Litisconsorzio facoltativo: l’eccezione d’incompetenza vale solo per chi l’ha proposta

Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che così si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l’incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l’eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l’ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d’ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l’incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccipienti.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20720/16 depositata il 14 ottobre. Il fatto. Un legale proponeva istanza di regolamento di competenza contro più debitori avverso la sentenza con la quale il Tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo dallo stesso ottenuto nei confronti degli intimati per un importo dovuto a titolo di compensi per l’attività professionale svolta come difensore in favore del loro de cuius . Avverso detto decreto ingiuntivo venivano proposte separate opposizioni, ma solo uno degli intimati sollevava, con il proprio atto di citazione, contestazioni sulla competenza territoriale del Tribunale adito per essere, secondo questi, la controversia soggetta al foro del consumatore che individuava come competente un diverso Tribunale. Le controversie di opposizione separatamente introdotte, venivano riunite e con la sentenza oggetto di regolamento il Tribunale investito della questione riteneva fondata l’eccezione sollevata e dichiarava la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e la sua conseguente nullità. Il difensore proponeva istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 380– ter c.p.c Il pubblico ministero concludeva per l’accoglimento dell’istanza proposta e la declaratoria di competenza del Tribunale adito sostanzialmente condividendo le ragioni poste a suo fondamento da parte del ricorrente. Regolamento di competenza. In particolare, il Collegio rilevava che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso nei confronti di quattro soggetti nella loro qualità di eredi accettanti la eredità del de cuius con beneficio di inventario. La richiesta in sede monitoria, era stata formulata, pertanto, per un’ingiunzione da emettersi nei confronti di tutti per l’intera somma domandata, e, dunque, nel presupposto che essa fosse dovuta da tutti solidalmente. Il decreto ingiuntivo, venne, difatti accolto nei predetti termini. Gli Ermellini proseguono evidenziando che la domanda sottesa al ricorso monitorio prospettava a carico degli eredi l’esistenza di un’obbligazione solidale nel senso che essi rispondevano nei limiti di quanto ricevuto proporzionalmente alla quota ereditata ed accettata, seppur, come nella specie, in via beneficiata. Poiché la competenza si determina dalla domanda, nel caso de quo la proposizione di detta domanda in via monitoria contro più pretesi condebitori ha realizzato un cumulo fra le diverse domande di condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di responsabilità solidale degli ingiunti. La proposizione delle distinte opposizioni, pertanto, ha realizzato un cumulo litisconsortile facoltativo nel quale le posizioni dei coobbligati erano distinte tra loro quanto all’esercizio delle difese in rito e nel merito ed erano assistiti da poteri distinti. Ne segue che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con il ricorso monitorio era prospettabile da ognuno degli ingiunti separatamente ed era correlata alla posizione di ciascuno in ragione del carattere litisconsortile facoltativo della controversia, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel processo litisconsortile concernente una pretesa fatta valere contro coobbligati solidali l’eccezione d’incompetenza proposta da un coobbligato non giova agli altri in termini Cass. n. 5533/2008 a meno che oggetto della domanda non sia, per esplicita richiesta, anche l’accertamento del rapporto di condebito, cioè la con titolarità passiva del rapporto. Concludendo. I Giudici di legittimità concludono affermando che, nella specie, il Tribunale adito avrebbe dovuto decidere dando rilievo all’eccepita incompetenza per sussistenza del foro del consumatore solo quanto alla posizione dell’eccipiente. Il Tribunale, essendo rilevabile d’ufficio l’esistenza del foro del consumatore, di fronte all’inerzia degli altri intimati avrebbe avuto semmai il potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza anche nei loro confronti, ma come ha esattamente sostenuto il ricorrente, avrebbe dovuto farlo nella prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. mentre non risulta averlo fatto. Il rilievo, ancorchè nella sentenza impugnata nemmeno vi sia traccia di un simile esercizio del relativo potere, non poteva naturalmente essere fatto con la sentenza. Da tanto consegue che, la sentenza impugnata ha illegittimamente declinato la competenza quanto alla controversia di opposizione introdotta solo da due dei quattro intimati caducando erroneamente il decreto anche nei confronti di coloro che non avevano mosso alcuna eccezione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 8 giugno – 14 ottobre 2016, n. 20720 Presidente Amendola – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue § 1. L’Avvocato M.L. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro R.L. e Ri.Lu. avverso la sentenza del 28 agosto 2015, con la quale il Tribunale di Macerata ha dichiarato la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo n. 928 del 2010. Tale decreto era stato ottenuto da esso ricorrente contro gli intimati e contro R.V. e R.A.M. , nella qualità di eredi accettanti con beneficio di inventano di F.O. , per l’importo di Euro 664.296,92, siccome dovuto dal de cuius a titolo di compensi per l’attività professionale svolta dal M § 2. Detto decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di parcella liquidata ai sensi dell’art. 636 c.p.c., dopo che il M. aveva presentato un conteggio delle sue spettanze nell’ambito della procedura di volontaria giurisdizione pendente a seguito delle accettazioni con beneficio di inventano e gli eredi avevano contestato il credito. § 3. Avverso il decreto ingiuntivo proponevano separate opposizioni, da un lato Ri.Lu. e L. , e dall’altro R.A.M. , mentre non si opponeva R.V. . Nella loro citazione in opposizione, Ri.Lu. e L. non sollevavano contestazioni sulla competenza del Tribunale di Macerata, mentre R.A.M. eccepiva nella sua opposizione l’incompetenza territoriale del detto Tribunale, per essere la controversia soggetta al foro del consumatore, che individuava in quello dell’ultimo domicilio del de cuius , cioè nell’ambito del circondario del Tribunale di Viterbo, o nel luogo di residenza dei coeredi, cioè in quello del Tribunale di Roma e di Teramo. § 3.1. Le due controversie di opposizione, separatamene introdotte, venivano riunite e nel giudizio interveniva volontariamente R.V. . § 3.2. Con la sentenza oggetto di regolamento, il Tribunale di Macerata ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata da R.A.M. ed ha dichiarato la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e la sua conseguente nullità, mentre ha dichiarato inammissibile l’intervento di R.V. , stante la sua mancata opposizione al decreto ingiuntivo ed il passaggio in giudicato di esso nei suoi riguardi. § 4. L’istanza di regolamento di competenza è stata proposta da M. soltanto contro la statuizione dichiarativa della incompetenza relativamente a Ri.Lu. e L. ed è stata notificata soltanto ad essi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. § 5. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione al ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte. Considerato quanto segue § 1. L’istanza di regolamento si articola con la deduzione di tre gradate ragioni di contestazione della pronuncia declinatoria della competenza a la prima di esse è fondata sull’illegittimità di detta pronuncia, per avere il Tribunale esteso il rilievo dell’eccezione di sussistenza della competenza del foro del consumatore, proposta nella sua opposizione da R.A.M. , anche alla controversia di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dagli intimati, ancorché essi non avessero sollevato contestazioni sulla competenza e senza considerare che la relazione fra le due opposizioni, insorta per effetto della riunione, era riconducibile all’art. 103 c.p.c., cioè ad un litisconsorzio facoltativo, il che escludeva che l’eccezione della R. si estendesse alla posizione degli intimati b la seconda ragione è prospettata nel senso che l’eventuale eccezione di incompetenza degli intimati avrebbe dovuto proporsi nella citazione in opposizione, atto equivalente alla comparsa di risposta in relazione all’opposizione al decreto ingiuntivo c la terza ragione si articola nel senso che, anche a voler considerare che l’eccezione di incompetenza territoriale per l’operare del foro del consumatore era rilevabile d’ufficio dal giudice, il Tribunale non aveva proceduto al rilievo nel limite di preclusione di cui all’art. 38, terzo comma c.p.c., cioè entro l’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c § 2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza e la declaratoria della competenza del Tribunale di Macerata, sostanzialmente condividendo le ragioni poste a suo fondamento. § 3. Il Collegio in via preliminare rileva quanto segue. La mancanza di notificazione dell’istanza di regolamento di competenza a R.V. e ad R.A. - essendo la relazione, fra la controversia di opposizione al decreto ingiuntivo introdotta da R.L. e Lu. e quella introdotta da R.A. , riconducibile alla fattispecie del litisconsorzio facoltativo insorto per effetto di riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c. delle cause, in quanto connesse per il titolo dell’obbligazione riferibile a ciascuno degli eredi ingiunti, ed essendo l’intervento di R.V. anch’esso di natura litisconsortile facoltativa per la stessa ragione - è riconducibile all’art. 332 c.p.c., onde l’istanza di regolamento si sarebbe dovuta notificare anche alle medesime. Essendo applicabile alla controversia, per l’ipotesi che le R. non abbiano avuto comunicazione della sentenza, il termine semestrale di cui all’art. 327, l’impugnazione con il regolamento è ormai preclusa e, pertanto non è necessario ordinare la notificazione dell’istanza nei loro riguardi. Tanto si osserva sulla base del principio di diritto secondo cui Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l’impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine come nella specie , poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa perché l’inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall’esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo. Cass. ord. n. 6824 del 2010 . § 4. L’istanza di regolamento di competenza è fondata. Si rileva che il decreto ingiuntivo venne richiesto ed emesso nei confronti dei quattro R. nella qualità di eredi accettanti l’eredità del de cuius con beneficio di inventario. La richiesta era formulata, peraltro, per un’ingiunzione da emettersi nei confronti di tutti per l’intera somma domandata e, dunque, nel presupposto che essa fosse dovuta da tutti solidalmente. Il ricorso ingiuntivo venne accolto in questi termini. La domanda sottesa al ricorso monitorio prospettava, dunque, a carico degli eredi l’esistenza di un’obbligazione solidale e ciò senza tenere conto della regola di cui all’art. 754 c.p.c., che, naturalmente, rileva anche nei confronti degli eredi accettanti con beneficio di inventario, nel senso che essi rispondono nei limiti di quanto ricevuto e non con il proprio patrimonio personale, ma sempre proporzionalmente alla quota che hanno ereditato ed accettato in via beneficiata. Poiché la competenza si determina dalla domanda, nella specie la proposizione della domanda in via monitoria contro più pretesi condebitori realizzò un cumulo fra quattro domande di condanna al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità solidale degli ingiunti. La proposizione delle due distinte opposizioni, come s’è già osservato, e, quindi, l’intervento realizzarono un cumulo litisconsortile facoltativo nel quale le posizioni dei coobbligati erano distinte fra loro quanto all’esercizio delle difese in rito e nel merito ed erano assistiti da poteri distinti. Ne segue che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con il ricorso monitorio era prospettabile da ognuno separatamente ed era correlata alla posizione di ognuno in ragione del carattere litisconsortile facoltativo della controversia, atteso che nel processo litisconsortile facoltativo concernente una pretesa fatta valere contro coobbligati solidali l’eccezione di incompetenza proposta da un coobbligato non giova agli altri in termini Cass. n. 5533 del 2008 , a meno che oggetto della domanda non sia, per esplicita richiesta, anche l’accertamento del rapporto di condebito, cioè la contitolarità passiva del rapporto. Nel caso di specie risulta che l’eccezione di incompetenza venne proposta solo da R.A.M. ed anche all’esito della riunione delle opposizioni separatamente proposte non si estese alla posizione degli intimati. Inoltre, non era stato chiesto con apposita domanda l’accertamento del rapporto di condebito, avendo il qui ricorrente solo proposto un cumulo di domande ai sensi della regola dell’art. 1294 c.c Ne consegue che il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto decidere dando rilievo all’eccepita incompetenza per sussistenza del foro del consumatore solo quanto alla posizione dell’eccipiente. Il Tribunale, essendo rilevabile d’ufficio l’esistenza del foro del consumatore, di fronte all’inerzia di R.L. e Lu. avrebbe avuto semmai il potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza anche nei loro riguardi, ma, come esattamente ha sostenuto il ricorrente, avrebbe dovuto farlo nella prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., mentre non risulta averlo fatto. Il rilievo, ancorché nella sentenza impugnata nemmeno vi sia traccia di un simile esercizio del relativo potere, non poteva naturalmente essere fatto con la sentenza. In sede decisoria il Tribunale avrebbe dovuto applicare il seguente principio di diritto nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che così si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l’incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l’eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l’ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d’ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l’incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccipienti . Da tanto consegue che la sentenza impugnata ha illegittimamente declinato la competenza quanto alla controversia di opposizione introdotta da R.L. e Lu. caducando il decreto anche nei loro confronti. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata quanto all’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai medesimi, con conseguente ripristino dell’esistenza del decreto ingiuntivo nei loro confronti. § 4. Il giudizio andrà riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c. davanti al detto Tribunale. Le spese del giudizio di regolamento possono compensarsi, atteso che i qui intimati non avevano in alcun modo fatto propria l’eccezione dell’altra erede e, quindi, non hanno causato la pronuncia. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da R.L. e Lu. . Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c. Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza.