Bonus-malus: il risarcimento integrale o parziale del danno non rileva ai fini del declassamento

Il declassamento dell’assicurato nella scala delle classi di merito, in virtù della formula tariffaria cd. bonus-malus , esige l’accertamento che l’assicurato abbia causato o concausato per propria colpa un sinistro stradale, senza limitarsi a valutare se l’assicurato abbia accettato dai responsabili un risarcimento parziale od integrale.

In questo senso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19058/16, depositata il 28 settembre. Il caso. Un assicurato conveniva innanzi al Giudice di Pace la società di assicurazioni deducendo che questa aveva illegittimamente aumentato il premio assicurativo da lui dovuto in virtù della formula tariffaria bonus-malus sul presupposto che il veicolo soggetto ad assicurazione fosse rimasto coinvolto in due sinistri ascrivibili a colpa concorsuale dell’assicurato, mentre, in realtà, nessuno dei due sinistri suddetti era ascrivibile a sua colpa. Vistasi rigettata la domanda dal Giudice di Pace, l’attore adiva il Tribunale che ritenne che l’assicuratore avesse correttamente declassato l’assicurato nella scala delle classi di merito in virtù del contributo causale dell’attore ad uno dei suddetti due sinistri. Ciò poiché l’attore aveva accettato dal proprio assicuratore un indennizzo ridotto in virtù d’un concorso di colpa della vittima. L’assicurato ricorre dunque in Cassazione, deducendo innanzitutto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto a lui imputabile il primo dei sinistri ascrittigli, e che di conseguenza tale sinistro venne computato ai fini del declassamento secondo la formula bonus-malus . L’integrale risarcimento. Il ricorso è fondato. La riprova di ciò è il fatto che il ricorrente sia stato integralmente risarcito dei danni subiti in conseguenza di tale sinistro. Dunque, essendo stato risarcito dall’assicuratore tenuto al pagamento, ciò impedisce di ritenere l’odierno ricorrente corresponsabile di tale sinistro, ed averlo fatto costituisce una violazione dell’art. 134 cod. ass Avendo accettato il ricorrente dall’assicurato un indennizzo inferiore al danno effettivamente subito, il Tribunale ha ritenuto che questi abbia implicitamente ammesso” la sua concorrente responsabilità ma tale affermazione è erronea in iure . Infatti, ricorda la Corte che, per l’avanzamento o il declassamento nella scala di classi di merito, rileva non la condotta dell’assicurato, ma quella dell’assicuratore, fondandosi la formula tariffaria sul principio che quanto più l’assicurato è imprudente, tanto più aumenteranno i costi che lui causa al suo assicuratore, e quindi il premio da lui dovuto. Il principio di diritto. Viene dunque accolto il ricorso con l’enunciazione del seguente principio di diritto Il declassamento dell’assicurato nella scala delle classi di merito, in virtù della formula tariffaria cd. bonus-malus , esige l’accertamento che l’assicurato abbia causato o concausato per propria colpa un sinistro stradale, accertamento che va compiuto in base a tutte le circostanze acquisite al giudizio, e senza limitarsi a valutare se l’assicurato abbia, in conseguenza di quel sinistro, accettato dai responsabili un risarcimento parziale od integrale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 maggio – 28 settembre 2016, n. 19058 Presidente Armano – Relatore Rossetti Svolgimento del processo I. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione 1. G.B. convenne dinanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia la società UnipolSai s, p. a. , deducendo che quest'ultima aveva illegittimamente aumentato il premio assicurativo da liti dovuto in virtù di una polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi derivanti dalla circola,-ione del veicolo Ford Fiesta targato . Deduceva che la compagnia aveva aumentato il premio in virtù della formula tariffaria bonus-malus, sul presupposto che il suddetto veicolo fosse rimasto coinvolto in due sinistri ascrivibili a w 45a concorsuale dell'assicurato, soggiungeva che tuttavia nessuno dei due sinistri suddetti era ascrivibile a sua colpa. Chiedeva pertanto la condanna della società convenuta alla restituzione qualificata dall'attore risarcimento” del maggior premío indebitamente pagato. 2. Il Giudice di pace rigettò la domanda. Il Tribunale di Torre annunciata, adito dal soccombente, con sentenza 17.7.2014 n. 1879 rigettò il gravame proposto dai soccombente. Il Tribunale ritenne che correttamente l assicuratore avesse declassato l'assicurato nella scala delle classi di merito, in quanto nel `periodo di osservazione l'assicurato aveva concausato due sinistri uno il 22.2.2009 e l'altro il 25.12.2009. fl ,giudice di appello soggiunse che il contributo causale dell'attore alla verificazione del sinistro avvenuto il 22.2.2009 risultava dalla circostanza che questi avesse accettato dal proprio assicuratore deve ritenersi, in virtù delle norme sul risarcimento diretto '2 un indennizzo ridotto in virtù d un concorso di colpa della vittima. So funse che, avendo il danneggiato accettato questo indenni o adotto, a nulla poteva rilevare la circostanza che, in un secondo momento, l'assicuratore gli avesse erogata l'integrale risarcimento. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da G.B., con ricorso basato su tre motivi. 4. Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto a luì imputabile, pro quota, il sinistro avvenuto il 22.2.2009, e che di conseguenza illegittimamente quel sinistro venne computato ai fini del declassamento secondo la formula bonus/malus. Il motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto provato in facto che G.B. sia stato integralmente risarcito dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 22.2.2009. Se dunque G.B. far integralmente risarcito dall'assicuratore tentato al pagamento nulla rileva che si trattasse dell'assicuratore dei responsabile, ex art. 144 cod ass. ovvero dell'assicuratore della stessa vittima, ex art. 149 cod. ass , tale circostanza a impediva di ritenere l'odierno ricorrente corresponsabile di quel sinistro, ed averlo fatto costituisce effettivamente una violazione dell'art. 134 cod ass Il Tribunale ha ritenuto di superare tale ostacolo formale osservando che G.B., accettando dall'assicuratore un indennizzo inferiore al danno effettivamente patito, avrebbe implicitamente ammesso la sua concorrente responsabilità. Tale affermazione e erronea in iure. Per l'avanzamento od il declassamento nella scala delle classi di merito rileva non la condotta dell'assicurato, ma quella dell'assicuratore. La formula tariffaria del bonus/malus infatti si fonda sul principio che quanto per l'assicurato è imprudente e provoca sinistri stradali, tanto più aumenteranno i costi che lift causa al sito assicuratore, e quindi il premio da lui dovuto. Ne consegue che in tanto l'assicurato può essere declassato, in quanto il suo assicuratore sia stato costretto ad indennizzare integralmente un temo dei danni causati dall'assicurato vuoi in via diretta, ai sensi dell’art. 144 cod. ass., vuoi in stantia di compensa ione, ai sensi dell’art. 150 cod ass Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso del tutto di verificare se G.B. il 22.2.2009 causò danni a temi, che il suo assicuratore abbia dovuto indennizzare. Ha limitato la propria indagine alla circostanza che l'assicurato avesse incassato dapprima un indennizzo parziale, quindi un indennizzo totale. Tale circostanza, tuttavia, nulla consente di stabilire circa la condotta dell'assicuratore di G.B. rispetto al terso che si assume da questi danneggiato. 5. L accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame dei restanti motivi. 6. Si propone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata 2. Nessuna delle parti ha depositato memoria. Motivi della decisione 3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. I1 ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, il quale nel riesaminare il gravame si atterrà al seguente principio di diritto Il declassamento dell'assicurato nella scala delle classi di merito, in virtù della formula tariffaria c. d. bonus/malus, esige l'accertamento che l'assicurato abbia causato o concausato per propria colpa un sinistro stradale, accertamento che va compiuto in base a tutte le circostanze acquisite al giudizio, e senza limitarsi a valutare se l'assicurato abbia, in conseguenza di quel sinistro, accettato dai responsabili sin risarcimento panale od integrale. 4. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torre annunziata, in persona di altro magistrato, anche per le spese.