Quando vi è eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo

Le Sezioni Unite Civili vengono interpellate in un caso di presunto eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato nel ricorso di una società avverso un’Azienda Sanitaria Locale.

Così le SS.UU. Civili con la sentenza n. 19068/16 depositata il 28 settembre. La vicenda. Un società si rivolgeva al TAR, prima, e al Consiglio di Stato, poi, ricorrendo avverso le deliberazioni con cui veniva diminuito il valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente concordate e con cui veniva prevista una maggiorazione delle prestazioni con un centro riabilitativo dell’ASL di Matera con cui svolgeva attività di prestazioni assistenziali in regime di accreditamento e convenzionamento. Ciò in quanto tali deliberazioni erano state assunte senza procedere ad una rimodulazione del budget relativo alla sede decentrata di essa società. La società decide quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione impugnando la decisione ex art. 111, comma 8, Cost. facendo valere l’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo, manifestatosi tanto nell’invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, quanto nello sconfinamento in un giudizio di merito relativo all’opportunità delle scelte gestionali operate dalla ASL. L’ingerenza nelle attribuzioni del legislatore. A sostegno della propria tesi, secondo cui la ASL avrebbe invaso le attribuzioni del legislatore riformulando la portata precettiva delle norme in materia di identificazione del fabbisogno di servizi sanitari in ambito territoriale, la società ricorrente deduce che la motivazione posta a base della sentenza del Consiglio di Stato, con esclusivo riferimento al necessario contenimento della spesa sanitaria in ambito regionale, avrebbe in realtà riscritto” il contenuto precettivo della legge Regionale che non faceva alcun cenno a tale parametro, ponendo invece come punto indefettibile di riferimento della convenzione la sua corrispondenza al fabbisogno regionale. Le Sezioni Unite ritengono però inidoneo tale rilievo a far emergere l’eccesso di potere denunciato appare evidente che il giudice amministrativo abbia dato della normativa un’interpretazione che non snatura la ratio legis . L’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato. Con il secondo motivo l’eccesso di potere giurisdizionale si rinveniva nella formulazione di un giudizio di opportunità esulante dalla funzione demandata al Consiglio di Stato quale giudice d’appello anche tale censura non viene ritenuta congrua ad attivare il controllo deliberativo di legittimità delle Sezioni Unite, in virtù dell’inquadramento del dictum del Consiglio di Stato in una mera attività interpretativa di norme e convenzioni. Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 luglio – 28 settembre 2016, n. 19068 presidente Rordorf – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 - La srl Centro Rham, svolgente attività di prestazioni assistenziali in regime di convenzionamento ed accreditamento con la ASL di , propose ricorso al TAR della Basilicata avverso le deliberazioni dell’Azienda Sanitaria con la quale erano state assegnate le prestazioni riabilitative a diversi centri convenzionati - oltre ad essa Centro Rham - senza tener conto del reale fabbisogno di salute territoriale in sostanza, senza procedere ad una rimodulazione del budget relativo alla sede decentrata di essa società, costituita nel Comune di Ferrandina. 2 - In particolare, con deliberazione n. 780/2011, si era operata una modifica dell’originaria convenzione, diminuendo il valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente concordate con la medesima deliberazione la ASL aveva altresì approvato il contratto con il Centro Meridionale Riabilitativo - CMR - di omissis , prevedendo una maggiorazione delle prestazioni in convenzione in seguito, con deliberazione n. 882 del luglio 2011, erano stati formalizzati altri due contratti uno con il Centro di Riabilitazione AIAS di , l’altro con il Centro AIAS di Potenza. 3 - Il Tribunale Amministrativo Regionale rigettò il ricorso la società Rham ricorse al Consiglio di Stato che, del pari, respinse l’appello. 4 - La predetta società ha impugnato tale decisione ex art. 111, comma ottavo, Costit. facendo valere l’eccesso di potere giurisdizionale in cui il giudice amministrativo sarebbe incorso, manifestatosi sia nell’invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, sia nello sconfinamento in un giudizio di merito relativo all’opportunità delle scelte gestionali operate dalla ASL. Hanno resistito con controricorso la Regione Basilicata l’onlus AIAS di l’Azienda Sanitaria Locale di sono rimaste intimate l’Onlus AIAS di e il CMR. La ricorrente ha anche depositato memoria. Motivi della decisione p.1 - Sostiene la società Rham che la ASL avrebbe invaso le attribuzioni del legislatore regionale riformulando in sostanza la portata precettiva delle norme in materia di identificazione del fabbisogno di servizi sanitari in ambito territoriale deduce in proposito la violazione a - dell’art. 38 lett. g della legge della Regione Basilicata n. 39 del 2001, in forza del quale è demandata al Piano Regionale, con durata triennale, la determinazione dei criteri per la definizione di assistenza delle funzioni sanitarie individuate nell’ambito dei livelli uniformi di assistenza b - del Piano sanitario per il triennio 2011-2014, che impone di modulare il calcolo del fabbisogno sanitario sulla base delle effettive esigenze del territorio, attraverso una comparazione della domanda e dell’offerta c - dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 che prevede che le convenzioni tra le USL e le strutture private debbano indicare, tra l’altro, il volume delle prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima USL si impegnano ad assicurare. p.1.a - A svolgimento argomentativo di tale censura parte ricorrente deduce che la motivazione posta a base della sentenza del Consiglio di Stato, facendo esclusivo riferimento al necessario contenimento della spesa sanitaria in ambito regionale, avrebbe in realtà riscritto il contenuto precettivo della legge Regionale che, invece, di tale parametro non faceva cenno, ponendo invece come punto indefettibile di riferimento della convenzione, la sua corrispondenza al fabbisogno regionale. p.1.a.1 - Il rilievo appena esposto non è idoneo a far emergere l’eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, a render suscettibile la denunciata sentenza di una delibazione di legittimità innanzi a queste Sezioni Unite dalla lettura dell’impugnata decisione appare evidente che il giudice amministrativo ha dato della normativa sottoposta al proprio esame, una interpretazione che non snatura la ratio legis invero il Consiglio di Stato non ha affatto affermato che alla ASL in sede di rinnovo delle convenzioni, verrebbe attribuito un potere latamente discrezionale, dunque senza alcun riferimento alla domanda di salute espressa dal territorio, essendo al contrario vero che il giudice dell’appello amministrativo si è limitato a sottolineare la non rilevanza - in termini di doverosità nel provvedere ad un aumento del budget complessivo - dell’apertura di altro centro Rham in omissis , atteso che tale scelta imprenditoriale di decentramento sarebbe rimasta confinata all’ambito privatistico della società il limite dunque individuato nella capienza delle risorse disponibili - globalmente considerate, con riferimento cioè a tutte le strutture locali in cui si articolava l’organizzazione della ricorrente - costituiva un completamento argomentativo del già raggiunto approdo interpretativo. p.1.b - Inconferente, ai fini che qui rilevano, è anche il richiamo all’art. 8 ter comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, atteso che tale disposizione disciplina la verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto presentato dalla struttura che ambisce alla convenzione, al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, ponendosi dunque in un momento antecedente alla fase di accreditamento, una volta che la convenzione sia stata stipulata. p.2 - Con il secondo motivo l’eccesso di potere giurisdizionale viene rinvenuto nella formulazione di un giudizio di opportunità, attinente al merito delle scelte amministrative, esulante dalla funzione demandata al Consiglio di Stato quale giudice di appello le considerazioni sopra espresse in merito all’inquadramento del dictum del Consiglio di Stato in una mera attività interpretativa della norma e della convenzione, consentono di ritenere non congrua anche questa censura ad attivare il controllo delibativo di legittimità delle Sezioni Unite. p.3 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate, per ciascuna parte controricorrente, come indicato in dispositivo dal momento che il ricorso è stato notificato successivamente al 30 gennaio 2013 - e dunque il procedimento de quo si considera iniziato successivamente a tale data -, deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228- della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in Euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento di somma pari al doppio del contributo unificato.