Mandato a più avvocati: le comunicazioni di Cancelleria è sufficiente siano fatte solo ad uno dei due

La nomina di una pluralità di procuratori, indipendentemente dal fatto che sia congiunta o disgiunta, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18622/16 depositata il 22 settembre 2016. Il fatto. La parte proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 348- ter , comma 3, c.p.c. contro una società cooperativa a r.l. in via principale, avverso l’ordinanza ex art. 348- bis c.p.c. con cui il Tribunale territorialmente competente dichiarava inammissibile l’appello dalla stessa proposto contro la sentenza resa in primo grado in una controversia inter partes dal Giudice di Pace adito. Il ricorrente nella sua memoria evidenziava la circostanza – per lui determinante – che la comunicazione di Cancelleria effettuata dal Tribunale in funzione di Giudice dell’appello, ad un solo avvocato - mentre in quel grado del giudizio, l’attore risultava essere rappresentato oltre che dal difensore destinatario della comunicazione anche da un secondo difensore - non poteva certo considerarsi sufficiente ai fini dell’utile decorso dei termini per proporre impugnativa, e quindi, per escludere, la tempestività del ricorso per cassazione. Comunicazioni in Cancelleria. Tuttavia, gli Ermellini, hanno ritenuto detto assunto privo di pregio e, pertanto, il ricorso manifestamente inammissibile. In particolare, i giudici hanno evidenziato per prima cosa che, come emerso dall’intestazione della citazione di appello, i due difensori erano domiciliati nello stesso luogo della comunicazione. Inoltre, secondo il principio di diritto affermato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. - in tema di comunicazioni di Cancelleria -, ma estensibile ad ogni forma di comunicazione e notificazione induttiva del decorso di termini o impositiva di adempimenti - la nomina di una pluralità di procuratori, sia essa congiunta che disgiunta, esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori. Sulla scorta di tale principio i giudicanti hanno ritenuto sufficiente la comunicazione effettuata dalla Cancelleria ad un solo difensore costituito. Concludendo. Nella specie, dunque, risulta di palmare evidenza che l’esercizio del diritto di impugnazione è stato esercitato tardivamente con la conseguente pronuncia di inammissibilità del relativo ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 giugno – 22 settembre 2016, n. 18622 Presidente Amendola – Relatore Frasca Ritenuto quanto segue § 1. S.O. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro la Publi.Art. soc. coop. a r.l. in via principale avverso l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. del 2 aprile 2014, con cui il Tribunale di Vasto ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto contro la sentenza resa in primo grado in una controversia inter partes dal Giudice di Pace di Vasto il 3 giugno 2013. § 2. Al ricorso non v'è stata resistenza dell'intimata. § 3. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato quanto segue § 1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni cc[ ] § 3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c, in quanto appare manifestamente inammissibile. Queste le ragioni. § 3.1. Nel ricorso il ricorrente non ha allegato che l'ordinanza dei Tribunale giudice d'appello non gli sarebbe stata comunicata. Ora, il terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c. prevede che il termine per l'impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell'una e dell'altra formalità, prevede l'operatività del c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell'ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l'art. 348-ter, terzo comma, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui al secondo comma dell'art. 325 c.p.c. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione che l'art. 133 c.p.c. assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo dei c.d. termine lungo. Nella specie il ricorrente non ha allegato che l'ordinanza non gli sarebbe stata comunicata ed ha notificato il ricorso nel novembre del 2014, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza pur considerando la sospensione dei termini per il periodo feriale dal I ° agosto al 15 settembre 2014 e, dunque, posto che la comunicazione potrebbe essere stata fatta a partire dalla pubblicazione, oltre il termine che in ipotesi potrebbe da essa essere decorso, ove la comunicazione fosse stata coeva. In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l'impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacché, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell'allegazione della sua tempestività. Parte ricorrente potrà semmai dare dimostrazione della mancanza della comunicazione da parte della cancelleria al momento della proposizione del ricorso per cassazione o di una sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo e ciò, rispettivamente, tramite eventuale attestazione di cancelleria oppure tramite il deposito della comunicazione ricevuta. Tale dimostrazione ed il relativo deposito potranno avvenire in relazione alla fissanda adunanza della Corte e ciò senza che all'eventuale produzione dell'attestazione o della comunicazione possa essere di ostacolo l'art. 369, primo comma, n. 2 c.p.c., atteso che esso non risulta applicabile all'impugnazione della sentenza di primo grado, giacché il suo disposto - sulla cui esegesi si vedano Cass. sez. un. nn. 9004 e 9055 del 2009 - si riferisce alla relata di notificazione della sentenza impugnata, che qui non è rilevante, dato che il termine decorrente dalla comunicazione, previsto dall'ari. 348-ter non concerne la comunicazione della sentenza di primo grado, mentre per quanto attiene all'eventuale possibilità di impugnazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. nei limiti in cui l'ha ammessa Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 , la norma non è applicabile giacché il legislatore, introducendo l'art. 348-ter ed in particolare l'ipotesi dei decorso dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto che alla prima ipotesi si estendeva la previsione del n. 2 del primo comma dell'ars. 369 c.p.c. il che rende la situazione differente da quella - di cui all'ars. 47, secondo comma, c.p.c. della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l'ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell'estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento . § 3.2. Si deve, poi, aggiungere che l'ordinanza è stata impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha escluso tale possibilità. . § 2. Il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente, osserva quanto segue. § 2.1. Nella memoria il ricorrente dà atto che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. venne comunicata in data 3 aprile 2014, ma produce attestazione della Cancelleria civile del Tribunale di Vasto nel senso che la comunicazione venne fatta al solo Avvocato Giuseppe Mancini, mentre in appello, come emerge dalla relativa citazione, l'O. era rappresentato oltre che da detto Avvocato anche dall'Avvocato Teresa Scaletti e da tanto fa derivare che, non essendo stata fatta la comunicazione ad entrambi, il termine di cui all'art. 348 ter c.p.c. non sarebbe decorso. § 2.1.1. L'assunto è privo di pregio. In disparte il rilievo che i due Avvocati erano domiciliati nello stesso luogo della comunicazione, come emerge dall'intestazione della citazione di appello, si rileva che la rappresentanza ad essi conferita non era congiuntiva e, pertanto la comunicazione nei confronti di uno de due fu pienamente sufficiente a far decorrere il detto termine e, peraltro, lo sarebbe stata parimenti se il mandato fosse stato conferito congiuntivamente si veda, infatti, il principio di diritto, affermato in tema di comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ma estensibile ad ogni forma di comunicazione e notificazione induttiva del decorso di termini o impositiva di adempimenti La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti. . Cass. sez. un. n. 12924 del 2014 . § 2.2. E' dunque conclamato che l'esercizio del diritto di impugnazione è stato tardivo. E ciò varrebbe anche con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. giusta il principio di diritto secondo cui Qualora risulti ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., sia perché è logicamente prioritario l'esame dell'impugnazione dell'ordinanza rispetto alla sentenza, sia perché, applicando all'ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza. Cass. ord. n. 18827 del 2015 , sì da rendere superflua ogni considerazione dei rilievi - peraltro infondati - che nella memoria si svolgono a proposito dell'essere stata impugnata la stessa al di fuori dei limiti indicati da Cass. sez. un. n. 1914 del 2016. § 3. 11 ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.