Intimante non comparso alla prima udienza: in assenza di attività processuale dello sfrattato le spese sono a carico di chi le ha anticipate

Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida a seguito di applicazione dell’art. 662 c.p.c. - dunque per mancata comparizione del locatore intimante lo sfratto per morosità all’udienza fissata nell’atto di citazione e in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, che si proceda, previo mutamento del rito, all’accertamento negativo del diritto azionato - non può il locatore intimante essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, ma queste vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell’art. 310 c.p.c

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19425/16 depositata in cancelleria il 30 settembre 2016. Premessa. La terza sezione della Corte di Cassazione si è occupata della condanna alle spese processuali nella particolare ipotesi in cui, nel procedimento di sfratto per morosità, il locatore intimante non compaia all’udienza fissata ed il conduttore non chieda il proseguimento del giudizio per l’accertamento negativo del diritto azionato. Il fatto. La proprietaria di un immobile dopo aver intimato sfratto per morosità ai propri inquilini non compariva all’udienza fissata con l’atto di citazione. Costituitesi le conduttrici il Tribunale dichiarava inefficace lo sfratto, condannando l’intimante al pagamento delle spese di causa. La soccombente proponeva appello dei motivi proposti quello che preme analizzare in questa sede concerne la condanna alle spese di causa. Sosteneva la Corte d’appello che la pronuncia del Giudice di prima istanza fosse corretta in base all’applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., giacché la controparte aveva dovuto affrontare le spese per svolgere la propria difesa nel processo con conseguente diminuzione del proprio patrimonio. L’estinzione del processo e la condanna alle spese. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Come anticipato preme analizzare la censura relativa alla sola violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 662 c.p.c. Il Giudice, sia in primo che in secondo grado, aveva posto le spese di causa a carico dell’intimante dichiarando l’estinzione del giudizio. Gli Ermellini nel decidere il caso in primo luogo evidenziavano come l’estinzione, in questa peculiare ipotesi, fosse assimilabile a quella per inattività delle parti e non già a quella per rinuncia agli atti. In secondo luogo valorizzavano il comportamento dell’intimata che, seppur comparsa in udienza, non aveva richiesto l’accertamento negativo del diritto, con conseguente mutamento del rito e prosecuzione della causa. In virtù dell’assimilazione dell’ipotesi occorsa alle vicende dell’estinzione della causa per inattività delle parti, i Giudici di nomofilachia ritenevano pertinente il richiamo alla disciplina disposta dall’art. 310 c.p.c. che, al suo quarto comma, in caso di giudizio estinto, pone le spese processuali a carico di chi le ha anticipate. L’attività difensiva posta in essere dalle parti. In questa prospettiva dunque la Cassazione giustificava l’eventuale condanna alle spese nel caso di una pronuncia di estinzione emessa a seguito di un’attività difensiva posta in essere dalla parte per far valere un suo diritto implicante un’ipotesi di soccombenza della controparte, quanto meno virtuale. Non così invece nel caso di estinzione pronunciata solo per inattività della parte o per rinuncia agli atti del giudizio. Ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di inattività della parte istante con contestuale inerzia della controparte, la sentenza di appello era riformata, limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese, nella misura in cui queste ultime, seguendo le previsioni di cui all’art. 310 c.p.c., applicabile analogicamente, venivano poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 giugno – 30 settembre 2016, n. 19425 Presidente Ambrosio – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - T.C. , proprietaria di un immobile sito in – omissis - , intimò sfratto per morosità, dinanzi al Tribunale di Sulmona, alle conduttrici di detto immobile, Tr.Ga. e S.F. . L’atto di intimazione fu dichiarato inefficace con ordinanza del 19 aprile 2012, poiché in tale data la locatrice non comparì all’udienza fissata nell’atto di citazione. 2. - Avverso tale provvedimento proponeva appello la T. , deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari che non prevedevano la trattazione di udienze di prima comparizione nella giornata del 19 aprile 2012, nonché la violazione dell’art. 662 cod. proc. civ. e l’ingiusta condanna alle spese di lite. 2.1. - Con sentenza resa pubblica l’11 maggio 2013, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, osservando, anzitutto, che la violazione delle norme sull’ordinamento giudiziario riguardanti le tabelle degli uffici giudicanti, non investendo la capacità del giudice, potevano dare luogo a una mera irregolarità e non alla nullità della sentenza. Il giudice di secondo grado riteneva, altresì, che non vi fosse stata violazione dell’art. 662 cod. proc. civ., poiché la mancata comparizione del locatore all’udienza fissata per la convalida, facendo perdere all’intimazione tutti gli effetti di carattere processuale, dunque la possibilità di divenire titolo esecutivo e di trasformare il procedimento in ordinario giudizio di cognizione, aveva comportato l’inefficacia dell’atto di intimazione. La Corte territoriale assumeva, infine, che il Tribunale aveva correttamente posto le spese a carico dell’attrice in base al principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ., da intendersi quale esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che aveva dovuto svolgere un’attività processuale per far valere le proprie ragioni. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.C. con ricorso affidato a tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Tr.Ga. e S.F. . Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 168-bis cod. proc. civ. e dell’art. 82 disp. att. cod. proc. civ La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la censura prospettata in appello, la quale non era volta a denunziare la violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio giudiziario, né vizi attinenti alla capacità del giudice, bensì diretta ad evidenziare che presso il Tribunale di Sulmona, come da documentazione prodotta, le udienze di prima comparizione si svolgono il mercoledì di ogni settimana e non il giovedì. Sicché, cadendo la fissazione dell’udienza di prima comparizione per l’intimante in data giovedì 19 aprile 2012, quest’ultima legittimamente riteneva doversi costituire il mercoledì successivo. La Corte d’appello avrebbe, dunque, violato gli artt. 168-bis cod. proc. civ. e 82 disp. att. cod. proc. civ., in forza dei quali, se il giudice istruttore designato non tiene udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione, l’udienza stessa deve intendersi rinviata d’ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva assegnata allo stesso giudice. Peraltro, la nota di iscrizione a ruolo non presenta alcuna annotazione come invece prescritto dall’art. 168-bis cod. proc. civ. e non vi è alcun decreto del presidente del Tribunale di designazione del giudice istruttore, né l’indicazione dello stesso presidente quale istruttore del procedimento. 1.1. - Il motivo è inammissibile. Esso - oltre a veicolare in parte una doglianza nuova e come tale inammissibile , giacché la questione che ruota sui contenuti della nota di iscrizione a ruolo non risulta affatto affrontata dalla sentenza impugnata, né la ricorrente precisa in che termini l’abbia, se del caso, sollevata nel giudizio di appello non solo è carente in punto di specificazione dei contenuti e sulla cd. localizzazione art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. in riferimento all’atto di impugnazione che si assume travisato dalla Corte territoriale, ma lo è anche quanto alla asserita produzione documentale che darebbe conto dell’assunto sulla predeterminazione dei giorni d’udienza presso il Tribunale di Sulmona. Ciò, poi, senza tener conto che, in ogni caso, le doglianze non sembrano pertinenti rispetto allo stesso presupposto fattuale che le sorregge, giacché non è discussione - secondo quanto dedotto in ricorso - che il 19 aprile 2012 il giudice designato per la trattazione della causa della T. abbia effettivamente tenuto udienza, non rilevando quindi la disciplina invocata sullo spostamento dell’udienza nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti . 2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell’art. 662 cod. proc. civ., nonché insufficienza di motivazione . La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art. 662 cod. proc. civ., in base al quale l’intimazione perde efficacia in caso di mancata comparizione del locatore all’udienza di prima comparizione, posto che la norma opererebbe solo ove non compaia né l’intimante, né l’intimato, mentre nella specie gli intimati si erano costituiti e difesi, opponendosi alla convalida e formulando istanze volte al rigetto della domanda. Il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto procedere alla trasformazione del rito in un ordinario giudizio di cognizione, tenuto conto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l’intimazione contiene due atti distinti, l’uno di carattere sostanziale, l’altro di carattere processuale, sicché la cessazione degli effetti dell’intimazione per mancata comparizione non può che riguardare i soli effetti processuali, non investendo quelli sostanziali. 2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento. Non si ravvisa, infatti, la dedotta violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 662 cod. proc. civ., il quale espressamente stabilisce l’estinzione degli effetti dell’intimazione per il caso di mancata comparizione del locatore-intimante all’udienza fissata con l’atto di citazione. Come più volte affermato da questa Corte anche con le sentenze citate in ricorso , la mancata comparizione del locatore all’udienza fissata per la convalida fa perdere alla intimazione tutti gli effetti di carattere processuale salvo quelli sostanziali e, cioè, il venir meno della possibilità di divenire titolo esecutivo, nonché l’effetto della possibile trasformazione del procedimento in un ordinario giudizio di cognizione, non potendo la citazione, contenuta nell’intimazione, conservare in tale caso il carattere di atto autonomo distinto tra le altre, Cass., 18 giugno 1988, n. 4171 . Quanto poi alla persistenza degli effetti sostanziali dell’intimazione stessa quale dichiarazione del locatore, diretta al conduttore, di voler far cessare il rapporto e conseguire la disponibilità del bene locato , si è precisato che, nonostante la mancata comparizione del locatore, occorre riconoscere all’intimato la facoltà di costituirsi e di provocare l’accertamento negativo del dedotto diritto alla cessazione del rapporto, trasformando cosi il procedimento speciale in un ordinario giudizio di cognizione sicché, in tale giudizio il locatore potrà successivamente costituirsi, rimanendo precluso al conduttore di invocare tardivamente gli indicati effetti estintivi previsti dall’art. 662 cod. proc. civ. Cass., 6 giugno 1975, n. 2263 . Nella specie, a fronte della mancata comparizione all’udienza di convalida della locatrice-intimante, l’intimazione - come detto - era inidonea a produrre effetti processuali e, in particolare, a consentire la trasformazione del rito in ordinario processo di cognizione mentre, in riferimento alla sopravvivenza del carattere sostanziale dell’atto, non era ravvisabile - già considerando soltanto quanto allegato in ricorso a prescindere dalla sua inammissibilità sul punto, stante la violazione palese dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., anche in riferimento alla mancata indicazione di quale sia stata l’attività processuale verbalizzata in udienza - una specifica istanza da parte dei conduttori intimati di prosecuzione del giudizio tantomeno al fine di conseguire l’accertamento negativo del diritto azionato dalla controparte , posto che la S. e la Tr. si limitavano ad opporsi alla convalida, eccependo la carenza di legittimazione passiva e, comunque, la prescrizione dei crediti. 3. - Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 662 cod. proc. civ. Posto che il giudice della convalida aveva dichiarato l’estinzione del giudizio con condanna dell’intimante non comparso al pagamento delle spese di lite, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 91 cod. proc. civ., confermando detta condanna alle spese, nonostante la preclusione espressa in tal senso dall’art. 662 cod. proc. civ L’art. 91 cod. proc. civ., peraltro, imporrebbe l’individuazione di una parte soccombente a seguito di sentenza che chiude il processo, ciò che non avveniva nel caso di specie. Né è da ritenersi pertinente il principio desunto dalla Corte d’appello da Cass. n. 9419 del 1997, poiché esso si riferisce alla diversa situazione della condanna al pagamento delle spese dei soccombenti nei confronti dell’appellato vincitore, rimasto però contumace. La conferma della condanna alle spese sarebbe anche affetta da assoluta carenza di motivazione. 3.1. - Il motivo è ammissibile e fondato. 3.1.1. - È ammissibile, in quanto il provvedimento di condanna alle spese è stato correttamente impugnato dapprima con l’appello, in armonia con il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 15933 del 20 settembre 2012, per cui, nel procedimento per convalida di sfratto, ove il locatore intimante non compaia all’udienza indicata nell’atto di citazione ed il conduttore intimato, comparso a tale udienza, chieda la condanna del locatore alle spese, è impugnabile con l’appello, e non con il ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento col quale il giudice, ai sensi dell’art. 662 cod. proc. civ., dichiarata l’estinzione del procedimento di convalida, ponga le spese di giudizio a carico dell’intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca - a differenza di quanto previsto dall’art. 306, comma 4, cod. proc. civ., un’espressa previsione di non impugnabilità . 3.1.2. - È fondato alla stregua delle considerazioni che seguono. L’estinzione del procedimento di convalida dichiarata dal giudice, ai sensi dell’art. 662 cod. proc. civ., in ragione della mancata comparizione del locatore intimante all’udienza fissata con l’atto di citazione è - come già rilevato da questa Corte con la citata sentenza n. 15933 del 2012 - provvedimento il quale, pur con le sue peculiarità, risulta assimilabile più ad un’estinzione per inattività delle parti, che non ad un’estinzione per rinuncia agli atti. Invero, occorre soggiungere che, a tal fine, rileva anzitutto la mancata attivazione della parte locatore-intimante che ha introdotto il giudizio di convalida e che, per prima, ha oggettivo interesse a condurlo a termine, tanto che l’onere della comparizione all’udienza fissata in citazione è sanzionato con il venir meno degli effetti processuali dell’intimazione. Ma rileva anche la mancata attivazione questa volta solo eventuale della parte conduttrice-intimata comparsa in udienza, la quale non faccia istanza per l’accertamento negativo del diritto controverso, così da non consentire la prosecuzione del giudizio, tramite il mutamento del rito. Posta l’assimilazione dell’estinzione del procedimento di convalida di sfratto, correlata all’operatività dell’art. 662 cod. proc. civ., ad una estinzione per inattività della e parte i , la norma cui fare riferimento, ai fini di un’applicazione analogica, è quella, concernente il giudizio di cognizione ordinaria, recata dall’art. 310 cod. proc. civ., che al quarto comma stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate . Norma, questa, che attiene proprio all’estinzione del processo per inattività delle parti, giacché in caso di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, l’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., disciplina espressamente la liquidazione delle spese processuali. Del resto, questa Corte, nel caso di applicazione dell’art. 181, secondo comma, cod. proc. civ., ha ritenuto che, nel silenzio della norma, ove l’attore non compaia nuovamente in udienza e si addivenga, quindi, alla cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio di cognizione ordinaria, giacché il convenuto comparso non chiede che si proceda in assenza dell’attore medesimo, non si possa pronunciare la condanna alle spese di quest’ultimo sebbene richieste dal convenuto condanna che, invece, è possibile, in base al principio della soccombenza virtuale, solo se il convenuto chieda che si proceda in assenza dell’attore Cass., 17 gennaio 2005, n. 740 . Peraltro, anche nella stessa ipotesi di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, si è ritenuto essere debordante dal paradigma dell’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. il provvedimento del giudice che non si limiti alla liquidazione delle spese a carico del rinunciante, ma provveda, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., alla condanna al rimborso delle spese, ovvero che individui la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, là dove il citato art. 306 neppure attribuisce al medesimo giudice le distinte funzioni previste dall’art. 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell’utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi Cass., 10 ottobre 2006, n. 21707 Cass., 14 dicembre 2009, n. 26210 . La prospettiva sottesa alle ipotesi considerate è, dunque, calibrata sul rilievo che la condanna alle spese che segnatamente interessa in questa sede ma, come visto, in prospettiva analoga, seppur non sovrapponibile, si pone anche la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. implica una decisione nel merito, sulla soccombenza anche virtuale di una parte, in presenza della controparte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un suo diritto in tal senso Cass., 25 settembre 1997, n. 9419, richiamata anche nella sentenza impugnata, ma in modo non conferente e non già, dunque, una pronuncia di estinzione che venga unicamente assunta sulla scorta dell’inattività della e parte i o della rinuncia agli atti del giudizio. A tal fine il principio di diritto da enunciare ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. è il seguente Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida, a seguito di applicazione dell’art. 662 cod. proc. civ. - e, dunque, per mancata comparizione del locatore intimante all’udienza fissata nell’atto di citazione e in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, che si proceda, previo mutamento del rito, all’accertamento negativo del diritto azionato - non può il locatore-intimante essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, ma queste vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell’art. 310 cod. proc. civ. . 4. - Vanno, dunque, rigettati il primo e secondo motivo di ricorso, mentre va accolto il terzo motivo. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e - in applicazione del principio di diritto innanzi enunciato - le spese del procedimento di convalida dichiarato estinto vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate. Il parziale accoglimento dell’appello e del presente ricorso per cassazione consente di disporre la compensazione integrale delle spese sia del giudizio di secondo grado, che di quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso ed accoglie il terzo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, pone le spese del procedimento di convalida dichiarato estinto a carico delle parti che le hanno anticipate compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.