Avvocati: il ruolo nel processo del difensore distrattario

È la disposta distrazione delle spese processuali a legittimare il difensore a partecipare come parte ai giudizi aventi ad oggetto la distrazione stessa o, a seguito di annullamento della sentenza, il rimborso delle spese processuali distratte.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21248/16 depositata il 20 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione volta ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione di compensazione delle spese processuali, condannando la soccombente a rimborsare all’assicurazione le spese del grado d’appello con attribuzione dell’onere al legale dell’appellante quale antistatario. L’avvocato ricorre dunque per la cassazione di detta pronuncia, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 93 c.p.c., e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c La distrazione degli onorari non riscossi. Il Tribunale ha ritenuto che il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha correttamente compensato le spese del giudizio, e ha rigettato l’impugnazione dell’appellante volta ad ottenere l’attribuzione delle spese di primo grado. Il Tribunale ha regolato le spese processuali del giudizio di impugnazione secondo il principio della soccombenza ponendole a carico dell’appellante, con attribuzione dell’onere al legale antistatario. Ma, nel fare ciò, la Corte di merito ha fatto erronea applicazione dell’art. 93 c.p.c Tale norma prevede infatti che il difensore con procura possa chiedere al giudice di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate all’interno della stessa sentenza di condanna alle spese. Essendosi concluso il procedimento di primo grado con la compensazione delle spese, la domanda di distrazione delle spese in suo favore da parte dell’avvocato non si è concretizzata con l’attribuzione delle spese. La partecipazione del difensore distratto al processo. In tema di spese giudiziali, il difensore che abbia richiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo anche nelle fasi di impugnazione senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga una controversia sulla distrazione stessa. Consegue a ciò che resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio, in quanto unica legittimata è la parte rappresentata, essendo soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo sulle sue pretese Cass. n. 12104/2003 . In caso di cassazione con rinvio della sentenza d’appello che abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, poi, la prima può proporre domanda di restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 389 c.p.c. , salvo che non sia stata disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nel quale caso è invece quest’ultimo obbligato alla restituzione Cass. n. 13736/04 . È dunque la disposta distrazione delle spese processuali a legittimare il difensore a partecipare come parte ai giudizi aventi ad oggetto la distrazione stessa o, a seguito di annullamento della sentenza, il rimborso delle spese processuali distratte. La sentenza va dunque cassata e, decidendo nel merito, la S.C. dichiara che l’avvocato non è obbligato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 luglio – 20 ottobre 2016, n. 21248 Presidente Chiarini – Relatore Armano Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 2 novembre 2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da I.S. nei confronti di B.P. e della Milano Assicurazioni, volta ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione di compensazione delle spese processuali ha condannato la soccombente I.S. a rimborsare alla Milano Assicurazioni le spese del grado d’appello, con attribuzione dell’onere al legale dell’appellante, avvocato P.A. , quale antistatario. Avverso questa decisione propone ricorso l’avvocato P.A. con un articolato motivo. Non presentano difese gli intimati B.P. ,Milano Assicurazioni e I.S. . Motivi della decisione 1.Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 93 comma primo c.p.c., in relazione all’articolo 93 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c 2. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per avere l’Assicurazione Milano risarcito il danno prima dell’inizio del giudizio, ha correttamente compensato le spese del giudizio. Di conseguenza il Tribunale ha rigettato l’impugnazione dell’appellante I.S. volta ad ottenere l’attribuzione delle spese di primo grado, sul rilievo della insussistenza della soccombenza virtuale posta a fondamento dell’impugnazione. Il Tribunale ha regolato le spese processuali del giudizio di impugnazione, secondo il principio della soccombenza, ponendole a carico dell’appellante I.S. , con attribuzione dell’onere al legale avvocato P. antistatario. 3. Come dedotto dal ricorrente, la Corte di merito ha fatto erronea applicazione dell’articolo 93 c.p.c Infatti tale norma prevede che il difensore con procura possa chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Si osserva che il procedimento di primo grado si è conci so con la compensazione delle spese fra le parti e quindi la domanda dell’avvocato P. , di distrazione delle spese processuali in suo favore, non si è concretizzata con l’attribuzione delle spese. Né la dichiarazione di distrazione delle spese processuali fatta dall’avvocato determina, all’inverso, che in caso di condanna della parte sia il suo avvocato difensore a pagare le spese processuali. 4. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull’entità o sulla compensazione delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull’omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l’impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso. Cass. sent. n. 12104 del 19/08/2003 Cass. 25.2.2002, n. 2736 Cass. 30.1.1995, n. 1085. In caso di cassazione con rinvio della sentenza d’appello che abbia condannato la parte soccombente nel grado al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la prima può proporre a norma dell’art. 389 cod. proc. civ. la domanda di restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna, salvo che non sia stata disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nel qual caso è invece quest’ultimo obbligato alla restituzione Cass. sent. n. 13736 del 22/07/2004. 5.Di conseguenza è la disposta distrazione delle spese processuali a legittimare il difensore a partecipare come parte ai giudizi aventi ad oggetto la distrazione stessa o, a seguito di annullamento della sentenza, il rimborso delle spese processuali distratte. Nella specie, mancando qualsiasi provvedimento di distrazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, il Tribunale ha errato nel porre a carico dell’avvocato P. il pagamento delle spese processuali del giudizio di impugnazione, che rimangono a carico della parte soccombente, come statuito nella sentenza di appello. Pertanto la sentenza impugnata va cassata, in relazione ed essendo possibile adottare una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte dichiara che l’avvocato P.A. non è obbligato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello. Non luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione in quanto la notifica del ricorso alle parti intimate ha il valore di semplice litis denuntiatio . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’avvocato P.A. non obbligato al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio. Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.