Ricorso straordinario per cassazione proponibile avverso ordinanze che abbiano carattere decisorio

In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, siano, cioè, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21522/16, depositata il 25 ottobre. Il caso. I ricorrenti propongono ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., nei confronti di un istituto di credito, avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’istanza di inibitoria da essi proposta ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c., in quella sede appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto un’opposizione a decreto ingiuntivo dai medesimi spiegata. Ricorrono gli stessi con tre motivi falsa applicazione del disposto degli artt. 653, 282, 283 c.p.c. violazione del principio di diritto delle Sezioni Unite sulla terzietà delle società fiduciarie omessa motivazione per aver escluso la sussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora dell’inibitoria richiesta in relazione al principio sopra citato. Ricorso straordinario contro le sentenze” in senso sostanziale. Per il Collegio il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte la norma dell’art. 111 della Cost. è oggetto di lettura estensiva, la quale si riassume nel fatto che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti compresi le ordinanze e i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività, quantunque la legge li dichiari espressamente non impugnabili . Il ricorso straordinario per cassazione, allora, è dato contro le sentenze”, secondo quanto stabilito dalla norma costituzionale, intendendo, tuttavia, con ciò, secondo la lettura della Cassazione, le sentenze in senso sostanziale. Carattere decisorio dei provvedimenti. In tale contesto si inserisce la ricorrente massima secondo cui in tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, siano cioè in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale e interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e fino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tali idonei a conseguire efficacia di giudicato . Ciò induce a negare la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., dell’ordinanza sull’inibitoria pronunciata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio di impugnazione. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 settembre – 25 ottobre 2016, n. 21522 Presidente Giancola – Relatore Di Marzio Svolgimento del processo § 1. - Brera Servizi Aziendali S.r.l., già Brera Fiduciaria S.p.A., D.M.F. , D.M.M. e D.M.A. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, nei confronti di Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. e D.C.G. , contro l’ordinanza del 6 dicembre 2010 con cui la Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’istanza di inibitoria da essi proposta ai sensi degli articoli 351 e 283 c.p.c., in quella sede appellanti avverso sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto un’opposizione a decreto ingiuntivo dai medesimi spiegata. A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno formulato tre motivi illustrati da memoria. Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. e D.C.G. non hanno spiegato difese in questa sede. Motivi della decisione 2. - Il ricorso contiene tre motivi con cui i ricorrenti denunciano i Falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 653, 282, 283 c.p.c. ii Violazione e falsa applicazione del principio di diritto delle Sezioni Unite sulla terzietà delle società fiduciarie nonché a in relazione al combinato disposto degli articoli 1 legge 23 novembre 1939, numero 1966, 3 bis legge 13 aprile 1987, numero 148, nonché omessa motivazione sul punto b in relazione al principio del tramite di società fiduciaria di cui agli articoli 2357, 2358, 2359, 2359 bis, 2360, 2427, numero 5, 2428, numeri 3, 4, 2504 ter c.c. e di cui al testo unico finanziario decreto legislativo 58/1998 e di cui al testo unico bancario decreto legislativo 385/1993 e di cui al codice delle assicurazioni private decreto legislativo 209/2005, nonché omessa motivazione sul punto c in relazione a come ribadito dall’articolo 70 legge fallimentare nonché omessa motivazione sul punto iii Omessa motivazione per aver escluso sussistere dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora dell’inibitoria richiesta in relazione al principio di diritto delle Sezioni Unite sulla terzietà delle società fiduciarie nonché a in relazione al combinato disposto degli articoli 1 legge 23 novembre 1939, numero 1966,3 bis legge 13 aprile 1987, numero 148, nonché omessa motivazione sul punto b in relazione al principio del tramite di società fiduciaria di cui agli articoli 2357, 2358, 2359, 2359 bis, 2360, 2427, numero 5, 2428, numeri 3, 4, 2504 ter c.c. e di cui al testo unico finanziario decreto legislativo 58/1998 e di cui al testo unico bancario decreto legislativo 385/1993 e di cui al codice delle assicurazioni private decreto legislativo 209/2005, nonché omessa motivazione sul punto c in relazione a come ribadito dall’articolo 70 legge fallimentare nonché omessa motivazione sul punto d alla presupposizione , alla clausola di buona fede , allo abuso del diritto . § 3. - Il ricorso straordinario per cassazione proposto è inammissibile. Stabilisce l’attuale settimo comma dell’articolo 111 della Costituzione che Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge . Nella giurisprudenza di questa Corte, la norma è stata oggetto di lettura estensiva, la quale si riassume in ciò, che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività, quantunque la legge li dichiari espressamente non impugnabili. Il ricorso straordinario per cassazione, allora, è in breve dato contro le sentenze , secondo quanto stabilisce la norma costituzionale, intendendo tuttavia con ciò, secondo la lettura datane dalla Corte di cassazione, le sentenze in senso sostanziale. Può discorrersi di provvedimenti ricorribili per cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, ossia di sentenze in senso sostanziale, quando essi siano connotati, come si diceva, dal duplice requisito della decisorietà idoneità a decidere o incidere su diritti soggettivi o status con attitudine al giudicato e della definitività mancanza di qualsiasi rimedio impugnatorio, ovvero immodificabilità/irrevocabilità ad opera dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento . In tale contesto si inserisce la ricorrente massima, rilevante in questa sede, secondo cui In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato Cass. 20 luglio 2011, n. 15949 Cass. 27 giugno 2011, n. 14140 Cass. 18 maggio 2007, n. 11665 . Ciò conduce ineluttabilmente a negare la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione dell’ordinanza, pur altrimenti non impugnabile non soltanto nel regime introdotto dall’articolo 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ma anche in precedenza, trattandosi nella specie di provvedimento adottato nel 2010 , dell’ordinanza sull’inibitoria pronunciata ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d’impugnazione Cass. 3 luglio 2015, n. 13774 Cass. 12 marzo 2009, n. 6047 Cass. 8 marzo 2005, n. 5011 Cass. 10 febbraio 2005, n. 2715 . § 3. - Nulla per le spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.