Troppo tempo al volante: legittima la sanzione operata dagli ispettori del lavoro

In ballo l’applicazione della norma relativa alla durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Il conducente è stato fermato dagli uomini dell’'Ispettorato del lavoro’, che, preso atto dei riscontri forniti da registri di servizio e dischi cronotachigrafi, lo hanno correttamente punito con un verbale.

Superati i limiti massimi consentiti. Da troppo tempo, e senza pause, l’uomo è alla guida dell’autoveicolo. Inequivocabile l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi. Consequenziale e legittimo il verbale, pur se emesso dagli uomini dell’‘Ispettorato del lavoro’. Cassazione, sentenza n. 20594, sezione Sesta Civile, depositata il 12 ottobre 2016 Dati. Terreno di scontro è la decisione assunta in Tribunale lì i giudici hanno ritenuto di annullare il verbale di accertamento a carico del conducente. Ciò alla luce della incompetenza della direzione provinciale dell’‘Ispettorato del lavoro’ in materia di irrogazione di sanzioni per la eccessiva durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose . Azzerata, quindi, secondo i giudici, la sanzione firmata dagli uomini dell’‘Ispettorato’ alla luce dei dati forniti dai registri di servizio e dai dischi cronotachigrafi presenti sul veicolo sottoposto a controllo. Verbale. Per la ‘Direzione provinciale dell’Ispettorato del lavoro’, però, la decisione assunta in Tribunale è assurda. E questa considerazione viene condivisa dai magistrati della Cassazione, che, cancellando i dubbi, ritengono legittimo il verbale consegnato al conducente. Per spiegare questo stravolgimento rispetto alle valutazioni del Tribunale è sufficiente considerare, spiegano i magistrati, che l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi è finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore . Ciò comporta che il relativo accertamento , con conseguenti potenziali contestazioni al conducente, è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni , e quindi anche degli ispettori del lavoro .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 maggio – 12 ottobre 2016, n. 20594 Presidente Manna – Relatore Correnti Fatto e diritto La Direzione provinciali del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro C. M. controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha annullando il verbale di accertamento affermando l'incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell'art. 174 cds a seguito dell'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo, attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds. Parte ricorrente denunzia violazione degli artt, 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006 3280/85 Ciò premesso si osserva L'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all'accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell'orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore. I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l'accertatore è legittimato alle relative contestazioni. La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legitimità, Cass. 7.5.2003, n. 13304 . Va al riguardo osservato che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS Cass. 16.12.1997, n. 157 , gli ispettori delle Poste Cass. 19.5.1990 e gli ispettori dell'Enel Cass. 12.2.1985 sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli. In definitiva il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell'esame delle ulteriori questioni P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese.