenuta, rigettava la domanda. La Corte d'appello, a sua volta, ribaltava la decisione ritenendo che non erano stati rispettati i cinque giorni – liberi - che dovevano decorrere tra la ricezione e non l'invio della convocazione e il giorno dell'assemblea, dovendosi considerare a tal fine - nel caso di duplice convocazione, non la data della seconda, ma quella della prima. La convocazione de qua non rispettava dette prescrizioni, perciò la domanda dell'attrice veniva accolta. Il motivo di impugnazione in Cassazione attiene alla sola considerazione che la Corte d'appello aveva omesso di considerare che la raccomandata era stata sì consegnata all'attrice alla data da lei indicata, ma che della stessa, essendo stato vano il tentativo di recapito, era stato rilasciato avviso di giacenza. Presunzione ex art. 1335 c.c. e avviso di giacenza. Ebbene, la Corte accoglie il ricorso ritenendo il motivo fondato con la motivazione che la presunzione voluta dall'art. 1335 c.c. per gli atti recettizi in forma scritta è data dalla prova da parte del dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario che, inoltre, tale momento, nel caso di invio per raccomandata non recapitata per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla si ha con il rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e non con il momento della consegna del plico medesimo. Il principio appare consolidato in giurisprudenza peraltro, non mancano le sentenze che si riferiscono, come la presente, specificatamente agli avvisi di convocazione di assemblea condominiale. La presunzione di cui all'art. 1335 può essere vinta dal destinatario se questi provi di essere stato senza colpa nell'impossibilità di avere notizia. Una controversia datata La controversia mostra i segni del tempo l'anno della convocazione assembleare è il 2003 vari aspetti sono infatti stati oggetto di chiarimento normativo o di legittimità. Dal 2013 anno di entrata in vigore della riforma del condominio di cui alla l. n. 220/2012 l'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie specifica quali debbano essere le modalità di convocazione dell'assemblea, tra cui vi è la raccomandata postale inoltre, lo stesso articolo specifica ora che il termine dei cinque giorni deve essere rispettato nei confronti della prima convocazione, mentre precedentemente il riferimento era genericamente alla data fissata per l'adunanza . Inoltre, l'omessa, tardiva o incompleta convocazione è oggi espressamente sanzionata con l'annullabilità della delibera e non con la nullità dallo stesso articolo, ma il principio era stato già espresso dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione nel 2005.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 settembre – 3 novembre 2016, n. 22311 Presidente Bianchini – Relatore Falabella Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2004 B.F. impugnava la delibera assunta dall’assemblea del Condominio omissis , sito in omissis , della quale era venuta a conoscenza solo attraverso una missiva speditale il 20 aprile 2004 dall’amministratore, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità perché adottata senza darne avviso preventivo a tutti i condomini. Si costituiva il Condominio ed opponeva che l’amministratore aveva regolarmente e tempestivamente dato comunicazione con raccomandate postali della data dell’assemblea a tutti i condomini, compresa l’attrice B. . Chiedeva perciò il rigetto della domanda e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ritenuto che non era prevista alcuna forma particolare per la comunicazione delle convocazioni dell’assemblea e che il Condominio convenuto aveva provato di avervi provveduto con la produzione dell’elenco delle raccomandate corredato da timbro postale e della attestazione dell’Amministrazione P.T. dalla quale emergeva che la raccomandata era stata consegnata in data 18 aprile 2003 a Carozza Domenico, delegato della sig.ra B.F. , rigettava la domanda attrice e quella riconvenzionale. Avverso tale pronuncia proponeva appello B.F. . Si costituiva il Condominio omissis , eccependo l’inammissibilità del gravame e la sua infondatezza. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 31 agosto 2011, in riforma della impugnata sentenza, annullava la delibera assembleare del 23 aprile 2003, sulla base, delle seguenti considerazioni a il termine libero di cinque giorni prescritto dall’art. 66, 3 co. disp. att. c.c. deve farsi decorrere dalla ricezione da parte del condominio della convocazione e non dalla spedizione della stessa , avendosi riguardo, nel caso di duplice convocazione dell’assemblea effettuata con un unico avviso, alla data di prima convocazione b poiché la consegna della raccomandata al delegato della B. risultava avvenuta il 18 aprile 2003, il termine suddetto non poteva considerarsi rispettato con riferimento all’adunanza del 22 aprile 2003, con la conseguenza che la delibera assunta senza la sua partecipazione doveva reputarsi invalida. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio omissis , sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. B.F. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1335 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. , nonché l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c. . Secondo l’istante, la Corte d’appello non aveva tenuto conto che la raccomandata contenente la convocazione per l’assemblea del 22 aprile 2003, inviata alla residenza della B. in data 8 aprile 2003, era stata, dopo l’infruttuoso tentativo di recapito, posta in giacenza presso l’ufficio postale di Caserta in data 9.4.2003, previo rilascio del relativo avviso, per essere poi ritirata in data 18 aprile 2003 in conseguenza assume il ricorrente - già in data 9 aprile 2003 il plico doveva ritenersi entrato nella disponibilità della destinataria. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza e di specificità del motivo. L’atto di impugnazione risulta infatti corredato di una esauriente esposizione dei fatti e la censura svolta non evidenzia la denunciata genericità. Il motivo, poi, è fondato. Per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla , coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata Cass. 27 luglio 1998, n. 7370 Cass. 1 aprile 1997, n. 2847 Cass. 23 settembre 1996, n. 8399 Cass. 13 agosto 1981, n. 4909 Cass. 11 febbraio 1978, n. 628 più di recente, per l’applicazione del principio in materia di contestazione degli addebiti del licenziamento individuale Cass. 15 dicembre 2009, n. 6527 Cass. 24 aprile 2003, n. 6527 il principio è richiamato anche da sentenze non massimate, o non massimate nei termini che qui interessano cfr. da ultimo Cass. 4 agosto 2016, n. 16330 . Pertanto, in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla , deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. Ne discende che il riferimento, operato dalla Corte di appello, al momento della consegna del plico raccomandato è improprio. Di qui la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà conformarsi al principio di diritto enunciato e dovrà pure provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese.