La regula iuris sulla procura speciale in Cassazione prima della riforma del 2009

Nel caso posto all’esame della Corte di Cassazione, avendo il giudizio preso piede nel 2008, è applicabile ratione temporis la disciplina della procura generale antecedente la riforma apportata dalla l. n. 69/2009. La Corte descrive dunque la regula iuris applicabile nel caso di specie.

Così la S.C. con la sentenza n. 20372/16 depositata l’11 ottobre. Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attrice volta alla condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro. Vistasi rigettata anche l’impugnazione presso la Corte d’appello, l’attrice si rivolge ai Giudici della cassazione. Una questione preliminare la procura speciale. Si evidenzia innanzitutto che l’originario difensore della ricorrente ha rinunziato al mandato ed è stata depositata memoria di costituzione di nuovo avvocato con procura speciale non notarile rilasciata a margine di tale memoria con sottoscrizione autenticata dal medesimo avvocato. Tale procura è però irrituale, non essendo stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata come prevede l’art. 83, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione precedente alle modifiche apportate dall’art. 45 l. n. 69/2009, ratione temporis applicabile – in quanto il giudizio era iniziato nel 2008, e le norme della l. n. 69/09, coma disposto dalla stessa, operano solo per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Dunque, nel caso di specie opera ancora la regula iuris secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, dato che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare quali possono essere gli atti in cui ciò è possibile, individua solo quelli suindicati. Se quindi la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal comma 2 dell’art. 83 cit., cioè tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale è la conseguenza anche nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso ad. es. per intervenuto decesso , non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale, evidenziandosi, in particolare, che il potere attribuito al difensore di cui al comma 3, art. 83 cit. di certificare l’autografia della parte che gli ha rilasciato la procura è condizionato dal conferimento della procura in calce o a margine di uno degli atti indicati dalla norma. I motivi di ricorso vanno disattesi. Per ciò che concerne poi nel dettaglio il ricorso, entrambi i motivi addotti dalla ricorrente vanno disattesi per genericità degli stessi e poiché mere riproposizioni di argomenti che trovano adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 giugno – 11 ottobre 2016, n. 20372 Presidente Ambrosio – Relatore Scrima Svolgimento del processo Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1562/2009, rigettò la domanda proposta da M. S. volta alla condanna di F. C. al pagamento di € 191.705,00, ricavata dalla vendita di due unità immobiliari stipulate dal convenuto in virtù di apposite procure a vendere rilasciate dall'attrice, in proprio e quale procuratrice di altri comproprietari. Il gravame proposto avverso tale sentenza dalla parte soccombente è stato rigettato dalla Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 13 marzo 2013. Avverso la sentenza della Corte di merito M. S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Si osserva che l'originario difensore della ricorrente, avv. R. P., ha rinunziato al mandato, come da comunicazione protocollata presso questa Corte in data 25 maggio 2016 e che è stata depositata memoria di costituzione di nuovo avvocato , avv. B. M., con procura speciale non notarile rilasciata a margine di tale memoria con sottoscrizione autenticata dal medesimo avv. M Tale procura è irrituale, non essendo stata conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 83, secondo comma, c.p.c., nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, ratione temporis applicabile, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, giacché dette modifiche non possono trovare applicazione nella presente controversia, operando soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore delle legge stessa, alla stregua di quanto disposto dall'art. 58 della medesima legge n. 69/09 v. Cass. 17 febbraio 2014, n. 3608 Cass. 27 agosto 2014, n. 18323 e Cass. 2 dicembre 2014, n. 25505 . Pertanto, nella fattispecie all'esame, è ancora pienamente efficace la seguente regu/a iuris nel giudizio di cassazione - diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito - la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, c.p.c., nell'elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atri, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata a quest'ultirna conclusione deve pervenirsi anche nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso o controricorso , ad es, per intervenuto decesso o pensionamento, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale, o nell'eventualità che il ricorrente o il controricorrente intenda affiancare altro difensore a quello già ritualmente nominato tra le tante, Cass., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14212 Cass., ord., 12 giugno 2006, n. 13537 Cass., 5 giugno 2007, n. 13086 Cass. 23 aprile 2009, n. 9681 v. pure Cass. 24 novembre 2010, n. 23816 , evidenziandosi, in particolare, che il potere attribuito al difensore dall'art. 83, comma terzo, c.p.c. di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura è condizionato dal conferimento della procura in calce o a margine di uno degli atti indicati dalla norma nella formulazione razione temporis applicabile o su di un foglio allegato all'atto che faccia corpo con esso e che se, invece, la procura è conferita con separata scrittura privata - come nel caso all'esame -, l'autenticazione della firma del mandante può essere compiuta dal notaio, pubblico ufficiale competente a certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle scritture private, o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge e non già dal difensore Cass. 28 ottobre 1994, n, 8902 Cass. 3 aprile 1998, n. 3426 Cass. 15 marzo 2001, n. 3757 . Va pure evidenziato che la cancelleria ha dato ritualmente comunicazione della fissata udienza all'avv. P. anche nel domicilio eletto, quale difensore della S. e al quale è stata già conferita rituale procura. 2. Con il primo motivo ci si duole ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1713 e 2028 ss, c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logica formale . Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che in sede di interrogatorio libero, reso dalle parti davanti al giudice e verbalizzato all'udienza del 3/12/2008, è stato dato atto inequivocabilmente della sussistenza di rapporti interpersonali di conoscenza, amicizia, collaborazione tra le parti, e prima ancora tra il C. e R. S., fratello della ricorrente e dante causa della stessa. In particolare il C. aveva intratte[nuto] L personalmente accordi con . S. R. , per la realizzazione delle costruzioni per cui è causa su specifico incarico di quest'ultimo nel tratto di terreno meglio specificato in ricorso. In virtù di tale accordo il C. avrebbe continuato nell'edificazione del fabbricato ad uso civile costituito da due unità immobiliari abitative di cui si discute causa ed avrebbe poi predisposto e inoltrato la richiesta per l'ottenimento delle relative concessioni edilizie in sanatoria. La Corte di mento avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che il compromesso di vendita scrittura privata del 16 febbraio 2004 costituisca l'unica fonte del rapporto in questione, in quanto in una corretta valutazione delle circostanze sopra evidenziate, il mandatario o il gestore a seconda di come si qualifichi detto rapporto è comunque tenuto alla corresponsione di quanto ricevuto a causa dell'incarico. Ad avviso della S. , anche i pagamenti a mezzo assegni risalenti al 2002 ed effettuati a titolo di prezzo dei lavori effettuati per conto del S. per la realizzazione del rustico e di altre opere proverebbero che gli accordi intercorrenti tra le parti in causa erano risalenti nel tempo e costituirebbero prova del reale accordo intervenuto tra il C. e il S. e quindi tra il C. e l'odierna ricorrente. Assume la S. che altro fatto decisivo, in relazione al quale si contesta la motivazione della Corte di merito, sarebbe costituito dalla non identità di oggetto tra il compromesso di vendita considerato dalla Corte territoriale unica fonte del rapporto gestorio e gli atti di compravendita per cui è causa, avendo il preliminare di vendita ad oggetto un terreno agricolo mentre le successive procure a vendere avrebbero ad oggetto fabbricati in corso di costruzione, e sostiene che l'avvenuto pagamento, da parte del C., di curo 30.000,00 si riferirebbe esclusivamente alla promessa di vendita del terreno agricolo ma non avrebbe nulla a che fare con il sottostante accordo già sopra riportato . Ad avviso della ricorrente, con il preliminare di vendita le parti avrebbero inteso concedere al C. solo la materiale disponibilità del terreno agricolo che ne costituiva l'oggetto e che, in forza delle procure a vendere, il C. era stato autorizzato a compiere qualsiasi atto occorrente e necessario ai fini della vendita, ad incassare il prezzo, rilasciare quietanza ecc. e di conseguenza avrebbe assunto tutti gli obblighi di legge al riguardo e, conseguentemente lo stesso dovrebbe essere condannato a rendere conto del suo operato e a rimettere ciò che ha ricevuto a causa del prescritto incarico anche da terzi purché collegato al tipo di affare concluso . 2. Con il secondo motivo, rubricato ai sensi per gli effetti dell'art. 360 n. 3 c.p.c_ violazione e falsa applicazione dell'art. 360 bis c.p.c. , assume la ricorrente che non sussisterebbero valide e fondate ragioni in fatto e in diritto in virtù delle quali si possa sostenere che il resistente debba trattenersi il ricavato delle compravendite per cui è causa e sostiene che, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa dell'incarico non sorgerebbe solo a seguito della conclusione dell'attività gestoria, ma anche quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o in caso di revoca, non avendo nei due casi appena indicati, il mandatario più titolo per trattenere quanto ricevuto. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe deciso la causa in modo non conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte anche laddove presuppone che il sottostante accordo intervenuto tra le parti avrebbe dovuto avere forma scritta sicché di esso avrebbe dovuto darsi la prova per iscritto. La ricorrente sostiene che il conferimento di una procura e il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituirebbero C elementi sufficienti per ritenere sussistente il conferimento della procura, con conseguente obbligo di render conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentante quanto dovuto nell'espletamento dell'incarico. Deduce la ricorrente che, pur a voler seguire il ragionamento della Corte di merito, secondo cui il contratto preliminare costituirebbe l'unico accordo intervenuto tra le parti, precedente alle procure di cui si discute, la censura formulata con il motivo all'esame va estesa anche a tale aspetto , perché dalla disamina del testo del contratto preliminare del 16 febbraio 2004 e delle due distinte procure speciali a vendere risulterebbe evidente la totale assenza di un collegamento negoziale tra i tre distinti negozi, che si risolva in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una pratica finalità unitaria . 3. 1 motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno entrambi disattesi. Gli stessi, oltre ad essere sostanzialmente generici e privi dell'indicazione di quando gran parte dei documenti in essi richiamati siano stati prodotti nel giudizio di merito e dove siano reperibili in questa sede Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547 Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161 , ripropongono argomentazioni in fatto e in diritto che trovano adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale i motivi stessi risultano essere del tutto scollegati , non risultando così neppure validamente censurata la ratio decidendi. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'ars. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.