Quali i requisiti per richiedere la protezione internazionale

La Corte di Cassazione evidenzia le particolarità ai fini del trattenimento dello straniero nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, discostandosi dal Tribunale e dalla relazione depositata ex art. 380-bis c.p.c

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 21423/16 del 24 ottobre. Il caso. Il Tribunale convalidava il trattenimento della destinataria di un decreto di espulsione presso il C.I.E. in attesa dell’audizione davanti alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dalla trattenuta. La destinataria ricorre per la cassazione del predetto decreto, deducendo che la convalida ha avuto luogo in assenza delle condizioni prescritte dall’art. 6 d.lgs. n. 142/2015, in quanto il Tribunale ha fatto riferimento ad elementi diversi, quali la mancanza di radicamento sul territorio e dei mezzi necessari per il mantenimento di essa ricorrente, senza considerare che ella era entrata in Italia proprio per chiedere la protezione internazionale. La relazione dà ragione al Tribunale In applicazione dell’art. 380- bis c.p.c., viene presentata al Collegio la seguente relazione. Ai sensi della lett. c , comma 2, dell’art. 6 cit. la sussistenza del rischio di fuga va riscontrata sulla base di una pluralità di elementi di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 in particolare, si richiede l’individuazione di un luogo presso il quale lo straniero può essere rintracciato, e dunque la necessità del radicamento nel territorio, con obbligo di dimora e si richiede inoltre la prova delle disponibilità di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e provenienti da fonti lecite, richiesta anche ai fini dell’adozione di misure alternative al trattenimento. Essendo stata riscontrata, nel caso concreto, l’insussistenza di entrambi i requisiti richiesti, il provvedimento in esame trova la propria giustificazione proprio nell’avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che non dispensa il richiedente dall’onere di fornire adeguate garanzie in merito alla propria reperibilità e alla disponibilità dei necessari mezzi di sostentamento. ma il Collegio non è d’accordo. Il Supremo Collegio, però, esaminato il ricorso e la relazione, non ritiene condivisibili gli argomenti esposti nella relazione. Secondo la S.C., infatti, ai sensi del succitato art. 6, il rischio di fuga idoneo a giustificare il trattenimento del soggetto che abbia avanzato richiesta di protezione internazionale nei centri di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/98 deve essere valutato caso per caso sulla base delle circostanze esplicate nel medesimo articolo, consistenti nell’aver fatto in precedenza ricorso a dichiarazioni false sulle proprie generalità al fine di evitare l’adozione di un provvedimento di espulsione, ovvero di non aver ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui agli artt. 13 o 14 cit Non avendo il Tribunale accertato la sussistenza di tali circostanze, limitandosi a rilevare l’insussistenza di un radicamento sul territorio della ricorrente e l’indisponibilità dei mezzi economici, nonché la necessità di garantire la sua presenza innanzi alla Commissione territoriale competente, trova applicazione il principio stabilito dal primo comma dell’art. 6, che esclude l’ammissibilità del trattenimento ai soli fini dell’esame della domanda di protezione. Il ricorso viene accolto, e il decreto viene cassato senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 giugno – 24 ottobre 2016, n. 21423 Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino Fatto e Diritto E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dello art. 380-bis cod. proc. civ. 1. 'un il decreto di etti in epigrafe, il Tribunale di Roma ha disposto, su richiesta della Questura di Roma, la convalida del trattenimento di M. M., destinataria di un decreto di espulsione, presso il C.I.E. di Ponte Galeria in Roma, in attesa dell'erudizione dinanzi alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dalla trattenuta. 2. Avverso il predetto decreto la M. ha proposto ricorso per cassa zione, affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva 3. - A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, affermando che la convalida ha avuto luogo in assenza delle condizioni prescritte dall'ars. 6 cit., in quanto il Tribunale ha , fatto riferimento ad elementi diversi, quali la mancanza di radicamento sul territorio e dei mezzi necessari per il mantenimento di essa ricorrente, senza con siderare che essa era entrata in Italia proprio per chiedere la protezione interna zionale. 4. -I1 ricorso è infondato. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di convalida del trattenimento presso il C.I.E. E., il decreto impugnato ha infatti evidenziato l'esistenza di un rischio di,fuga della ricorrente, correttamente desumendolo dalla duplice circostanza che la M. era priva di qualsiasi radicamento nel territorio nazionale, nonché sfor nita dei mezzi economici necessari per il proprio mantenimento. Tale schema di valutazione trova conforto nell'ars. 6, comma secondo, lett, c , del d.lgs. n. 1.12 del 2015, ai sensi del quale la sussistenza del rischio di fuga va riscontrata, caso per caso, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali è compresa l'ottemperan za ai provvedimenti di cui all'art. 13, comma 5, 5.2 e 13 ed all'ars. 14 del dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 il riferimento alla mancanza di radicamento nel territorio assume infatti rilievo ai. fini dell'individuazione di un luogo presso il quale lo stramerlo può essere rintraccialo, e quindi dell'imposizione dell'obbligo di dimora previsto dal cominci 5. 2, lett. b , dell'art. 13 e dal comma 1-bis, lett. b , dell'art. 1-1, mentre la prova della disponibilità di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e provenienti da fonti lecite, posta a carico dello straniero dal medesimo comma 5.2 dell'art. 13, è richiesta ai fìni dell'adozione delle misure ivi previste in alternativa al trattenimento. Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la necessità di quest'ultimo requisito a vrebbe dovuto essere esclusa in virtù della circostanza che essa aveva fatto in gresso nel territorio dello Stato proprio alfine di , fare richiesta della protezione internazionale in quanto, finalizzato ad impedire, durante il tempo necessario per l'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, la circolazione nel territorio nazionale di soggetti sospettati della commissione di gravi reati o pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, oppure ad evitare la finga di soggetti già precedentemente sottrattisi all'adempi mento degli obblighi previsti dalla disciplina dell'immigrazione o le cui condizio ni economiche ed abitative non ne assicurino l'osservanza, il provvedimento in esame trova la propria giustificazione proprio nell'avveduta presentazione di det ta domanda, che non dispensa quindi il richiedente dall'onere di fornire adeguate garanzie in ordine alla propria reperibilità ed alla disponibilità dei necessari mezzi di sostentamento. . Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritie ne non condivisibili gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta. Ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. d , del d.lgs. n. 142 del 2015, il ri schio di fuga idoneo a giustificare il trattenimento del soggetto che abbia avanzato richiesta di protezione internazionale nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dev'essere infatti valutato, caso per caso. sulla base delle circostanze specificate nel prosieguo della medesima disposizione, consistenti nell'aver fatto in precedenza ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedi mento di espulsione, ovvero di non aver ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 5, 5.2 e 13, ed all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cit. Nella specie, la sussistenza di tali circostanze non risulta in alcun modo accertata, es sendosi il Tribunale limitato a rilevare, ai fini della convalida del trattenimento presso il C.I.E., l'assenza di qualsiasi radicamento sul territorio della ricorrente, intrinsecamente connaturata all'ingresso in Italia in data immediatamente anteriore alla presentazione della domanda di protezione internazionale, e l'indisponibilità di mezzi economici, inevitabilmente correlata alle modalità di abbandono del Pae se di origine, nonché ad evidenziare la necessità di garantire la sua presenza di nanzi alla Commissione territoriale competente, senza considerare che, in man canza delle condizioni specificamente previste dal comma secondo dell'art. 6, tro va applicazione il principio stabilito dal primo comma della medesima disposizio ne, che esclude l'ammissibilità del trattenimento ai soli fini dell'esame della do manda di protezione. Nel ritenere sussistente il pericolo che la M. possa es sere assorbita nei circuiti malavitosi della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il provvedimento impugnato ha inoltre omesso di rilevare che, al pari della valutazione del rischio di fuga. quella del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, a sua volta incluso dalla lettera c dell'art. 6, comma secondo, cit. tra le condizioni che legittimano il trattenimento presso il C.I.E., è anch'essa subordina ta al riscontro di circostanze specificamente indicate, consistenti nell'intervenuta condanna dei richiedente per determinati reati, la cui commissione nella specie non è stata in alcun modo accertata. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio, non essendo più possibile provvedere alla convalida nel ter mine perentorio imposto dalla legge. La peculiarità della questione trattata induce peraltro a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato, e dichiara in teramente compensate tra le parti le spese processuali.