Il termine di valutazione delle questioni sulla competenza

La sommarietà della fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicché le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20316 del 10 ottobre 2016. Il caso. L’odierna ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione impugnando con regolamento di competenza un’ordinanza con cui il Tribunale dichiarava la propria incompetenza sulla domanda da lei proposta in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia Sud s.p.a. per 3 cartelle di pagamento per sanzioni ad infrazioni al codice della strada. La ricorrente contesta la tempestività del rilievo con cui il Tribunale qualificava la domanda come azione di accertamento negativo e dunque soggetta alle ordinarie regole di competenza per valore, poiché l’incompetenza veniva rilevata con provvedimento emesso furi udienza e a scioglimento di una riserva su motivi diversi dall’esame delle questioni di competenza. La competenza. La Corte rileva l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso, imperniato sull’impossibilità del rilievo di incompetenza una volta assunta la riserva per provvedere sull’istanza di sospensione. La tesi secondo cui l’assunzione in riserva della causa sull’istanza di sospensione avrebbe necessariamente implicato l’affermazione della propria competenza o la maturazione di preclusioni al riguardo contrasta inconciliabilmente con la natura sommaria della cognizione propria della fase in cui l’istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice delle domande proposte ex artt. 615 o 619 e 617 c.p.c Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicché le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e tanto meno alcuna questione di competenza vedi Cass. n. 14825/16 . Inoltre, lo scioglimento della riserva assunta ad un’udienza null’altro è che l’estrinsecazione differita nel tempo di quelle che erano le stesse potestà di cui era titolare il giudice nel corso di quella stessa udienza, dunque si certo legittimamente si riferisce a quest’ultima l’ordinanza pronunciata in esito alla riserva di provvedimento formulata al suo termine. Il ricorso è tempestivo. Per tali motivi, la S.C. ritiene essere stato tempestivo l’esercizio da parte del giudice del potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza per valore mediante il provvedimento assunto a scioglimento della riserva formulata al termine della fase processuale destinata in origine alla disamina dell’istanza di sospensione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 settembre – 10 ottobre 2016, n. 20316 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto 1.- C.L.P. impugna dinanzi a questa Corte, con ricorso notificato il 14.1.16 cd articolato su di un motivo, con regolamento necessario di competenza l'ordinanza del 14.12.15 - comunicata il 15 successivo - con cui il tribunale di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda da lei proposta in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia Sud spa per tre cartelle di pagamento per sanzioni ad infrazioni al codice della strada. 2.- In particolare, il tribunale qualifica, alla stregua di Cass. Sez. Un. 22 luglio 2015, n. 15354, la domanda della L.P. come ordinaria azione di accertamento negativo e coli soggetta alle ordinarie regole di competenza per valore ma l'odierna ricorrente contesta la tempestività del rilievo, per essere, stata rilevata l'incompetenza con provvedimento emesso fuori udienza ed a scioglimento di una riserva su motivi diversi dall'esame delle questioni di competenza. L'intimata non svolge attività difensiva in questa sede. 3.- Il Pubblico Ministero, con sua requisitoria scritta dep. il 6.6.16, ha concluso per l'infondatezza dell'istanza di regolamento, non reputando esauriti tutti gli incombenti processuali di cui all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 cod. proc. civ. e quindi non ancora maturate le relative preclusioni. 4.- Con memoria depositata per l'adunanza dei 16.9.16, la L.P. insiste nel prospettare come il giudice che. ha reso il qui gravato impugnato abbia dichiarato la sua incompetenza dopo averla implicitamente affermata per avere assunto la riserva al solo fine di vagliare l'istanza di sospensione. 5.- Il solo motivo ricorso dispiegato, incentrato sull'impossibilità del rilievo di incompetenza una volta assunta la riserva per provvedere sull'istanza di sospensione, c infondato. 6.- In particolare, la tesi della ricorrente, per cui l'assunzione in riserva della causa sull'istanza di sospensione avrebbe implicato necessariamente l'affermazione o quanto meno la positiva - e preclusiva -- delibazione della propria competenza o la maturazione di preclusioni al riguardo, contrasta in modo inconciliabile con la natura sommaria - reiteratamente affermata da questa Corte, anche dopo la riforma del 2005/06 - della cognizione propria della fase nella quale l'istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice delle domande proposte ai sensi degli artt. 615 o 619 e 617 cod. proc. civ. 7.- Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio di cognizione sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicché le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e, tanto meno alcuna questione di competenza per tutte, v. 0 ass., ord. 30 giugno 2010, n. 15629, ovvero Cass., ord. 19 luglio 2016, n. 14825 . 8.- D'altra parte, lo scioglimento della riserva assunta ad una udienza è, intuitivamente, null'altro che l'estrinsecazione differita nel tempo delle medesime potestà di cui il giudice era titolare. nel corso di quella stessa udienza, sicché di certo legittimamente si riferisce a quest'ultima l'ordinanza pronunziata in esito alla riserva di provvedimento formulata al suo termine. 9.- Pertanto, effettivamente tempestivo è l'esercizio da parte dei giudice, adito con domanda in origine impostata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., del potere di rilevare di ufficio l'incompetenza per valore mediante il provvedimento assunto a scioglimento della riserva formulata al termine della fase processuale destinata in origine alla disamina dell'istanza di sospensione e non rileva, a tali fini, che la qualificazione debba ora ritenersi errata alla stregua della solamente sopravvenuta pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte più sopra ricordata. 10.- Tanto comporta il rigetto dell'istanza ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, per non avere in questa sede svolto alcuna attività difensiva l'intimata. 11.- Trova peraltro applicazione l'art. 13 co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.