Le Sezioni Unite ancora sulla giurisdizione del giudice tributario

Le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso.

In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite Civili della S.C. con la sentenza n. 19069/16 depositata il 28 settembre. Il caso. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la sentenza della Corte d’appello di Cagliari con cui veniva dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta da una s.r.l. diretta ad ottenere la condanna dell’Agenzia al pagamento di una somma di denaro indebitamente versata a titolo di IVA. La Corte territoriale riteneva che la posizione giuridica dedotta in giudizio e la causa petendi fossero da inquadrare nell’ambito dell’art. 2041 c.c Giurisdizione del giudice ordinario? La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, il pagamento in questione infatti sarebbe stato eseguito in virtù di un rapporto tributario sottostante, né vi sarebbe stato riconoscimento del diritto alla restituzione, essendo anzi ampiamente contestata l’esistenza di tale diritto . Riconosciuta la fondatezza del motivo, la Suprema Corte ricorda che ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie che abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e specie e comunque denominati. Quella tributaria – come ribadito da Cass. n. 2950/2016 – è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae , indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria. Ai fini della sua sussistenza, poi, è necessario che sia parte della controversia l’esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario dello schema potestà-soggezione. Il diritto al rimborso. Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non può peraltro svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendosi osservarsi invece le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. Le controversie in materia di rimborso di tributi sono quindi devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a ciò si ha solo qualora l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 luglio – 28 settembre 2016, n. 19069 Presidente Rordorf – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 53312011 del 3/8/2011, con la quale é stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dalla Avitur s.r.l., tendente a conseguire la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di € 17.687,62, oltre interessi e svalutazione, somma indebitamente versata all'Erario il 24/11/1999, a titolo di Iva. La Corte di Appello ha motivato la decisione sul rilievo che per il chiaro tenore dell'atto introduttivo, la posizione giuridica dedotta in giudizio e la relativa causa petendi siano da inquadrare nell'ambito dell'art. 2041 c.c. Resiste con controricorso la Avitur s.r.l. che ha ha depositato memoria ex art. 378 c. p. c Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente assume che, in violazione dell'art. 2 del D.lgs. 546/92, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario il pagamento in questione sarebbe stato eseguito in virtù di un rapporto tributario sottostante, né vi sarebbe stato riconoscimento dei diritto alla restituzione, essendo anzi ampiamente contestata l'esistenza di tale diritto . Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 2, I comma del d.lgs. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi dì ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Questa Corte, in proposito, ha di recente ribadito Sent. n. 2950 del 16102/2016 che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria Cass. sez. un., nn. 20889 dei 2006, 27209 del 2009, 3773 del 2014 , e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio dei rapporto tributario Cass. nn. 15031 del 2009, 8312 dei 2010, 2064 del 2011, 7526 del 2013, 3773 del 2014 . Questa Corte Ord. n. 14331 dell' 8/7/2005 ha altresì precisato che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 dei d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546- non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario articoli 19, lett. g , e 21, secondo comma, del d.l.vo n. 546 del 1992 . In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione, sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza dei tributo versato e il diritto dei contribuente al rimborso, riconoscimento formale non sussistente nel caso in esame. Si deve, pertanto, concludere nel senso che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, con cassazione della sentenza impugnata. Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario davanti al quale rimette le parti cassa la sentenza della Corte di Appello di Cagliari compensa tra le parti le spese del giudizio.