Le spese dell’accertamento tecnico preventivo sono a carico del richiedente

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam ” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, salvo, in esito all’eventuale giudizio di merito, il riaddebito di esse a carico del soccombente.

Così la Cassazione con la sentenza n. 21045/16, depositata il 18 ottobre. Il caso. La Corte di Cassazione vede i ricorrenti impugnare il decreto del Presidente del Tribunale di liquidazione del compenso spettante al Collegio peritale nella procedura di ATP. Tale ricorso si riferisce alla liquidazione delle spese di accertamento tecnico preventivo in un procedimento promosso dagli intimati, e il provvedimento è impugnato nella parte in cui ha posto l’onere dell’anticipazione a carico in solido di tutte le parti . I ricorrenti, infatti, deducono che il Tribunale abbia incomprensibilmente motivato riguardo all’interesse superiore della giustizia, che non rileverebbe nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio di soccombenza , ritenendo essi ricorrenti, invece, che le spese vadano poste sempre a carico della parte ricorrente, salvo, in esito all’eventuale giudizio di merito, il riaddebito di esse a carico del soccombente. Ammissibilità del ricorso. Il ricorso è ammissibile, infatti, secondo Cass. n. 21756/15 In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione . Le spese di ATP sono a carico del richiedente. Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam ” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente. Ricorda infatti la Suprema Corte che la funzione probatoria di tale accertamento è stimolata dalla parte che vuole valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Da ciò consegue quindi che essa si faccia carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie e, solo nel successivo giudizio di merito – qualora l’accertamento venga acquisito, tali costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. La S.C. allora cassa il provvedimento impugnato decidendo nel merito e ponendo le spese del procedimento di ATP a carico della parte richiedente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 marzo – 18 ottobre 2016, n. 21045 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatto e ragioni della decisione 1 G.G.C. e L.A.S. con ricorso notificato il 21 dicembre 2012 hanno impugnato il decreto del presidente del tribunale di Trani, del 29 ottobre 2012, di liquidazione del compenso spettante al Collegio peritale nella procedura di ATP n. 1567/11. Gli intimati B. e G.R. non si sono difesi. La causa, trattenuta alla Sesta sezione civile, è stata trattata in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso si riferisce alla liquidazione della spese di accertamento tecnico preventivo in un procedimento promosso dai signori R Il provvedimento è impugnato nella parte in cui ha posto l'onere dell'anticipazione a carico in solido di tutte le parti . I ricorrenti lamentano che sarebbero stati violati gli artt. 91, 92, 1112, 696 e 697 c.p.c. Deducono che incomprensibilmente il tribunale ha motivato con riguardo all'interesse superiore della giustizia, che non rileverebbe nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio di soccombenza. Sostengono che nel procedimento di cui si tratta le spese vanno poste sempre a carico della parte ricorrente, salvo, in esito all'eventuale giudizio di merito il riaddebito di esse a carico dei soccombente. 2 La censura è ammissibile e fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Caos. 21756/15 19498/15 In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione . Questo precedente dà conto sia della ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto ex art. 111 Cost. dagli odierni istanti, sia della sua fondatezza. Va ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno posta, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente Casa. 4156/12 . La funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento stesso venga acquisito questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente. Casa. 15672/05 . Il provvedimento impugnato va quindi cassato. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ponendo le spese del procedimento di ATP a carico della parte richiedente R Discende da quanto esposto, con l'accoglimento del ricorso, la condanna alla refusione delle spese di questo procedimento, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, pone le spese del procedimento di ATP a carico della parte richiedente R Condanna parte intimata alla refusione ai ricorrenti delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.