Il principio di causalità nell’opposizione alla cartella di pagamento

Nel caso di specie, la S.C. decide in merito al ricorso di un avvocato avverso la sentenza che lo condannava alle spese di grado nei confronti di Equitalia sud s.p.a

In questo senso la Corte di Cassazione con la sentenza del 24 ottobre 2016, n. 21391. Il caso. Un avvocato propone ricorso per cassazione contro il Comune di Napoli ed Equitalia sud s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale che condannava il Comune partenopeo alle spese in favore dell’avvocato, ma rigettava l’appello nei confronti di Equitalia condannando l’avvocato stesso alle spese di grado. La sentenza riferisce di un’opposizione ex artt. 22 e 23 l.n. 689/81 per mancata notifica del verbale, della contumacia dei due enti, della mancata prova della notifica del verbale, con conseguente declaratoria di estinzione della sanzione ex art. 201 cds e compensazione delle spese tenuto conto delle circostanze di causa. I rimedi esperibili avverso la cartella. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 e 91 c.p.c. in relazione all’interesse dell’esattore a resistere alla lite ed al principio di causalità. La Corte ricorda che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge, ma anche l’opposizione ex l. n. 689/81 e ex art. 615 c.p.c Nella specie, è stata proposta opposizione alla cartella per violazione della l. n. 689/81 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela. L’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, ma il principio di causalità giustifica la condanna in solido. La Corte accoglie tale motivo, decidendo nel merito e condannando Equitalia al pagamento in solido con il Comune delle spese già liquidate in secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 maggio – 24 ottobre 2016, n. 21391 Presidente Manna – Relatore Correnti Fatto e diritto L'Avv. P. G. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria e produzione di altra decisione di questa Corte tra le parti, contro il Comune di Napoli ed Equitalia sud spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 6.5.201 3 che, in parziale riforma della sentenza del GP, ha condannato il Comune di Napoli alle spese in favore di G. e , conseguentemente anche a quelle di appello ma ha rigettato l'appello nei confronti di Equitalia condannando il G. alle spese del grado. La sentenza riferisce di una opposizione ex arti. 22 e 23 della 1.689/1981 per la mancata notifica del verbale, della contumacia dei due enti, della mancata prova della notifica del verbale con la conseguente declaratoria di estinzione della sanzione ex art. 201 cds e compensazione delle spese tenuto conto delle circostanze di causa. A seguito di appello del G. il Comune era rimasto contumace mentre Equitalia aveva chiesto il rigetto dell'impugnazione. Posto che la motivazione del primo giudice, ormai passata in giudicato, era solo quella della mancata notifica del verbale e della affermata responsabilità del Comune che aveva formato il ruolo in assenza di un titolo, ritualmente formatosi, trasmesso al concessionario andava accolto l'appello solo parzialmente mentre andava respinto nei confronti di Equitalia data la doverosità dell'attività compiuta a seguito della trasmissione del ruolo per cui era equa la compensazione, rectius l'irripetibilità delle spese anticipate dal ricorrente. Parte ricorrente denunzia 1 violazione degli arti. 100 e 91 cpc in relazione alla riportata motivazione, all'interesse dell'esattore a resistere alla lite ed al principio di causalità richiamando giurisprudenza .2 violazione dell'art. 91 cpc e del DM n. 55/2014 in relazione all'esiguità della liquidazione a carico del Comune. Sul primo motivo si osserva Avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all'art. 617 cpe nei termini perentori di legge ma anche l'opposizione ex lege 689/81 e quella ex art. 615 cpc Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc. . Nella specie. l'opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregi-essa tutela. A favore della condanna in solido dell'ente impositore e dell'esattore si richiama Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a favore dell'esclusione della condanna dell'esattore alle spese può invocarsi Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279. Al riguardo va rilevato che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti ma il principio di causalità giustifica la condanna in solido come da recenti decisioni anche di questa sezione in corso di pubblicazione. Donde l'accoglimento del primo motivo con estensione ad Equitalia della condanna, in solido col Comune, delle spese già liquidate in secondo grado. I1 secondo motivo va respinto perché si lamenta che la liquidazione a carico del Comune sia insufficiente ma non si denunzia una violazione dei minimi riportando una notula di cui nemmeno si deduce la rituale produzione in giudizio rispetto alla quale il giudice aveva l'obbligo di motivare il non accoglimento. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e, decidendo nel merito, condanna Equitalia al pagamento in solido col Comune delle spese già liquidate in secondo grado e la controricorrente alle spese di legittimità in curo 900 di cui 700 per compensi, oltre accessori.