Errore nella notificazione: nullità rilevabile d’ufficio?

A seguito della sentenza n. 97/67 della Corte Costituzionale l’errore nella notificazione non determina nullità rilevabile d’ufficio ma è sanabile. Tuttavia, qualora l’amministrazione, come nel caso di specie, non si sia costituita in giudizio sanando il vizio, resta la necessità di provvedervi, nel rispetto dell’ineludibile principio del contraddittorio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21688/16, depositata il 26 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Venezia rigettava l’opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso in favore di un legale, difensore dell’ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella causa di separazione personale dal coniuge. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, notificato al legale, al Ministero della Giustizia e al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Ha resistito quindi con controricorso il legale. Il Ministero della Giustizia ha invece depositato un atto di costituzione. L’avvocatura dello Stato ha rilevato, che il Ministero della Giustizia non è stato evocato nel giudizio di opposizione che si è svolto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia. Il Giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio , proponendo la cassazione del provvedimento per consentire la costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito. In tale atto ha rilevato che il Ministero della Giustizia era stato evocato nel giudizio di opposizione e ha allegato le relate di notifica. Gli atti sono da considerare un estratto del fascicolo d’ufficio. Atto di opposizione. L’esame di questi documenti conforta il rilievo dell’Avvocatura e smentisce la tesi della Procura circa la regolarità della citazione del Ministero nel giudizio di opposizione. L’atto di opposizione venne infatti notificato al Ministero presso la sede di via Arenula e presso l’Avvocatura generale dello stato in Roma. A detta della Suprema Corte, la notifica doveva invece essere effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, come stabilito dall’art. 11 rd 1611/33, che sancisce che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministero competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza . Errore nella notificazione. A seguito della sentenza n. 97/67 della Corte Cost. l’errore nella notificazione non determina nullità rilevabile d’ufficio ma è sanabile . Resta, tuttavia, qualora l’amministrazione, come nel caso di specie, non si sia costituita in giudizio sanando il vizio, la necessità di provvedervi, nel rispetto dell’ineludibile principio del contraddittorio. In tal caso, la Corte di Cassazione, ove rilevi che nel grado di merito la notifica della causa in opposizione alla determinazione del compenso per gratuito patrocinio non sia stata effettuata presso l’avvocatura distrettuale e che l’amministrazione sia rimasta contumace, deve cassare il provvedimento e rinviare al Tribunale affinché provveda a far notificare il ricorso all’Avvocatura distrettuale. La Corte rimette pertanto alla Corte d’appello di Venezia perché provveda allo svolgimento del provvedimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 marzo – 26 ottobre 2016, n. 21688 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatto e ragioni della decisione 1 La Corte di appello di Venezia, con ordinanza datata 23 ottobre 2014 e notificata il 10 novembre 2014, ha rigettato l’opposizione procedimento OPP 7/14 al provvedimento di liquidazione del compenso in favore dell’Avv. D.D. , difensore di S.A. , ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella causa di separazione personale dal coniuge. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, notificato al D. , al Ministero della Giustizia, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Ha resistito con controricorso l’Avv. D.D. , in favore del quale era stato liquidato, con provvedimento 17 marzo 2014, compenso onnicomprensivo di Euro 1.050,00. Il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione. L’avvocatura dello Stato ha ivi rilevato che il Ministero della giustizia non è stato evocato nel giudizio di opposizione che si è svolto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo la cassazione del provvedimento per consentire la costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito. La Procura Generale di Venezia ha depositato memoria. In tale atto ha rilevato che il Ministero della Giustizia era stato evocato nel giudizio di opposizione con citazione in data 17 giugno 2014. Ha allegato le due relate di notifica, datate 11 giugno 2014, con gli avvisi di ricevimento del 17 giugno. Gli atti sono da considerare un estratto del fascicolo d’ufficio, necessari per l’esame officioso della regolare costituzione del contraddittorio in primo grado. 2 L’esame di tali documenti conforta il rilievo dell’avvocatura e smentisce la tesi della Procura circa la regolarità della citazione del Ministero nel giudizio di opposizione. L’atto di opposizione venne infatti notificato al Ministero presso la sede di via XXXXXXX e presso l’Avvocatura generale dello stato in Roma. La notifica doveva invece essere effettuata presso l’avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, come stabilito dall’art. 11 rd 1611/33, che recita Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza . A seguito della sentenza n. 97/67 della Corte costituzionale l’errore nella notificazione non determina nullità rilevabile d’ufficio, ma è sanabile. La legge 258 del 1960, come interpretata anche di recente dalle Sezioni Unite Cass. 8516/12 ha poi completato il percorso che consente di correggere le irregolarità nella costituzione del contraddittorio con l’amministrazione statale. Resta tuttavia, qualora l’amministrazione, come nella specie, non sì sia costituita in giudizio sanando il vizio, la necessità di provvedervi, nel rispetto dell’ineludibile principio del contraddittorio. In tal caso la Corte di Cassazione, ove rilevi che, nel grado di merito, la notifica della causa in opposizione alla determinazione del compenso per gratuito patrocinio non sia stata effettuata presso l’avvocatura distrettuale e che l’amministrazione sia rimasta contumace, deve cassare il provvedimento e rinviare al tribunale affinché provveda a far notificare il ricorso alla avvocatura distrettuale. La causa va quindi rimessa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, perché provveda allo svolgimento del procedimento previa esecuzione di quanto disposto. La causa dovrà essere riassunta nel termine massimo di legge. Non v’è luogo, attesa la natura della pronuncia, per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.