Accolta l’opposizione, il creditore intervenuto resta insoddisfatto? Peggio per lui

La norma dell’art. 1189 c.c., ispirata al principio dell’apparenza, non può trovare applicazione nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento per effetto della forza cogente di una pronuncia esecutiva del giudice.

La Sezione Terza civile della Cassazione sentenza n. 20010/16 depositata il 6 ottobre , si è occupata di un caso piuttosto insolito nella sua dinamica, inerente una procedura di espropriazione presso terzi. Di fatto, si tratta del conflitto tra creditore procedente e creditore intervenuto. Il caso. Un creditore avvocato interveniva in una procedura di espropriazione presso terzi, definita con una ordinanza di assegnazione dell’intero credito a favore del creditore procedente. Il creditore intervenuto proponeva, contro l’ordinanza di assegnazione, opposizione agli atti esecutivi, assumendo che il proprio credito era assistito da privilegio ex art. 2751- bis , n. 2, c.c., per cui esso era da considerarsi prevalente rispetto a quello del creditore procedente. L’opposizione veniva accolta con annullamento dell’ordinanza di assegnazione e ammissione dell’opponente al riparto dell’attivo, ma il creditore vittorioso restava a bocca asciutta”. Infatti, riassunto il procedimento esecutivo, il creditore intervenuto otteneva solo parziale soddisfacimento del proprio credito, vale a dire una somma residua non ancora versata dal terzo pignorato. Pertanto, il creditore intervenuto - il cui credito, nonostante la vittoriosa opposizione agli atti esecutivi, era quindi rimasto in parte insoddisfatto -, agiva in via monitoria contro il creditore procedente, a titolo di ripetizione dell’indebito per pagamento effettuato a creditore apparente. La consequenziale opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal creditore procedente” veniva accolta, con decisione confermata in appello. Contro tale decisione il creditore intervenuto” proponeva ricorso per cassazione. Può il creditore insoddisfatto agire nei confronti degli altri creditori con azione di ripetizione dell’indebito? La questione giuridica proposta dal ricorrente verte sulla possibilità per il creditore che non sia stato ammesso al riparto in sede esecutiva e che abbia esperito vittoriosamente l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di riparto rimanendo tuttavia insoddisfatto del proprio credito, di agire nei confronti dei creditori soddisfatti con azione di ripetizione di indebito ex art. 1189, comma 2, c.c Risposta negativa della Cassazione manca il conflitto tra creditore apparente e vero creditore. Secondo gli Ermellini la Corte di merito ha correttamente escluso tale possibilità non ricorrendo gli estremi del conflitto fra creditore apparente e vero creditore che costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 1189 c.c. Pagamento al creditore apparente . La particolare azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art. 1189, comma 2, c.c Tale azione presuppone che il debitore abbia pagato al creditore apparente e che ricorra, cioè, l’ipotesi disciplinata dal primo comma dello stesso articolo. Ma in questo caso, il creditore procedente - anch’esso, appunto, creditore del debitore esecutato -, aveva legittimamente riscosso dal terzo pignorato sulla base di una ordinanza di assegnazione priva che essa venisse revocata . La logica del processo esecutivo ammette ipotesi del genere contestato dal ricorrente. La circostanza che l’opposizione esecutiva, pur risultata fondata, abbia consentito al creditore intervenuto e vittorioso in opposizione di riscuotere solo in parte il proprio credito, rappresenta una evenienza possibile nella logica del processo esecutivo che avrebbe potuto essere evitata solo in caso di preventiva sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione , che non giustifica tuttavia una azione di recupero di indebito nei confronti del creditore insoddisfatto, ma esclusivamente l’avvio di nuove iniziative esecutive nei confronti del debitore. Del resto, più in generale, la norma dell’art. 1189 c.c., ispirata al principio dell’apparenza, non può trovare applicazione nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento per effetto della forza cogente di una pronuncia esecutiva del giudice. Alcune perplessità. La decisione lascia in parte perplessi perché invero il risultato finale insoddisfazione del creditore intervenuto le cui ragioni di prelazione sono state infine riconosciute dal giudice , non appare necessariamente scontato. La decisione della Cassazione in esame si occupa di un caso un po’ particolare, nel quale il creditore intervenuto e proponente l’opposizione contro l’ordinanza di assegnazione non ha forse adeguatamente coinvolto il creditore procedente nel giudizio di opposizione, nel quale in genere non solo si contesta l’assegnazione, ma al tempo stesso si chiede la condanna degli altri creditori, se del caso, alla eventuale restituzione delle somme da essi nel mentre sempre eventualmente percepite. Del resto la decisione in commento non ha escluso il diritto tout court del creditore, vittorioso ma insoddisfatto, di ottenere, appunto, la soddisfazione del proprio credito, essendosi semmai occupata di una particolare impostazione giuridica azione per la ripetizione dell’indebito ex art. 1189 c.c. .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 giugno – 6 ottobre, n. 20010 Presidente Ambrosio – Relatore Sestini Svolgimento del processo L’avv. I.S. spiegò intervento nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla Serit Sicilia s.p.a. nei confronti di U.B.A. , che venne definito con l’assegnazione dell’intero credito pignorato alla procedente secondo le modalità rateali a suo tempo concordate fra terzo ed esecutato . Avverso l’ordinanza di assegnazione, l’I. propose opposizione agli atti esecutivi assumendo che il proprio credito era assistito da privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. che ne comportava la prevalenza rispetto ai crediti azionati dalla procedente. L’opposizione venne accolta, con annullamento dell’ordinanza di assegnazione e ammissione dell’opponente al riparto dell’attivo riassunto il procedimento esecutivo, l’I. ottenne, a parziale soddisfacimento del credito, la residua somma di 33.600.000 Lire non ancora versata dal terzo pignorato. A fronte del credito insoddisfatto, l’I. ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del Montepaschi Serit s.p.a., a titolo di ripetizione di indebito per pagamento effettuato a creditore apparente. L’opposizione proposta dall’ingiunta venne rigettata dal Tribunale di Messina la sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello, che ha revocato il decreto ingiuntivo. Ricorre per cassazione l’avv. I. affidandosi a quattro motivi resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e - con distinto controricorso - la soc. Riscossione Sicilia s.p.a. già Serit Sicilia , che propone anche ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo. Motivi della decisione 1. Premesso che la legitimatio ad causam , attiva o passiva, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato Appello ha all’azione unicamente pagamento e grado del procedimento , la Corte di affermato che la legittimazione attiva di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è riferibile il e ha rilevato che, nel caso di specie, la legittimazione attiva alla ripetizione dei pagamenti effettuati in esubero nel corso della procedura esecutiva poteva essere riconosciuta unicamente al debitore esecutato e non certamente al creditore non ammesso al riparto che ha, quale strumento processuale, l’opposizione agli atti esecutivi . Tanto considerato e rilevato che l’I. aveva proposto l’opposizione ed era stato ammesso al riparto, ottenendo tuttavia solo una parziale soddisfazione del suo credito, la Corte ha escluso che lo stesso potesse agire nei confronti dei creditori già soddisfatti, precisando che poteva agire eventualmente con altra procedura esecutiva, ma sempre nei confronti del debitore originario o attivare altro pignoramento presso terzi ha affermato – conclusivamente - che non esiste nel nostro ordinamento una norma processuale che consenta al creditore insoddisfatto in una procedura esecutiva di rivalersi nei confronti degli altri creditori intervenuti nella procedura che hanno riscosso, in virtù della ripartizione effettuata dal giudice, legittimamente quanto dovuto dal debitore esecutato . 2. Col primo motivo dedotto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 81, 99 e 112 c.p.c. , il ricorrente assume che la questione della sua legittimazione attiva era ormai coperta da giudicato implicito , in quanto, anche in appello, la Serit si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di indebito assumendo che essa spettava agli enti impositori per conto dei quali aveva agito in riscossione e ai quali aveva riversato le somme assegnate . Il secondo motivo che denuncia la violazione degli art. 1189, 2 co. e 2033 c.c. censura la sentenza per avere escluso il diritto dell’I. ad agire in ripetizione di indebito il ricorrente evidenzia che ci si trova nell’ambito del pagamento indebito seppure in quella forma particolare dell’indebito soggettivo ex latere accipientis , che comporta una surrogazione legale del vero creditore nel diritto di ripetizione del solvens assume pertanto la piena applicabilità della previsione di cui all’art. 1189 c.c. atteso che la Serit era solo apparentemente legittimata a riscuotere le somme dal terzo pignorato, mentre il vero creditore il cui diritto all’assegnazione era stato riconosciuto, in via definitiva, in sede di opposizione agli atti esecutivi non perdeva certo questa sua qualità per l’errore giudiziario contenuto in ordinanza . Il terzo e il quarto motivo dedotti entrambi ex art. 360, n. 5 c.p.c. censurano la sentenza per avere affermato che legittimamente la Serit aveva riscosso la somma assegnata senza considerare che l’assegnazione era stata successivamente annullata all’esito dell’opposizione e per essere pervenuta alla illogica conclusione che al creditore illegittimamente pregiudicato in sede esecutiva non sia consentito - una volta ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni – di soddisfare concretamente il proprio credito con retrocessione degli effetti dell’atto esecutivo viziato. 3. La questione del giudicato implicito in punto di legittimazione attiva dell’I. dedotta col primo motivo è inammissibile sia perché il ricorrente non ha trascritto in misura sufficiente i passaggi della sentenza di primo grado e dell’atto di appello della Serit che evidenzierebbero l’esistenza del giudicato, sia perché è priva di concreto interesse a fronte dell’affermazione - costituente il fulcro della decisione - che il creditore insoddisfatto non può comunque utilizzare lo strumento della ripetizione di indebito nei confronti dei creditori soddisfatti, potendo al più procedere a nuova esecuzione nei confronti del proprio debitore. Gli altri motivi - da esaminare congiuntamente, in quanto vertono tutti sulla questione dell’applicabilità dell’art. 1189 c.c. - sono infondati. La questione giuridica proposta dall’I. verte - come si è visto - sulla possibilità del creditore che non sia stato ammesso al riparto in sede esecutiva e che abbia esperito vittoriosamente l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di riparto, rimanendo tuttavia insoddisfatto del proprio credito, di agire nei confronti dei creditori soddisfatti con azione di ripetizione di indebito ex art. 1189, 2 co. c.c Ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia correttamente escluso tale possibilità, non ricorrendo gli estremi del conflitto fra creditore apparente e vero creditore che costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 1189 c.c. cfr. Cass. n. 2088/1966 la particolare azione di ripetizione di indebito, prevista dal secondo comma dell’art. 1189 cod. civ., presuppone che il debitore abbia pagato al creditore apparente e che ricorra, cioè, l’ipotesi disciplinata dal primo comma dello stesso articolo la Serit era – infatti - anch’essa creditrice dell’U.B. e ha riscosso legittimamente dal terzo pignorato sulla base dell’ordinanza di assegnazione prima che la stessa venisse revocata . La circostanza che l’opposizione esecutiva - pur risultata fondata - abbia consentito all’I. di soddisfare solo parzialmente il proprio credito ha costituito un’evenienza possibile nella logica del processo esecutivo che avrebbe potuto essere evitata solo in caso di preventiva sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione , che non giustifica tuttavia un’azione di recupero di indebito nei confronti del creditore soddisfatto cfr. ancora Cass. n. 2088/1966, relativa all’ipotesi del pagamento effettuato in base ad una sentenza esecutiva successivamente riformata la norma dell’art. 1189 cod. civ., ispirata al principio dell’apparenza non può trovare applicazione nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento per effetto della forza cogente di una pronuncia esecutiva del giudice , ma esclusivamente l’avvio di nuove iniziative esecutive nei confronti del debitore. 5. Il ricorso condizionato proposto dalla Riscossione Sicilia s.p.a. resta assorbito. 6. A fronte della peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 51/2006, applicabile ratione temporis . 7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.