Violazione del cds: contestazione immediata solo se possibile

La contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20595/16, depositata il 12 ottobre. Il caso. Il ricorrente propone ricorso per cassazione contro il Comune di Scandicci, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l’appello confermando la sentenza del gp di rigetto di opposizione a verbale per violazione dell’art. 142 VIII cds, richiamando i principi in tema di contestazione immediata e l’utilizzabilità del telelaser Ultralyte. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 201 e 384 cds sulla mancata contestazione immediata. In particolare mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico mancanza di visibilità degli agenti del traffico esclusione della condanna alle spese trattandosi di patrocinio da parte dell’avvocatura comunale. Contestazione immediata. Quanto al primo motivo la Corte aveva già da tempo affermato il principio secondo cui la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio . La contestazione immediata deve dunque essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade. Verifiche dell’apparecchio elettronico. Quanto alla seconda censura non si ignora invece che a seguito del fatto che la Corte aveva sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992 sulla verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchio, la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la norma. In applicazione di tale decisione è stata pronunciata, in situazioni analoghe, la cassazione con rinvio per procedere alle relative verifiche. Da qui la Corte rigetta il primo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione a quanto detto e rinvia per le spese al Tribunale di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 maggio – 12 ottobre 2016, numero 20595 Presidente Manna – Relatore Correnti Fatto e diritto P.F. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro il Comune di Scandicci, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che ha rigettato l’appello confermando la sentenza del GP di rigetto di opposizione a verbale per violazione dell’art. 142 VIII cds richiamando i principi in tema di contestazione immediata e l’utilizzabilità del telelaser Ultralyte. Il ricorrente denunzia 1 violazione degli artt. 201 cds e 384 reg cds sulla mancata contestazione immediata 2 mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico 3 mancanza di visibilità degli agenti del traffico 4 esclusione della condanna alle spese trattandosi di patrocinio da parte dell‘avvocatura comunale. Ciò premesso si osserva. Quanto al primo motivo questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio Cass. 18.1.05 numero 944, 28.12.04 numero 24066, 21.6.01 numero 8528, 25.5.01 numero 7103, 29.3.01 numero 4571, etc. . L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentali allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durarne o dopo il passaggio del veicolo. La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione citi servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale e pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedevi. L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione. Tra dette modalità possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizi di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore. Quanto alla seconda censura, non si ignora che, a seguito della ordinanza n 17766/2014 cd questa Corte che aveva sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del d.lgs. 285/1992 sulla verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchio la Corte costituzionale, con sentenza numero 113/2015, ha dichiarato l’illegittimità della norma. In applicazione di tale decisione, in situazioni analoghe è stata pronunziata la cassazione con rinvio per procedere alle relative verifiche Cass. numero 0972/2016 né è sufficiente il riferimento del controricorrente ad un certificato di omologazione. Donde il rigetto dei primo motivo e l’accoglimento del secondo mentre stano assorbiti i restanti motivi. P.Q.M. La Corte rimetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti à altri, cassa la sentenza in relazione a quanto sopra e rinvia anche per le spese al Tribunale di Firenze, in persona di altro Magistrato.