Eccezione d’incompetenza: non può riguardare giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario

Le violazioni inerenti alla nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice di cui all’art. 158 c.p.c. si configurano nella sola ipotesi di atti giudiziari posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22153/16 depositata il 2 novembre 2016. Il fatto. Gli attori proponevano istanza di regolamento di competenza contro l’ordinanza con la quale il giudice designato del Tribunale territorialmente competente aveva accolto l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/02 proposta da un CTU contro il decreto che aveva liquidato il compenso professionale spettante a quest’ultimo quale ausiliario del giudice nominato in una causa civile di apposizione dei termini. Le parti istanti deducevano, alla base dell’istanza di regolamento, la competenza a provvedere del capo dell’ufficio giudiziario cui apparteneva il magistrato che aveva emesso il provvedimento opposto, esclusa ogni possibilità di delega con la conseguenza che la sostituzione, come nella specie, del Presidente del Tribunale, con un magistrato diverso non può che determinare, secondo gli stessi deducenti, una nullità assoluta ai sensi dell’art. 158 c.p.c Inammissibilità. Gli Ermellini hanno condiviso integralmente le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale sulla scorta delle quali lo stesso aveva ravvisato una duplice ragione di inammissibilità dell’istanza di regolamento sia per deduzione tardiva della questione di incompetenza sia per inconfigurabilità di un riparto di competenza tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. In particolare, il Procuratore evidenziava in prima battuta che nel caso de quo sussisteva una ragione di carattere processuale preclusiva della stessa proponibilità del regolamento di competenza in quanto le parti non avevano mai sollevato la relativa questione nell’ambito del giudizio di opposizione o di liquidazione del compenso del CTU. Inoltre, sempre secondo il Procuratore, la seconda ragione di inammissibilità del ricorso era rappresentata dalla qualificazione – data dalle parti deducenti - della questione di riparto tra Presidente dell’Ufficio Giudiziario e giudice addetto allo stesso Ufficio Giudiziario in termini di questione di competenza. Il Magistrato, infatti, nella propria relazione ha negato, in via di principio, tale qualificazione con la consequenziale invalidità per vizio di costituzione del giudice, poiché con il ricorso i ricorrenti hanno rimesso una questione non di competenza. La sussistenza di una valida delega al Presidente del Tribunale al giudice designato che ha adottato il provvedimento impedisce di ravvisare nella vicenda procedurale una qualsiasi ragione di invalidità per questioni di incompetenza ravvisandosi invece, nella specie, solo una questione inerente la distribuzione degli affari all’interno dello stesso Ufficio, effettuata, peraltro, secondo le Tabelle di organizzazione in vigore. Concludendo. Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, il Presidente dell’Ufficio in funzione di giudice monocratico ben può delegare la decisione ad un presidente di sezione anche di quella che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione il quale deciderà anche egli quale organo monocratico.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 luglio – 2 novembre 2016, n. 22153 Presidente Manna – Relatore Lombardo In fatto e in diritto 1. - N.M. ed P.G.E. propongono istanza di regolamento di competenza contro l’ordinanza con la quale il giudice designato del Tribunale di Velletri ha accolto l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 proposta da G.C. , contro il decreto che ha liquidato il compenso spettante a quest’ultima quale c.t.u. nominata in una causa civile di regolamento di confini ed apposizione di termini. A base dell’istanza, la deduzione per cui competente a provvedere è il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, esclusa ogni possibilità di delega. Di conseguenza, l’eventuale sostituzione del Presidente del Tribunale con un magistrato diverso determinerebbe una nullità assoluta, inerente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c 1.1. - Le altre parti - G.C. , T.A. , O.M. e S.F.M. - non hanno svolto attività difensiva. 1.2. - Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, nei termini che seguono . in primo luogo, sussiste una ragione di carattere processuale preclusiva della stessa proponibilità del regolamento di competenza, come tale la relativa questione, oggi sollevata, infatti, non è stata mai posta nell’ambito del giudizio di opposizione a liquidazione del compenso cfr. i verbali del procedimento in atti , ed in particolare non lo è stata entro lo sbarramento costituito dall’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/09, che, secondo il qui condiviso indirizzo della Corte, costituisce una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza , barriera conseguentemente applicabile, proprio per il suo tratto di generalità, non soltanto ai processi di cognizione ordinaria ma anche ai procedimenti di tipo camerale Cass., n. 5257/2012 sicché, per questo primo profilo, non essendovi ragione di sottrarre il procedimento in discorso alla regola unitaria di cui si è detto, il ricorso deve dirsi, in limine, inammissibile in secondo luogo, sussiste una ulteriore ragione processuale di inammissibilità del ricorso, rappresentata dalla qualificazione della questione di riparto tra Presidente dell’Ufficio giudiziario e giudice addetto allo stesso Ufficio giudiziario in termini di questione di competenza come espressamente afferma il ricorso, par. 2.2. e 2.3. dovendosi, invece, sia negare tale qualificazione in linea di principio sia negare la consequenziale invalidità per vizio di costituzione del giudice, poiché, se è vero che nel sistema posto dall’art. 170 del D.P.R. n. 170/2002 sia nel testo anteriore che in quello successivo al D.Lgs. n. 150/2011, stante l’invarianza normativa sul punto l’attribuzione della competenza al Capo dell’Ufficio quanto al procedimento di controllo nei giudizi di opposizione alla liquidazione di compensi ha carattere funzionale e definisce una attribuzione del Presidente dell’Ufficio quale organo monocratico, ciò vale in relazione al rapporto che si delinea tra il titolare della competenza e altro organo giudiziario ad esempio, rispetto al Tribunale in composizione collegiale cfr. per un caso Cass., n. 15940/2015 , poiché è limitatamente a tale ipotesi che si ha esplicazione di funzioni decisorie da parte di organi e di magistrati ai quali esse non sono attribuite dalla legge ma non vale anche nel rapporto interno tra il Capo dell’Ufficio e un giudice dello stesso Ufficio operante sempre quale organo monocratico in base a delega del primo, come nella specie si verifica cfr. esplicitamente il ricorso, pag. 3, nonché v. in atti il provvedimento 30 aprile 2014 di delega del Presidente del Tribunale al giudice incaricato in tale ultima evenienza, infatti, non può in radice porsi un problema di competenza, dato che la competenza affidata a un giudice singolo ex art. 170 del T.U. sulle spese di giustizia ed ora, per il rinvio normativo dello stesso articolo 170, ex art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011, porta logicamente a escludere che integri una questione di tale genere la distribuzione degli affari all’interno dello stesso Ufficio, effettuata secondo Tabelle di organizzazione, non potendo mai qualificarsi come violazione di regole sulla competenza la trattazione di un procedimento da parte del Presidente dell’Ufficio ovvero da parte di un giudice da questi delegato Cass. n. 9879/2012 Cass. n. 15940/2015 cit. la censura posta con il ricorso, dunque, conduce anche per questa via alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, in quanto con esso è rimessa una questione non di competenza né vi sarebbe ragione di svolgere una conversione del ricorso per regolamento in impugnazione ordinaria per cassazione sotto il profilo della deduzione di una nullità per vizio di costituzione del giudice, perché proprio per la medesima ragione appena detta la sussistenza di una valida delega dal Presidente del Tribunale al giudice designato che ha adottato il provvedimento impedisce di ravvisare nella vicenda procedurale una qualsiasi ragione di invalidità il Presidente dell’Ufficio in funzione di giudice monocratico ben può delegarla la decisione, n.d.r. a un presidente di sezione anche di quella che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione il quale deciderà anch’egli quale organo monocratico così Cass., n. 15940/2015 citata, in motivazione, con notazione che vale anche a sterilizzare la censura di cui al punto 2.3. del ricorso in esame circa l’attribuzione delle delega allo stesso ufficio o meglio, articolazione dell’Ufficio che aveva deciso in sede di opposizione al decreto originario di liquidazione del compenso al c.t.u. . pertanto deve concludersi, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di infondatezza del proposto ricorso . 2. - Le conclusioni del Procuratore generale vanno integralmente condivise, ravvisandosi la duplice ragione d’inammissibilità del ricorso come innanzi rilevata deduzione tardiva della questione e inconfigurabilità di un riparto di competenza tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario . E benché convertibile in ricorso ordinario per cassazione, il ricorso è ad ogni modo infondato, in quanto la violazione dell’art. 158 c.p.c. è configurabile nella sola ipotesi di atti giudiziari posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata tale vizio è stato escluso da Cass. n. 5941/00 con riferimento ad una fattispecie di ricorso ex art. 209 della legge fallimentare - nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 270/99 - proposto direttamente al giudice delegato alle procedure concorsuali del tribunale, anziché al presidente del tribunale stesso, cui spettava il compito di nominare un giudice per l’istruzione ed i provvedimenti ulteriori da Cass. S.U. n. 8366/07 nel caso di sottoscrizione di un decreto ingiuntivo da parte, anziché del Presidente del Tribunale, di un magistrato facente le funzioni di questi, trattandosi, pur in presenza di circostanze ostative alla operatività della delega, di una mera irregolarità organizzativa, interna all’ufficio giudiziario da Cass. n. 18355/10 nell’ipotesi di autorizzazione all’esecuzione immediata, ai sensi dell’art. 482 c.p.c., data da un giudice delegato soltanto oralmente dal Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione, trattandosi di provvedimento che attiene all’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario da Cass. n. 4889/81, nel caso di fase presidenziale del giudizio di separazione svolta da un giudice delegato dal Presidente, anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti, in quanto la stessa non incide né sulla costituzione del giudice, né comporta violazione del principio del contraddittorio . 3. - In conclusione il ricorso va respinto. 4. - Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. 5. - Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido tra loro. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.