L’onere probatorio dell’istante nel giudizio di equa riparazione

L’art. 3, comma 3, lett. c , l. n. 89/01 prevede che il ricorrente depositi copia del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con provvedimento irrevocabile. L’onere di dimostrarne l’avvenuta irrevocabilità è a carico del ricorrente e non si ritiene adempiuto con la sola produzione di copia dell’ultima pronuncia senza l’apposita certificazione di Cancelleria che ne attesti il passaggio in giudicato.

Così la Cassazione con la sentenza n. 20609/16 depositata il 12 ottobre. Il caso. La Corte d’appello respingeva l’opposizione ex art. 5- ter l. n. 89/01 proposta dall’opponente contro il decreto monocratico che aveva dichiarato inammissibile il relativo ricorso per equa riparazione. La motivazione risiedeva sul fatto che la ricorrente aveva prodotto la certificazione di Cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto, solo nella fase di opposizione, che, essendo preordinata alla verifica della correttezza della decisione emessa nella fase monitoria, non consentiva di integrare le produzioni documentali volte a dimostrare l’ammissibilità del ricorso. L’opponente muove dunque ricorso per cassazione. L’error in procedendo. Partendo dall’ultimo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 738, comma 3, c.p.c. la Suprema Corte coglie l’ error in procedendo del decreto impugnato, ma per ragioni diverse da quelle dedotte. L’onere probatorio a carico dell’istante. Richiamando il precedente di cui alla sentenza n. 19348/15, la Corte ricorda che l’art. 3, comma 3, lett. c , l. n. 89/01 – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. c , d.l. n. 134/12 - prevede che il ricorrente depositi copia del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con provvedimento irrevocabile. L’art 4 della stessa legge, poi, stabilisce che la domanda di riparazione possa essere proposta entro 6 mesi a pena di decadenza dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva. Una lettura coordinata di tali norme conduce a ritenere che l’onere di dimostrarne l’avvenuta irrevocabilità sia a carico del ricorrente, onere che non si ritiene adempiuto con la sola produzione di copia dell’ultima pronuncia senza l’apposita certificazione di Cancelleria che ne attesti il passaggio in giudicato. Il giudice dovrà dunque, in quest’ultimo caso, invitare la parte a produrre documentazione idonea e, se questi non dovesse adempiere nel termine all’uopo fissato dal giudice, la domanda andrà rigettata ex art. 640, comma 2, c.p.c Il principio di diritto. Da quando sopra espresso, consegue il principio di diritto al quale si dovrà attenere la Corte d’appello alla quale verrà rinviata la pronuncia L’opposizione disciplinata dall’art. 5- ter l. n. 89/01 non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 4, stessa legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell’art. 3, comma 1, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c , abbia o non in giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 4, della l. n. 89/01, invitato la parte a depositarla .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 8 giugno – 12 ottobre 2016, n. 20609 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con decreto del 3.7.2014 la Corte d'appello di Salerno respingeva l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta da A.M. contro il decreto monocratico della stessa Corte che aveva dichiarato inammissibile il relativo ricorso per equa riparazione. Alla base della decisione la circostanza che la ricorrente aveva prodotto la certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio presupposto, solo nella fase di opposizione, che essendo preordinata alla verifica della correttezza della decisione emessa nella fase monitoria, non consentiva di integrare le produzioni documentali volte a dimostrare l'ammissibilità del ricuso. La cassazione di tale decreto è chiesta da A.M. con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame d'un fatto decisivo per il giudizio e discusso dalle parti, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il documento n. 3, costituito da copia della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia a definizione del giudizio presupposto, depositato presso la cancelleria della Corte d'appello di Salerno in data 10.7.2013. 2. - Il secondo mezzo deduce nell'intestazione, in relazione all'ars. 360, n. 3 c.p.c., la generica violazione di norme di diritto, ma individua nel corpo del motivo la violazione dell'art. 738, terzo comma, c.p.e., che consente al giudice dell'equa riparazione, ove richiestone dalla parte, di acquisire l'avviso dell'avvenuta notificazione dell'impugnazione ex art. 123 disp. att. c.p.c., fermo restando - ad avviso del ricorrente - che nessuna norma imporrebbe alla parte istante di documentare la definitività del provvedimento emesso nel giudizio presupposto mediante la certificazione di cancelleria prevista dall'art. 124, disp. att. c.p.c. 3. - Quest'ultima censura consente di cogliere l'error in procedendo da cui il decreto impugnato è affetto per ragioni completamente diverse da quelle dedotte. Questa Corte ha avuto modo di affermare con sentenza n. 19348/15, il cui nucleo motivazionale conviene riprodurre tal quale, che 1 'art. 3, comma 3, lett. c , legge n. 89/01, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c , del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che il ricorrente depositi copia del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Quindi, l'art. 4 stessa legge, come sopra modificato, stabilisce che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. L'esegesi coordinata di tali norme conduce a ritenere che sia a carico del ricorrente l'onere di dimostrare l'irrevocabilità dei provvedimento che ha definito il giudizio presupposto cfr. Cass. n. 18539114 . Onere che, pertanto, allorché detto processo si sia concluso con una pronuncia di secondo grado, non può essere assolto con la sola produzione di copia dell'ultima pronuncia emessa, senza l'apposita certificazione di cancelleria che, ai sensi dell'art. 124, disp. att. c.p.c., ne attesti il passaggio in giudicato. Ove tale dimostrazione non avvenga con il deposito del ricorso, il presidente della corte d'appello o il giudice a tal fine designato, in assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, deve invitare la parte, ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, a produrre documentazione idonea ad assolvere tale onere probatorio, con la conseguenza che se la parte interessata non adempia nel termine all'uopo fissato dal giudice, la domanda va rigettata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, c.p.c. Cass. n. 18539114 . Corollario di tale ultimo principio è che, proposta opposizione al decreto di rigetto, la Corte d'appello in composizione collegiale non può non tener conto ai fini della decisione della documentazione che la parte ricorrente abbia prodotto in tale fase per dimostrare la proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 legge citata. Ciò in quanto l'opposizione disciplinata dall'art. 5-ter legge n. 89/01 non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, 4° comma, stessa legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, 1° comma, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, in sede d'opposizione non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c , abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 89/01, invitato la parte a depositarla . 4. - L'accoglimento dei secondo motivo assorbe l'esame del primo mezzo. 5. - Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto l'opposizione disciplinata dall'art. 5-ter legge n. 89/01 non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, 4° comma, stessa legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, 1° comma, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c , abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, invitato la parte a depositarla . 5.1. - Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385, 3° comma c.p.c., anche il regolamento delle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.