La competenza sugli atti esecutivi a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore

La Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto esplicando a chi competa l’opposizione agli atti esecutivi, proposta sia prima che dopo l’esecuzione, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, in un caso in cui si lamentava l’irritualità della notifica del precetto agli eredi di un defunto.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 19051/16, depositata il 28 settembre. Il caso. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, declinava la propria competenza in favore di quella del Giudice di Pace territorialmente competente, sulla controversia introdotta con citazione in opposizione al precetto intimato dall’attrice nei confronti degli eredi di un defunto. Uno degli eredi ricorre dunque per cassazione proponendo istanza di regolamento di competenza. Il criterio di competenza. La controversia introdotta dal ricorrente, con cui si lamentava l’irritualità della notifica del precetto agli eredi perché non preceduta da quella del titolo esecutivo, aveva ad oggetto una controversia che ineriva il quomodo della pretesa esecutiva e, quindi, integrava opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c Il primo comma di detto articolo, infatti, quando dice che l’opposizione ex art. 617 cit. prima dell’inizio dell’esecuzione si propone al giudice indicato nel terzo comma dell’art. 480 c.p.c., indica un criterio di competenza territoriale riferita al giudice dell’esecuzione che è sempre competente per materia, sia sulle opposizioni preesecutive che su quelle ad esecuzione già iniziata. La competenza del tribunale. La Corte ricorda come già con la sentenza n. 14725/2001 veniva enunciato il principio di diritto secondo cui le opposizioni agli atti esecutivi, anche qualora riguardino il titolo esecutivo ed il precetto e siano proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, rientrano nella competenza per materia del tribunale. Ciò perché la soppressione dell’ufficio del conciliatore, prima, e poi di quello del pretore non hanno comportato modifiche alla disciplina che si desumeva dall’art. 480, comma 3, c.p.c. tale norma è rimasta inalterata e, quindi, dovendosi dare la stessa interpretazione che le si dava in precedenza, la competenza sulle opposizioni agli atti esecutivi, anche proposte prima dell’inizio dei processi di esecuzione forzata, spetta al tribunale. Il principio di diritto. Viene dunque enunciato il seguente principio di diritto A seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull’opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l’esecuzione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 aprile – 28 settembre 2016, n. 19051 Presidente Armano – Relatore Frasca Ritenuto quanto segue § 1. D.O. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro E. B. avverso l'ordinanza, recante la data di pronuncia del 18 giugno 2015 ed asseritamente depositata e comunicata secondo il ricorrente il 25 successivo , con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del'esecuzione, ha declinato la propria competenza a favore di quella del Giudice di pace territorialmente competente sic , sulla controversia da esso ricorrente introdotta con citazione in opposizione al precetto, intimato dalla B. ai sensi dell'art. 477 C.P.C. impersonalmente e collettivamente agli eredi di F. O. presso la casa d riposo nella quale egli era deceduto. § 2. Al ricorso, notificato l'8 luglio 2015, non v'è stata resistenza dell'intimata. § 3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il rito di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all'avvocato del ricorrente ed è stata fissata l'adunanza della Corte. Considerato quanto segue § 1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, rilevando come, del resto, sostenuto dal ricorrene, che il Tribunale ha declinato erroneamente la competenza, giacché, avendo la controversia natura di opposizione agli atti esecutivi, sussisteva la sua competenza per materia. § 2. La postulazione del ricorrente e le conclusioni del Pubblico Ministero sono condivisibili. La controversia introdotta dal ricorrente, avendo egli, pur senza qualificarsi espressamene come erede del de cuius, ma qualificandosi tale implicitamente, che la notifica del precetto agli eredi era stata irrituale perché non preceduta da quella del titolo esecutivo, aveva certamente ad oggetto una controversia che ineriva il quomodo della pretesa esecutiva e, quindi, integrava opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., alla stregua dei primo comma di tale norma. Ora, il suddetto primo comma, quando dice che l'opposizione ex art. 617 prima dell'inizio dell'esecuzione si propone al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma c.p.c. intende indicare un criterio di competenza territoriale riferendosi sempre al giudice dell'esecuzione, che è sempre competente per materia sia sulle opposizioni ex art. 617 preesecutíve sia sulle opposizioni ad esecuzione già iniziata. Infatti, l'art. 480, terzo comma, quando si riferisce all'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, quindi, in mancanza individua la competenza per le opposizioni a precetto nel giudice del luogo di notifica, allude sempre e soltanto al giudice dell'esecuzione. In proposito, si ricorda che è stato osservato da Cass, n. 6667 del 2007 non massimata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo e correttamene evocata dal Pubblico Ministero quanto segue che qui si intende ribadire, atteso che la declinatoria di competenza che si censura evidentemente è il sintomo di una mancata percezione delle regole operanti in subiecta materia La Corte, con la sentenza 21 novembre 2001 n. 14725, ha già enunciato il principio di diritto secondo il quale le opposizioni agli atti esecutivi, anche quando riguardano il titolo esecutivo ed il precetto e sono proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, rientrano nella competenza per materia dei tribunale. Le ragioni sono in sintesi le seguenti. Prima della soppressione dell'ufficio del conciliatore e della istituzione del giudice di pace, la competenza a conoscere delle opposizioni agli atti esecutivi, anche di quelle relative al titolo esecutivo ed al precetto proposte prima dell'inizio del processo esecutivo art. 617 c.p.c., comma 1 , erano sottratte alla competenza del conciliatore e spettavano alla competenza del pretore o del tribunale, in quanto giudici delle esecuzioni che avrebbero potuto essere intraprese, e perciò erano ripartite tra tali giudici in base alle disposizioni dettate dall'art. 16 c.p.c. Tanto si desumeva dalla disposizione contenuta nell'art. 480 c.p.c., comma 3, dettata in tema di competenza per territorio e questo perché vi si faceva riferimento al giudice dell'esecuzione. La giurisprudenza aveva elaborato vari criteri per applicare tale disposizione, nei casi in cui ne' il titolo esecutivo ne' il precetto consentivano di individuare il tipo di esecuzione minacciata e la ubicazione dei beni che ne sarebbero stati oggetto. La soppressione dell'ufficio del conciliatore non ha portato modifiche alla disciplina che si desumeva dall'art. 480 c.p.c., comma 3 e la successiva soppressione dell'ufficio dei pretore attuata con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , si è accompagnata alla concentrazione presso il tribunale della competenza per l'esecuzione forzata art. 9 c.p.c. . Questo comporta che alla norma dettata dall'ari. 480 c.p.c., comma 3 rimasta inalterata, deve darsi la stessa interpretazione che vi si dava in precedenza. Perciò, la competenza sulle opposizioni agli atti esecutivi, anche proposte prima dell'inizio dei processi di esecuzione forzata, spetta al tribunale. . Dev'essere, dunque, dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo sulla base del seguente principio di diritto A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l'esecuzione . § 3. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza anche considerando che l'intimata aveva eccepito essa stessa l'incompetenza infondatamente e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo. Fissa per la riassunzione il termine di cui all'art. 50 c.p.c. Condanna l'intimata alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre alla restituzione del contributo unificato se corrisposto.