Accoglimento parziale di domanda giudiziale e compensazione delle spese

Se il giudice non ritiene di esercitare il potere di compensazione totale, che comporta che le spese di ciascuna parte restino a carico di ognuna, e fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese devono fare carico al convenuto e non all’attore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21069/16 depositata il 19 ottobre. Il caso. Nel 2002 il Tribunale di Ancona, pronunciandosi sul ricorso di una donna vittima di un sinistro stradale, accertava con sentenza la responsabilità esclusiva di un uomo e condannava lo stesso e la Sai Assicurazioni ad un cospicuo risarcimento dei danni. Nello specifico, si trattava di un sinistro stradale occorso fra il ciclomotore condotto dalla donna e l’autovettura condotta dal convenuto in giudizio, assicurata per la responsabilità civile auto r.c.a presso la Sai Assicurazioni. Nel giudizio di primo grado i convenuti uomo e la Sai Ass.ni si erano costituiti sostenendo che la causazione del sinistro era imputabile, in via esclusiva o concorrente, alla condotta colposa degli operai di un Consorzio che effettuavano lavori di riparazione senza provvedere alla segnalazione del cantiere. Ciò, a loro avviso, aveva comportato che l’uomo invadesse la corsia di pertinenza della donna. Il Consorzio cui appartenevano gli operai contestava la propria responsabilità e chiamava in giudizio l’Unipol Assicurazioni come sua assicuratrice per la responsabilità civile e la Toro Assicurazioni come assicuratrice per la r.c.a. Avverso la sentenza del giudice di prime cure proponevano ricorso in appello le parti soccombenti. Nel 2012 la Corte si pronunciava dichiarando la cessazione della materia del contendere per rinuncia della domanda di garanzia nei confronti del Consorzio da parte dell’uomo e della Fondiaria Sai già Sai Assicurazioni e per rinuncia del Consorzio alle domande di garanzia contro le sue assicuratrici. Inoltre, il giudice di secondo grado ridimensionava l’ammontare del danno. La donna lesa proponeva, quindi, ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L’uomo non svolgeva attività difensiva mentre la Fondiaria Sai resisteva in giudizio con controricorso e svolgendo ricorso incidentale. Il divieto di prove nuove in appello. Con riferimento al primo motivo di ricorso la ricorrente in definitiva ha sostenuto che la Corte d’appello di Ancona ha violato il divieto di nuove prove in appello e il limite preclusivo della modificazione di domande ed eccezioni. Secondo la difesa della donna, quindi, le controparti non hanno contestato in primo grado l’entità del quantum richiesto e ampiamente documentato e, pertanto, conseguentemente, il giudice di secondo grado, accogliendo una richiesta della parte appellante di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale ha avallato una mutatio libelli . La Suprema Corte si pronuncia ritenendo inammissibile questo primo motivo. Afferma che la ricorrente, nel momento in cui la Corte d’appello aveva ritenuto di disporre la c.t.u. accogliendo la richiesta della parte appellante, avrebbe dovuto eccepire l’irritualità della contestazione, avvenuta soltanto con l’appello e, inoltre, sostiene il mancato rispetto del requisito dell’indicazione specifica degli atti sui quali si fonda il motivo. La condanna alle spese. Per la difesa della donna esiste inoltre una violazione dell’art. 91 c.p.c. che dispone sulla condanna alle spese. Si censura la decisione della Corte d’appello di Ancona la quale - dopo aver accertato l’inesistenza di una corresponsabilità della ricorrente nella causazione del sinistro e, tuttavia, aver ridimensionato il quantum debeatur - si pronuncia sulle spese di giudizio dei due gradi compensandone la metà e condannando la donna al pagamento delle metà residua. Per i Supremi giudici il motivo è fondato e merita accoglimento poiché la donna, pur essendole stato ridimensionato dal giudice di appello il quantum da lei preteso, è pur tuttavia parte parzialmente vittoriosa e, nel caso di specie, non è possibile la condanna della parte attrice al pagamento anche parziale delle spese sostenute dal convenuto. In conclusione. La Terza Sezione civile della Suprema Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale, accogliendo, invece, il secondo e cassando la sentenza impugnata in merito alla statuizione delle spese di lite nel rapporto processuale fra ricorrente, da un lato, e Fondiaria Sai e uomo, dall’altro. Il ricorso incidentale è stato rigettato. Nel condannare la Fondiaria Sai alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione a favore della ricorrente i Giudici di legittimità hanno anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 giugno – 19 ottobre 2016, n. 21069 Presidente Amendola – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. M.K. ha proposto ricorso per cassazione contro la Fondiaria-S.A.I. s.p.a. già S.A.I. Assicurazioni s.p.a. e C.D. avverso la sentenza del 14 settembre 2012, con cui la Corte di Appello di Ancona ha provveduto in grado di appello sulla controversia introdotta da essa ricorrente contro gli intimati nel giugno del 1997, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale occorso fra il ciclomotore da lei condotto e l’autovettura condotta dal C. ed assicurata per la r.c.a. presso la S.A.I. Assicurazioni. p.2. Nel giudizio introdotto in primo grado davanti al Tribunale di Ancona dalla M. , i convenuti si costituivano, adducendo che la causazione del sinistro era da imputare in via esclusiva o concorrente alla condotta colposa degli operai del Consorzio , i quali effettuavano lavori di riparazione senza segnalare il cantiere, il che aveva costretto il C. ad invadere la corsia di pertinenza dell’attrice. Il detto Consorzio contestava la propria responsabilità e chiamava in giudizio la Unipol Assicurazioni s.p.a. quale sua assicuratrice per la responsabilità civile e la Toro Assicurazioni quale assicuratrice per la r.c.a p.3. All’esito dello svolgimento del giudizio di primo grado, nel quale si costituivano le terze chiamate, il Tribunale di Ancona, con sentenza del novembre 2002, accertava l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del C. e condannava il medesimo e la S.A.I. Assicurazioni al risarcimento dei danni nella misura di Euro 303.905,37, al netto di un acconto corrisposto in corso di causa. p.4. Sull’appello della Fondiaria-S.A.I., la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, ha ridimensionato l’ammontare del danno. Viceversa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, per rinuncia alla domanda di garanzia nei confronti della da parte del C. e della Fondiaria-S.A.I., e per rinuncia della alle domande di garanzia contro le sue assicuratrici. p.5. Al ricorso della M. , che è affidato a tre motivi, ha resistito con controricorso la Fondiaria-S.A.I. ed in esso ha svolto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva il C Motivi della decisione p.1. In via preliminare si deve rilevare che il ricorso incidentale dev’essere trattato unitamente al principale, in seno al quale è stato proposto. p.2. Con il primo motivo si lamenta illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 183 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 3c.p.c. , adducendosi che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di nuove prove in appello ed il limite preclusivo della modificazione di domande ed eccezioni ex art. 183 VI co. c.p.c. . La violazione dell’art. 183, sesto comma, si fonda sulla deduzione che la difesa del C. e della Sai non avevano contestato in primo grado l’entità del quantum richiesto dall’attrice, che d’altro canto aveva prodotto ampia documentazione medica per definire e quantificare l’entità del danno . Da essa si fa discendere che la Corte territoriale, nell’accogliere in appello la richiesta di parte appellante di una c t.u. medico-legale aveva avallato una mutatio libelli . p.2.1. Il motivo - pur ricondotto al suo oggettivo significato, che non è quello della denuncia di una pretesa modificazione della domanda in appello, bensì del subentro di una contestazione tardiva del quantum - è inammissibile a sia perché, di fronte all’atto con cui la Corte territoriale aveva ritenuto di disporre la c.t.u., accogliendo la richiesta della parte appellante che tra l’altro nemmeno viene identificata la qui ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., reagire, eccependo l’irritualità di una contestazione avvenuta solo con l’appello, con la conseguenza che in questa sede essa avrebbe dovuto prospettare che la reazione vi era stata ed indicare dove era avvenuta, verificandosi in mancanza di quella reazione un’acquiescenza b sia perché risulta violato l’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto nemmeno si identifica la documentazione cui ci si riferisce, che viene tra l’altro poi definita come singola, venendo denominata conteggio , la sede dalla quale emergerebbe che le controparti non avevano sollevato in primo grado contestazioni sul quantum emergente dalla documentazione stessa, nonché il relativo contenuto di siffatta mancata contestazione, onde non è rispettato il requisito dell’indicazione specifica degli atti su cui il motivo di fonda. p.3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e si censura la statuizione con cui la Corte territoriale, quanto al rapporto processuale fra la ricorrente e gli appellanti Fondiaria e C. , dopo avere rigettato il motivo di appello tendente a sostenere una corresponsabilità della ricorrente nella causazione del sinistro ed avere accolto il motivo di appello sul quantum debeatur , ridimensionandone l’ammontare, ha statuito sulle spese dei due gradi compensandone la metà e condannando la ricorrente appellata al pagamento della metà residua. p.3.1. Il motivo è fondato. Queste le ragioni. All’esito della decisione della Corte territoriale, l’originaria domanda della M. , pur ridimensionata nel quantum rispetto a quanto da lei preteso ed a quanto aveva riconosciuto il primo giudice, è stata comunque riconosciuta parzialmente fondata e, pertanto, la M. è risultata, quanto a detta domanda, parzialmente vittoriosa. Poiché, quando una domanda viene accolta anche parzialmente, la statuizione sulle spese deve tenere conto che la parte attrice è comunque parzialmente vittoriosa e che, dunque, sulla base del principio di causalità, che regola in generale l’onere di sopportare le spese, l’avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte, il regolamento delle spese può avvenire o con il dare rilievo alla causazione del giudizio sic et simpliciter, senza dare rilievo alcuno al fatto della soltanto parziale fondatezza della domanda, o, dando rilievo, con scelta rimessa al giudice, all’art. 92, secondo comma c.p.c., cioè con una totale o parziale compensazione. Non è possibile, invece, salvo quanto ora si dirà che però riguarda disciplina non applicabile al giudizio , la condanna della parte attrice al pagamento anche parziale delle spese sostenute dal convenuto. p.3.2. Si rammenta, in proposito, che l’art. 91 - qui applicabile nel testo anteriore alla riforma operata dalla l. n. 69 del 2009 - ha riguardo all’ipotesi di regolamento delle spese su una domanda unica e di suo accoglimento o rigetto integrale, dovendo invece l’ipotesi dell’accoglimento parziale dell’unica domanda collocarsi nel secondo comma dell’art. 92 c.p.c È stato, infatti, statuito, con principio cui il Collegio intende dare continuità, che La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. , sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo. Cass. ord. n. 22381 del 2009 in senso conforme, Cass. ord. n. 21684 del 2013 . Il principio implica che tanto nell’una situazione pluralità di domande , quanto nell’altra unica domanda parzialmente accolta , la regolazione delle spese deve avvenire applicando l’art. 92, secondo comma, c.p.c. e, dunque, potendo farsi luogo ad una compensazione totale o parziale delle spese, ma sempre considerando il dato preliminare della causazione del processo, il quale dev’essere considerato con riguardo a ciascuna domanda giudiziale proposta. p.3.3. Nel processo con domanda unica, il processo è stato comunque causato dall’attore. Nel processo con pluralità di domande di parti diverse, ognuna delle domande ha causato - per il fatto della sua proposizione - un processo distinto, sebbene sia poi avvenuta una trattazione unitaria. p.3.4. Nel primo caso, l’art. 92, secondo comma, coordinato con il principio della causazione del giudizio siccome regolatore del carico delle spese, implica che il parziale accoglimento dell’unica domanda e l’esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, possa dare luogo, in alternativa a alla condanna per tutte le spese a favore dell’attore, che sarebbe giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire, per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l’esercizio dell’azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto esso è risultato esistente per giustificare questa scelta il giudice non deve fornire particolare giustificazione, essendo essa appunto conseguenza dell’applicazione del principio di causalità, che è sempre stato ritenuto la giustificazione della condanna alle spese e lo è tuttora, come traspare dall’ultima versione dell’art. 91 c.p.c. e particolarmente dal secondo inciso del suo primo comma, il quale, nel disporre ora - nel testo vigente e non applicabile al giudizio - che nel caso di accoglimento solo nei limiti di quanto era stato offerto con una proposta conciliativa, la parte parzialmente vittoriosa può essere condannata al pagamento di quelle spese del processo che sono riferibili al momento successivo alla formulazione della proposta rifiutata, evidenzia in modo manifesto il rilievo della causalità, in quanto vi deroga per il costo del processo successivo al detto rifiuto, facendo, tuttavia, salvo quanto disposto dall’art. 92, secondo comma c.p.c. b sulla base di una scelta discrezionale del giudice, che è espressa dall’uso del verbo può , o alla compensazione totale delle spese o ad una compensazione parziale, ma sempre considerando il dato che la causazione dell’insorgenza della lite è comunque dipesa dal convenuto. Quanto il giudice decide di dar corso a questa seconda alternativa, poiché la parziale fondatezza dell’unica domanda implica che la sua introduzione debba comunque addebitarsi alla parte convenuta, l’applicazione del principio di causalità implicherebbe che le spese dovrebbero essere poste sempre a carico dello stesso convenuto, appunto perché egli ha comunque causato il giudizio, è responsabile della sua instaurazione. Ne deriva che, se il giudice non ritiene di esercitare il potere di compensazione totale che comporta che le spese di ciascuna parte restino a carico di ognuna e fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese debbano fare carico al convenuto e non all’attore. L’attore, infatti, sebbene pro parte, ha avuto ragione e, dunque, è risultato che l’introduzione del giudizio è stata parzialmente giustificata e causata dal convenuto. Ciò, è tanto vero che - come s’è già adombrato - è oggi confermato dal legislatore con l’ultima riforma dell’art. 91, che ha introdotto il già ricordato secondo inciso del primo comma dell’art. 91 proprio l’introduzione di tale inciso evidenzia la bontà dell’esegesi qui prospettata, che riprende quanto sostenuto dalla citata Cass. n. 22381 del 2009. Invero, se, per giustificare una condanna dell’attore che ha visto accogliere parzialmente la sua domanda, è necessario oggi che egli abbia rifiutato l’offerta conciliativa lite pendente proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, è palese inferire questa conseguenza nel regime attuale, al di fuori di tale ipotesi, ed in quello anteriore sempre proprio perché la nuova previsione non vi era , l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non può nel regime vigente, salvo che ricorra la detta ipotesi, e non poteva mai essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse potevano - in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità - essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata. p.3.5. Nell’ipotesi di pluralità di domande e di accoglimento totale di ciascuna di esse, poiché l’applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l’ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell’art. 92 implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell’altra parte. Nell’ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all’introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda. p.3.6. Le svolte precisazioni segnano un dissenso da quanto affermato in motivazione da Cass. n. 3428 del 2016, la quale, pur dichiarando di porsi nel solco di Cass. n. 22381 del 2009 a proposito dell’accoglimento parziale dell’unica domanda, ha, poi reputato, entro certi limiti, che l’art. 92, secondo comma, c.p.c. possa anche giustificare, se il giudice non dispone la totale compensazione, una condanna a carico dell’attore parzialmente vittorioso. p.3.7. Avendo la sentenza impugnata, pur in presenza di accoglimento parziale della domanda, condannato la qui ricorrente sebbene fosse stata parzialmente vittoriosa, va disposta la cassazione della relativa statuizione sulle spese riguardo al rapporto processuale fra la ricorrente da un lato e la Fondiaria ed il C. dall’altro. p.4. Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. , ma in tal modo si evoca un paradigma che non è, in ragione della data di pronuncia della sentenza impugnata, applicabile al ricorso, essendo invece applicabile quello introdotto dall’art. 54, lett. b , del d.l. n. 83 del 2012, convertito o modificazioni nella l. n. 132 del 2012, stante la pubblicazione della sentenza successivamente al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge della legge di conversione 12 agosto 2012 . Il motivo è, pertanto, inammissibile. Né, d’altro canto, procedendo alla sua lettura, la sua illustrazione rispetta l’esegesi del nuovo n. 5 fatta da Cass. sez. un. ?n. 8053 e 8054 del 2014, di modo che non ne è possibile l’esame nemmeno alla stregua di Cass. sez. un. n. 17931 del 2013 p.5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Fondiaria-Sai lamenta violazione dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , perché la Corte territoriale, pur avendo quantificato all’attualità il risarcimento del danno dovuto alla M. , ha omesso di attualizzare la somma di Euro 200.000,00 versata dalla Fondiaria-Sai nel 2003 a far data dal versamento. In pratica, si lamenta che la Corte territoriale, dopo avere rideterminato il danno a favore della M. riducendolo, abbia condannato la stessa alla restituzione della somma risultante dalla sottrazione dello stesso come rideterminato dall’importo a suo tempo corrisposto, senza procedere all’attualizzazione della somma stessa. L’assunto è privo di pregio, perché pretende di trattare il credito da restituzione di indebito, conseguente al fatto che la somma versata in forza della determinazione del danno fatta dalla sentenza di primo grado era risultata maggiore del danno effettivamente riconosciuto in sede di appello, con lo stesso regime degli accessori relativo al credito relativo a tale danno. Senonché, l’art. 2033 c.c. regola l’obbligazione restitutoria da indebito, prevedendo innanzitutto che, se l’ accipiens sia stato in mala fede, spettano gli interessi dal giorno del pagamento, mentre, se egli era stato in buona fede, dal giorno della domanda. Il chiaro disposto della norma evidenzia l’infondatezza della prospettazione della ricorrente incidentale, posto che l’obbligazione restitutoria era da esso regolata. In proposito si ricorda che Cass. n. 722 del 1995 ebbe a statuire che In caso di pagamento non dovuto art. 2033 cod. civ. , al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il diritto agli interessi moratori ed all’ulteriore risarcimento, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. compresi i danni da svalutazione monetaria , ove ne ricorrano i presupposti di applicabilità. La circostanza che la somma di denaro sia stata ricevuta in base ed un titolo giudiziale poi cassato sentenza d’appello esecutiva non incide sulla qualificazione dell’obbligazione di restituzione che è obbligazione pecuniaria , ma, eventualmente, soltanto sulla valutazione dell’elemento soggettivo attribuibile al percettore - se di buona o di mala fede - ai fini della decorrenza del dies a quo di interessi e danni da svalutazione monetaria . Parte ricorrente incidentale non ha sostenuto che la M. fosse in mala fede, il che avrebbe giustificato il riconoscimento degli interessi legali dal pagamento in suo favore ed eventualmente la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., ove ne fossero stati allegati i presupposti. Ha sostenuto, invece, una identità di trattamento fra il credito risarcitorio e quello restitutorio del tutto insussistente e priva di base legale. p.5.1. Il ricorso incidentale è, dunque, rigettato. p.6. Il Collegio rileva, a questo punto, che la cassazione della sentenza impugnata soltanto sulla statuizione sulle spese, in accoglimento del secondo motivo, non essendo necessari accertamenti di fatto per rendere una nuova statuizione sulle spese in grado di appello, a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, rende superfluo disporre rinvio, potendosi all’uopo decidere nel merito. Tale decisione si rende, in applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. ed in ragione dell’accoglimento parziale della domanda della M. , con la conferma della statuizione sulle spese resa, quanto al rapporto fra la ricorrente da un lato e la Fondiaria ed il C. dall’altro, con la compensazione delle spese del giudizio di appello fra tali parti e con l’imposizione a carico della Fondiaria e del C. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. p.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione quanto alla statuizione sulle spese di lite nel rapporto fra ricorrente da un lato e Fondiaria-Sai e C. dall’altro. Rigetta il ricorso incidentale della Fondiaria-Sai. Pronunciando sul merito quanto alla statuizione sulle spese del primo e del secondo grado riguardo a detto rapporto, conferma la statuizione sulle spese resa dalla sentenza di primo grado e compensa le spese del giudizio di appello. Condanna la Fondiari-Sai alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro settemilacinqucento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori ed otre alla restituzione del contributo unificato, se corrisposto. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis del citato art. 13.