



assegno bancario | 12 Ottobre 2016
Le conseguenze dell’omessa indicazione della data di emissione degli assegni bancari
L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ossia, non vale come tale, ma come mera promessa di pagamento. Da ciò consegue che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 l. ass., e in particolare l’onere del deposito in Cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 20449/16; depositata l’11 ottobre)








- Liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risultata vittoriosa
- Fuggire da un matrimonio forzato rientra nei presupposti della protezione sussidiaria
- La citazione non è nulla se l’errore nella data dell’udienza di comparizione può essere individuato
- Protezione internazionale: valutazione di credibilità del richiedente e dovere di cooperazione istruttorio del giudice
- Il risarcimento di un danno da comportamento della P.A. rientra nella giurisdizione del giudice ordinario



























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