Quando l’errore del ricorrente è indotto dalla sentenza di primo grado

La Corte di Cassazione chiarisce la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica, qualora essa sia avvenuta ad un soggetto estremamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa da un rapporto di delega, rilasciato proprio in quel processo, e inoltre sia giustificata da errore indotto dalla sentenza del Giudice di primo grado.

Così si è espressa la S.C. con la sentenza n. 18805/16 depositata il 26 settembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Borgomanero rigettava l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione relativa al verbale di contestazione della Polizia Locale di Castelletto Ticino, relativo alla violazione dell’opponente degli artt. 29, comma 1, 20, comma 1, e 8 cds. L’opponente proponeva appello con atto notificato al Comune, il quale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Talché il Tribunale di Novara dichiarava inammissibile l’appello perché indirizzato al Comune anziché all’autorità prefettizia, emittente il provvedimento sanzionatorio . Proponeva dunque l’opponente ricorso mirante alla cassazione della sentenza impugnata e dunque alla dichiarazione di ammissibilità dell’appello a suo tempo proposto. L’errore indotto dalla sentenza di primo grado. Il ricorso muove dalla considerazione che la sentenza impugnata, nel compensare le spese, ha rilevato che l’errata individuazione della parte destinataria del gravame è stata determinata dall’errore in cui è caduto il giudice di primo grado che, in luogo di indicare quale parte opposta la Prefettura, ha individuato il Comune, mero delegato per la trattazione del procedimento . Da ciò consegue che l’errore del ricorrente è stato indotto da un errore addebitabile alla sentenza di primo grado, che indicava quale parte resistente il Comune nella persona del Sindaco pro tempore senza specificare alcunché in ordine al fatto che l’amministrazione comunale fosse mera delegata del Prefetto locale. Notifica nulla o inesistente? Sarebbe stata regola di prudenza da parte dell’opponente notificare l’appello anche il Prefetto, ma certamente il ricorrente era ancor maggiormente chiamato a citare comunque l’ente locale, quale suo contraddittore a torto o a ragione individuato come tale dal Giudice di Pace. La notifica non si può dunque ritenere inesistente, perché fatta ad una parte del tutto estranea al giudizio, bensì essa è nulla, in quanto effettuata ad un soggetto estremamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa da un rapporto di delega, rilasciato proprio in quel processo, e inoltre giustificata da errore indotto dall’ufficio ex multis Cass. n. 9083/15 . Il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 gennaio – 26 settembre 2016, n. 18805 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatto e ragioni della decisione 1 Il giudice di pace di Borgomanero con sentenza del 16 maggio 2011 rigettava l'opposizione proposta da F. B. avverso l'ordinanza ingiunzione relativa al verbale di contestazione n. 1494/09 della Polizia Locale di castelletto Ticino, relativo a violazione degli artt. 29 c 1.e 3, 30 comma 1 e 8, del Codice della strada. La pronuncia veniva resa in contraddittorio con il comune di Castelletto Sopra Ticino. B. proponeva appello con atto notificato al Comune, il quale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. I1 tribunale di Novara in data 17 luglio 2013 dichiarava inammissibile l'appello perché indirizzato al Comune anziché all'autorità prefettizia, emittente il provvedimento sanzionatorio. L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10/16 gennaio 2014, svolgendo tre motivi di ricorso. Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è rimasto intimato. 2 I tre motivi di ricorso mirano sotto diversi profili alla cassazione della sentenza impugnata e quindi a far dichiarare ammissibile l'appello a suo tempo proposto. In particolare il primo motivo deduce la scusabilità dell'errore commesso e invoca l'art. 5 c.p., indicando altri casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'erronea indicazione dell'organo legittimato comporta una mera irregolarità nella formazione del rapporto processuale, da sanare mediante rinnovazione dell'atto. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 156 e 160 c.p.comma e rileva che la notifica dell'appello era stata effettuata al difensore che aveva assistito in giudizio, in quanto delegato, il Prefetto di Novara, che nel costituirsi aveva rilevato il difetto di legittimazione del Comune ma aveva concluso anche nel merito. IL terzo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., consistita nel diniego di accesso al doppio grado di giurisdizione che sarebbe stato provocato dal rilievo del giudice di appello. 3 Il ricorso, da esaminare unitariamente, è fondato e merita accoglimento. Esso prende le mosse dalla considerazione che la stessa sentenza impugnata, nel compensare le spese del grado, ha rilevato che l'errata individuazione della parte destinataria del gravame è stata determinata dall'errore in cui è caduto il giudice di primo grado che, in luogo di indicare quale parte opposta la Prefettura, ha indicato il Comune, mero delegato per la trattazione del procedimento . Il ricorso sottolinea che anche la difesa del Comune, nel sollevare in appello l'eccezione con cui aveva negato la propria legittimazione, aveva rilevato che l'ente aveva partecipato al giudizio quale delegato del Prefetto. 3.1 Emerge da queste risultanze che l'errore commesso dal B. nel notificare l'appello all'ente locale anziché al Prefetto, come rappresentato in giudizio, presso il suo difensore costituito in primo grado è stato indotto da un errore addebitabile alla sentenza di primo grado, che indicava quale parte resistente il Comune in persona del Sindaco in persona del Sindaco pro tempore senza specificare alcunchè in ordine al fatto che l'amministrazione comunale fosse mera delegata del Prefetto locale. Parte appellante è stata quindi indotta a notificare alla parte che risultava tale nella parte formale della sentenza, non contraddetta in motivazione. Ivi infatti si diceva punto 1 che il ricorrente aveva convenuto in giudizio il Comune di Castelletto Sopra Ticino e punto5 che nel costituirsi in giudzio la resistente assumeva le conclusioni sopra sintetizzate . Non vi era quindi alcuna precisazione del ruolo di delegato del Sindaco comparente in giudizio. 3.2 Sarebbe stata regola di prudenza da parte dell'opponente notificare l'appello anche al Prefetto dal quale proveniva l'ordinanza ingiunzione e che si era costituito tramite l'amministrazione delegata, ma certamente il ricorrente era ancor maggiormente chiamato, dal tenore assertivo della sentenza, a citare comunque l'ente locale, quale suo contraddittore a torto o a ragione individuato come tale dal giudice di pace. Ne discende che non si era in presenza di una notifica inesistente, perché fatta a una parte del tutto estranea al giudizio, ma di una notifica nulla, in quanto effettuata a un soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa da un rapporto di delega, rilasciato proprio in quel processo, e inoltre giustificata da errore indotto dall'ufficio cfr Cass. 6470/11 13919/15 9083/15 . Di qui la erroneità della sentenza impugnata, che non ha considerato quanto sopra. Deriva da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del Tribunale di Novara per lo svolgimento del giudizio di appello, previ gli opportuni provvedimenti per la rituale formazione del contraddittorio. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Novara in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.