Diritto all’oblio. Google deve cancellare il link che riporta notizie vecchie e incomplete

Quando la diffusione online di una notizia risulti non pertinente, incompleta e non aggiornata, la persona interessata ha il diritto di chiedere, oltre che ricevere, la dissociazione del proprio nome dal risultato di ricerca, non riscontrandosi alcun interesse pubblico alla diffusione della predetta notizia.

È quanto espresso dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10374/16 del 28 settembre. Diffamazione online. Un quotidiano nazionale pubblicava, nell’anno 2010, un articolo dal contenuto manifestatamente diffamatorio e contenente mere opinioni del giornalista che si riferivano ad una docente universitaria e alla sua presunta raccomandazione politica”. Dopo un primo ricorso della donna, si concludeva una transazione con il giornalista e il direttore responsabile, con l’eliminazione del predetto articolo dall’archivio online del quotidiano. Successivamente, nel 2012, il predetto articolo ricompariva” su un sito web il testo pubblicato era indicizzato in modo tale che con il nome e cognome della ricorrente compariva al sesto posto dei risultati di ricerca di Google. La donna chiedeva la rimozione dell’articolo richiesta che però veniva rigettata sia dal motore di ricerca sia dal Garante Privacy. Il ricorso. Pertanto la donna ricorreva avanti l’autorità giudiziaria, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Garante e la condanna del motore di ricerca a deindicizzare la url che riportava all’articolo dal contenuto diffamatorio, nonché a cancellare le tracce digitali. Secondo la ricorrente non sussisteva alcun interesse pubblico alla conoscenza della notizia. Tutela del diritto all’identità personale. Il ricorso ha quindi ad oggetto la tutela del diritto all’identità personale della ricorrente, la quale ha chiesto al giudice di dare prevalenza, nel bilanciamento tra contrapposti diritti quali quello della donna e quello del motore di ricerca di rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute nel blog su cui era ricomparsa la notizia , al proprio diritto all’oblio. BILANCIAMENTO TRA CONTRAPPOSTI DIRITTI Diritto del motore di ricerca artt. 21 e 41 Cost. Diritto all’identità personale artt. 2 Cost., 8 CEDU, art. 1 Dir. 95/46/CE, art. 2, 7 d.lgs. n. 196/2003 I motori di ricerca - spiega il giudice milanese, alla luce anche di quanto affermato dalla CGUE, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, n. 131 - svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati di fatto contribuendo a rendere più effettivo il diritto all’informazione ed il diritto alla libertà di espressione ad esso correlato . Tuttavia, è d’obbligo precisare che i motori di ricerca forniscono informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgente . Il Tribunale milanese chiarisce che il diritto all’oblio costituisce un aspetto del diritto all’identità personale, segnatamente il diritto alla dissociazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca . D’altronde il ridimensionamento della propria visibilità telematica è un aspetto funzionale del diritto all’identità personale, diverso dal diritto di essere dimenticato , che coinvolge l’interesse dell’individuo a non essere più trovato online e quello del motore di ricerca. L’insussistenza del pubblico interesse. Nel caso in esame il Tribunale non ritiene sussistente alcun carattere di pubblico interesse i dati personali della donna, seppur astrattamente ancora attuali, non erano né aggiornati né pertinenti e nemmeno completi. Le opinioni riportate nell’articolo – circa la presunta raccomandazione politica” della donna – rappresentavano idee isolate e ad esse non era seguito alcun accertamento idoneo a corroborare i dubbi sulla regolarità del concorso pubblico cui aveva partecipato la ricorrente. Sulla base di tali argomenti, il Tribunale di Milano ha condannato Google a provvedere alla deindicizzazione della url ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca. Fonte www.ridare.it

Tribunale di Milano, sez. I Civile, sentenza 28 settembre 2016 Giudice Flamini Fatto e Diritto Con ricorso ex art. 152 D. Lgs. 19612003, depositato il 16 maggio 2016, Va Te ha chiesto di annullare il provvedimento n. 15612016, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali di seguito, per brevità, il Garante e, per l'effetto, di ordinare a Google Italy S.r.l. e a Google Inc. di provvedere alla deindicizzazione della URL http //xxxxxxxx.com/? 7 rispetto alla ricerca con le chiavi Va Te , nonché alla cancellazione delle tracce digitali della detta ricerca. A sostegno del ricorso, ha dedotto che la ricorrente, docente di presso l'Università di Roma Tre e componente dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, vice presidente della ME. Mediterranean Energy Regulators e componente del CE C of Eu En Re , aveva appreso che, in data sul quotidiano Il Giornale, era stato pubblicato un articolo, a firma di Pa Br, dal titolo Democratici allo sbando dal contenuto manifestamente diffamatorio e contenente mere opinioni del giornalista, inidonee a soddisfare l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni ivi contenute che, dopo aver richiesto, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., la cancellazione del predetto articolo, aveva concluso una transazione con il giornalista ed il direttore responsabile, in seguito all'avvenuta rimozione del predetto contenuto giornalistico dall'archivio on line del quotidiano che il 3.5.2012, il predetto articolo era stato riproposto sul web dai blog P Ia - Mi occupo di tutela del territorio e problematiche ambientali www.pi• com e http //diarioper blogspot.it che, in particolare, sul blog di P Ia , il testo pubblicato era indicizzato in modo che, alla ricerca tramite Google, con il nome ed il cognome della ricorrente compariva, al sesto posto, tra i risultati proposti in prima pagina che, tra il 26 ottobre ed il 2 dicembre 2015, la ricorrente aveva presentato numerose richieste di rimozione a Google tramite la procedura on line di notice and takedown , sempre rigettate dal motore di ricerca che il ricorso proposto il 22.12.2015 dinanzi al Garante era stato rigettato, in ragione della ritenuta sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni contenute nell'articolo per cui è causa. Premessi tali elementi, Va Te ha evidenziato che, come affermato dalla Corte di Giustizia, nella nota sentenza Costeja, il motore di ricerca era responsabile del trattamento dei dati personali che, alla luce del tempo trascorso dalla pubblicazione pari a 6 anni e del contenuto dell'articolo contenente solo illazioni e non informazioni concrete o dati verificabili , non poteva dirsi sussistente un interesse pubblico alla conoscenza del relativo testo, reperibile sul blog di P la i che l'insussistenza del detto interesse pubblico era confermata anche dall'avvenuta cancellazione ad opera dello stesso editore che aveva originariamente pubblicato l'articolo a firma di Pa Br che, nel bilanciamento tra diritto all'informazione, interesse economico del motore di ricerca e diritto all'oblio, doveva ritenersi prevalente tale ultimo diritto. Si è costituito il Garante per la protezione dei dati personali deducendo che, nel bilanciamento tra interesse pubblico a reperire rapidamente le informazioni e il diritto dell'interessato alla protezione dei dati personali, non si poteva prescindere dal ruolo pubblico svolto dall'interessato che il motore di ricerca, non determinando i contenuti dei siti indicizzati, non potrebbe sostituirsi al sito di origine nel valutare la correttezza delle informazioni pubblicate, sulla base dei principi che regolano l'attività giornalistica. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ritualmente citate, si sono costituite Google Italy S.r.l. e Google Inc., eccependo, preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di Google Italy S.r.l., atteso che la detta società non forniva alcun servizio on-line, limitandosi a svolgere un ruolo di consulenza del settore marketing e pubblicitario sul territorio nazionale. Nel merito, le resistenti hanno evidenziato che la ricorrente chiedeva la tutela del diritto all'onore ed alla reputazione, e non del diritto all'oblio, e che, pertanto non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti del motore di ricerca dovendo rivolgere le proprie istanze nei confronti del gestore del sito sorgente, come affermato dalla giurisprudenza di merito e dalle numerose decisioni del Garante che l'ordine dei risultati naturali di ricerca dipende dal processo di selezione che avviene in modo automatico e che solo i webmaster del sito fonte, dove le informazioni sono pubblicate, può impedire l'indicizzazione che, sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia e dalle Linee Guida adottate il 26.11.2014, l'articolo in esame presentava caratteri tali da far ritenere prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni ivi contenute e non il diritto all'oblio dell'interessata la quale ricopriva, ancora oggi, importanti ruoli pubblici . Acquisiti i documenti prodotti, la causa, esaurita la discussione, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono. In primo luogo - visto il contenuto del ricorso ex art. 145 D.Lgs. 196/2003 proposto dalla ricorrente che aveva ad oggetto sia il blog di P Ia che quello diariope blogspot occorre precisare che oggetto del presente ricorso sono solo gli articoli reperibili - utilizzando come chiave di ricerca il nome ed il cognome della ricorrente - sul blog di P Ia. Ciò posto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da Google Italy S.r.l. è infondata e deve essere disattesa per i motivi che seguono. Nel provvedimento prescrittivo nei confronti di Google Inc. sulla conformità al Codice dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi della nuova privacy policy provvedimento n. 353 del 10.7.2014, doc. web 3283078 prodotto dalla difesa della ricorrente , si attesta che, con atto di nomina del 2010, Google Inc. ha designato Google Italy S.r.l. quale proprio rappresentante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Codice, in relazione all'applicazione del Codice Privacy e alla normativa sulla tutela dei dati personali . Deve pertanto ritenersi che Google Italy S.r.l. possa qualificarsi quale rappresentante in Italia di Google Inc., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Codice cfr., sul punto, anche il provvedimento del Garante n. 618 del 18 dicembre 2014 . Tanto premesso, prima di passare all'esame del merito delle censure svolte da parte ricorrente occorre chiarire che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa delle resistenti, oggetto del presente ricorso - il cui petitum, sulla base dei fatti evidenziati nell'atto introduttivo, spetta al giudice qualificare - é la tutela del diritto all'identità personale di Va Te La ricorrente, infatti, come si evince dalla stessa lettura del ricorso introduttivo, dopo aver richiesto al motore di ricerca di rimuovere contenuti per cui è causa dall'elenco dei risultati generati durante la ricerca con nome e cognome dell'interessata, e dopo aver fatto valere le proprie istanze anche nei confronti del Garante, ha adito l'autorità giurisdizionale, chiedendo di dare prevalenza, nel bilanciamento tra contrapposti diritti - il diritto all'identità personale dell'interessata e il diritto del motore di ricerca a rendere maggiormente fruibile le informazioni contenute nell'articolo a firma del giornalista B. reperibile sul blog di P Ia - al proprio diritto all'oblio. La allegata diffamatorietà dell'articolo Democratici allo sbando e la dedotta lesione del diritto all'onore ed alla reputazione dell'attrice costituiscono elementi del tutto estranei all'accertamento in esame, avente ad oggetto esclusivamente l'asserita lesione del diritto all'identità personale sub specie del c.d. diritto all'oblio , identità della quale è oggi richiesta tutela giurisdizionale nei confronti del motore di ricerca Google. Come esaurientemente argomentato nella memoria di costituzione di Google Inc. e di Google Italy S.r.l., infatti, il motore di ricerca - che non persegue interessi pubblici ma, come condivisibilmente scrive la Corte di Giustizia, un semplice interesse economico e non può esercitare compiti di bilanciamento tra diritti di rango costituzionale, quali il diritto all'onore ed il diritto alla libertà di espressione - non è responsabile del contenuto delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca e, di conseguenza, non risponde del contenuto, eventualmente diffamatorio, degli stessi. Orbene, così delimitato l'oggetto del presente ricorso, appare necessario premettere alcuni cenni alle argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia, grande sezione, con la sentenza n. 131 del 1310512014 Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Espanola de Protección de Datos AEPD e Mario Costeja Gonzàlez , ed ai principi contenuti nelle Linee Guida interpretative del Gruppo ex art. 29 del 26-11.2014, in materia di c.d. diritto all'oblio. La Corte di Giustizia, trattando un caso in cui i dati personali di un soggetto continuavano a essere reperiti attraverso il motore di ricerca pur a distanza di molto tempo dai fatti, ha affermato che a l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle adisposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come trattamento di dati personali , ai sensi del citato articolo 2, lettera b , qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d , di cui sopra b gli artt. 12, lettera b , e 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, alfine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita. La Corte ha sottolineato che, avuto riguardo al legittimo trattamento dei dati personali, 1'art. 7 della direttiva consente il trattamento di dati personali allorché questo è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata - segnatamente il suo diritto al rispetto della sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali , i quali richiedono una tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. L'applicazione del citato articolo 7, lettera f, esige dunque una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta . In proposito, la Corte ha altresì evidenziato come i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi . Nel conciso riferimento all'individuazione dei parametri per la rimozione dei risultati della ricerca punto 97 della pronuncia , la Corte indica gli elementi del tempo e del ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi fondamentali la Corte chiarisce come, a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio per l'interessato, la tutela sia fortemente sbilanciata in favore del diritto alla protezione dei dati personali. Unico limite per l'accoglibilità della richiesta è costituito dalle caratteristiche dei dati o degli interessati ai quali i dati si riferiscono con particolare riguardo al carattere pubblico dell'interessato . In relazione a quest'ultimo punto, le Linee Guida emanate nel novembre 2014 dal gruppo costituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95146/CP dai Garanti dei Dati Personali dei Paesi dell'Unione Europea a seguito della pubblicazione della sentenza Costeja cfr. doc. G di parte ricorrente hanno chiarito quanto segue It is not possible to establish with certainty the type of role in public life an individual must have to juste public access to information about them via search result. However, by way of illustration, politicians, senior public officials, business people and members of the regulated professions can usually be considered to fulfill a role in public life. There is an argument in favour of the public being able to search for information relevant to their public roles and activities. A good rule of thumb is to try to decide where the public having access to the particular information - made available through a search on the data subject's name - would protect them against improper public or professional conduct. It is equally difficult to define the subgroup of public figures . In general, it can be said that public figures are individuals who, due to their functions/commitments, have a degree of media exposure . Tanto premesso, il Tribunale osserva, prima di effettuare il bilanciamento tra contrapposti diritti, come occorra svolgere alcune precisazioni, funzionali ad inquadrare correttamente i termini del predetto bilanciamento. In primo luogo, non pare inutile precisare che i motori di ricerca svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati rendendoli accessibili a qualsiasi utente di Internet che, effettuando una ricerca, a partire dal nome della persona interessata, non avrebbe altrimenti reperito la pagina web su cui i predetti dati sono pubblicati di fatto contribuendo a rendere più effettivo il diritto all'informazione ed il diritto alla libertà di espressione, ad esso correlato. Ciò posto, occorre precisare che i motori di ricerca forniscono informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgente. Come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia, al punto 37, infatti, l'organizzazione e l'aggregazione delle informazioni pubblicate su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l'elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima . Ancora, la Corte chiarisce che l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un sfatto elenco di risultati carattere ubiquitario v., in tal senso, sentenza e Date Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU.•C 2011 685, punto 45 . La maggiore incidenza ed invasività delle informazioni veicolate dal motore di ricerca giustifica la maggiore protezione, accordata dalla sentenza Costeja, alla posizione dell'interessato dal pericolo che sia lesa la sua dignità ed identità personale, rispetto all'interesse degli utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari. Così delineati i confini delle attività svolte dal motore di ricerca, occorre precisare che alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., che ispira le società resistenti si affianca, altresì, il diritto alla libertà di informazione ed il diritto alla libertà di espressione ad essa correlati. Come evidenziato poco sopra, infatti, non può non osservarsi come le attività svolte dal motore di ricerca incidano, rendendole maggiormente e più agevolmente fruibili, sulle informazioni pubblicate sul web. In contrapposizione rispetto ai predetti diritti, si pone il diritto all'identità personale. Prima di esaminare i riferimenti normativi di tale diritto, appare opportuno precisare che, come evidenziato dalla più attenta dottrina, il diritto in esame, piuttosto che un autonomo diritto della personalità, sub specie di diritto all'oblio, costituisce un aspetto del diritto all'identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca. Il c.d. ridimensionamento della propria visibilità telematica, difatti, rappresenta un aspetto funzionale del diritto all'identità personale, diverso dal diritto ad essere dimenticato, che coinvolge e richiede una valutazione di contrapposti interessi quello dell'individuo a non essere più trovato on line e quello del motore di ricerca nel senso poco sopra specificato . Tanto chiarito, non può prescindersi dal richiamare, sinteticamente, i riferimenti normativi più rilevanti nell'esame del diritto all'identità personale. L'alt. 2 della Costituzione prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale . L'art. 3 CEDU che così recita Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti -- disposizione che, a differenza di molte altre disposizioni della Convenzione, riveste carattere assoluto - consacra in modo assoluto uno dei valori fondamentali della società democratica, ossia il rispetto della dignità umana. Con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, l'art. 8 della CEDU prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui . L'art. 1 della Direttiva 95/46/CE sancisce l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali . L'art. 2 del D.lgs. 196/2003 specifica che il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali . Alla luce dei predetti principi, deve concludersi che la protezione dei diritti inviolabili della persona costituisce il principale criterio che deve orientare l'interprete nell'esegesi del sistema normativo, e nel bilanciamento tra diritti fondamentali, per assicurare il rispetto della dignità della persona umana. Tale impostazione si rivela l'unica compatibile con il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun altro fine eteronomo ed assorbente. Tanto premesso in generale, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue. A norma dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 il soggetto a cui il dato personale si riferisce ha diritto - tra l'altro - di ottenere a l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati b la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati co.3 e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta co. 4 lett. a . Con riferimento alle modalità di trattamento dei dati, l'art. 11 impone, poi, che essi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza che siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. In ossequio ai principi fissati dall'alt. 11 del D.Lgs. 196/2003 va dunque riconosciuto all'interessato il diritto a che la divulgazione dei propri dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale Cass. 5525/12 . Per completezza, si osserva inoltre che, con la deindicizzazione, il dato personale non viene rimosso dall'insieme dei dati memorizzati nel web, ma soltanto sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea. Alla luce dei principi appena richiamati, ritiene il Tribunale che i dati personali relativi a Valeria Termini - trattati, a fini giornalistici, in un articolo di critica politica del 2010 - pur astrattamente ancora attuali - in ragione del ruolo ricoperto dalla ricorrente nell'AEEG -, non siano aggiornati e pertinenti e non rivestano alcun carattere di pubblico interesse così come non condivisibilmente affermato nel provvedimento del Garante. Per valutare la sussistenza del richiamato interesse pubblico e il rispetto del già citato art. 11 del D.Lgs. 19612003, non può prescindersi dall'esame del contenuto dell'articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale . Nel predetto articolo doc. D di parte ricorrente , dal titolo Democratici allo sbando - , con sottotitolo Il segretario indica la. , il giornalista, commentando l'ufficializzazione della candidatura di Va Te per il nuovo collegio dell'Autorità per l'energia, critica le scelte del partito democratico che la aveva sostenuta evidenziando che subito dopo l'indicazione dei cinque membri, nel Consiglio dei ministri, il responsabile nazionale Energia del Pd si era dimesso negli ambienti tecnici la Te - non era considerata una vera esperta del settore sul concorso del 2009, all'esito del quale la ricorrente aveva vinto la cattedra di Economia all'Università di Roma Tre, due importanti economisti Ro Pe e Mi Bo avevano espresso forti perplessità con particolare riferimento al curriculum della Te ritenuto di livello inferiore a quello degli altri candidati, sia in termini di produttività scientifica che di rilevanza internazionale . Il contenuto dell'articolo - come chiarito poco sopra - viene ora esaminato con esclusivo riferimento al profilo. relativo al rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali omettendo l'analisi del trattamento a fini giornalistici che, a prescindere dalle osservazioni sopra svolte, apparirebbe comunque irrilevante, atteso che anche il giornalista è comunque tenuto al rispetto dei principi di cui al citato art. 11 . Ciò posto, nell'articolo in esame i dati personali relativi a Va Te non risultano più aggiornati, pertinenti e completi. In tal senso, risultano decisivi i seguenti elementi le opinioni dei due economisti, rese all'indomani del concorso espletato nel 2009, sono rimaste del tutto isolate e, ad esse, non è seguito alcun accertamento idoneo a corroborare i dubbi sulla regolarità del concorso pubblico cui ha partecipato l'odierna ricorrente a fronte dei predetti dubbi , Va Te ha provato di avere una specifica e riconosciuta esperienza negli aspetti economici della politica energetica fatto allegato e non specificamente contestato dalle resistenti, da ritenersi, dunque, pacifico la ricorrente continua a far parte dell'A h nonché della ME senza che, nel corso dei 6 anni passati dalla pubblicazione dell'articolo in esame, ne siano stati posti in dubbio i requisiti professionali per far parte della predetta autorità indipendente il fatto che la ricorrente fosse stata raccomandata da B. è riferito come mera opinione personale del giornalista che, infatti, scrive quel nome, pare dettato personalmente dal segretario B. , priva di precisi elementi di fatto idonei a supportare la tesi indicata nel titolo dell'articolo in esame l'editore che aveva pubblicato l'articolo in esame ne ha disposto la cancellazione dall'archivio telematico. 1 dati personali della ricorrente - trattati nel 2010 - risultano, alla luce delle considerazioni appena svolte, non pertinenti, non completi e non aggiornati. In difetto dei predetti requisiti, l'interesse pubblico - astrattamente configurabile atteso che trattasi di un componente di un'autorità indipendente -- deve ritenersi del tutto insussistente. La conclusione che precede non può essere revocata in dubbio, neanche alla luce delle censure svolte dalle resistenti. In particolare, si osserva che - diversamente da quanto dedotto da Google Inc. e da Google Italy s.r.l., la domanda dell'interessato deve essere indirizzata solo al gestore del motore di ricerca, che tratta il dato. Il rapporto tra interessato e motore di ricerca è del tutto autonomo rispetto ai rapporti tra interessato e titolare del sito sorgente, ove l'informazione è contenuta la richiesta rivolta al motore di ricerca prescinde dalla differente istanza di cancellazione eventualmente proposta al soggetto che ha caricato l'informazione on fine - la giurisprudenza di merito invocata dalla difesa del Garante e delle società resistenti cfr. Trib. Milano, 31.5.2016 Trib. Milano, 17.5.2016, Trib. Roma 3.12.2015 si riferisce a fattispecie non pertinenti, ai fini dell'esame della presente controversia, atteso che, nei detti giudizi, si trattava di articoli di giornale relativi a procedimenti penali per gravi fatti di reato fatti assolutamente non comparabili con le opinioni personali - rimaste del tutto prive di riscontri - contenute nell'articolo per cui è causa - il ruolo pubblico ricoperto dall'interessato costituisce solo uno degli indici da valutare per ritenere che la prevalente tutela accordatagli - contro la diffusione on line, tramite meccanismo di indicizzazione reso possibile dall'attività dei motori di ricerca - debba recedere rispetto all'informazione che, per le sue caratteristiche, soddisfi un preminente interesse pubblico cfr., in particolare, punto 97 della sentenza Costeja , nella specie, peraltro, del tutto impredicabile - in merito alla possibilità, per i motori di ricerca, di impedire l'indicizzazione cfr. punto 3 della memoria di costituzione , basti richiamare ancora quanto affermato nella sentenza Costeja e nelle procedure on fine di notice and takedown , attivate dal Google cfr. doc. B6 di parte ricorrente . Per tutti questi motivi, il provvedimento n. 156 del 31.3.2016 del Garante per la protezione dei dati personali deve essere annullato. In accoglimento del ricorso, Google Inc. e Google Italy s.r.l., in solido, devono essere condannate a provvedere alla deindicizzazione della URL http //xxxxxxx.com/?p= rispetto alla ricerca con le chiavi Va Te i ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede a Accoglie il ricorso proposto da Va Te, annulla il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personale n. 156 del 31 marzo 2016 e, per l'effetto, ordina a Google Italy S.r.l. e a Google Inc., in solido, di provvedere alla deindicizzazione della URL http //xxxxxx.com/?p=2 rispetto alla ricerca con le chiavi Va Te i ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca b Condanna il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Google Italy S.r.l. e Google Inc., in solido, al pagamento, in favore di Va Te delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.150,00, oltre euro 518,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge c Indica in giorni 60 il termine di deposito della motivazione.