Inapplicabile il termine breve in caso di notifica della sentenza senza menzione dell’avvocato

In tema di impugnazione e quindi di diritto alla difesa, l’ordinamento prescrive il principio dell’effettiva conoscibilità del provvedimento giurisdizionale ciò significa che, ai fini del termine breve, esso deve essere notificato nei confronti del soggetto qualificato a valutare l’opportunità e le tipologie delle azioni legali da intraprendere.

E’, quindi, illegittima, e va pertanto riformata, la sentenza di merito con cui, accertata la notificazione alla parte e l’assenza di qualsiasi richiamo al relativo procuratore, venga dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione, il gravame avverso la sentenza di primo grado. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 18356, decisa il 09 marzo 2016 e depositata il 20 settembre 2016. Il caso. Un Comune si costituiva in giudizio nei confronti di due soggetti privati, conferendo procura alle liti ad uno degli avvocati facenti parte dell’Ufficio legale del medesimo Ente, avente sede presso la stessa Casa Comunale e presso cui eleggeva domicilio così, ricevuta la notifica della sentenza di primo grado presso la Casa Comunale, l’Ente proponeva, poco più di cinque mesi dopo, appello che, però, veniva dichiarato inammissibile per decorso del termine breve d’impugnazione. Il decisum” l’azione post-processuale” tra onere” di tutela e diritto di difesa. In primis , vanno richiamati gli artt. 24 e 111 Cost., 170, 285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c nonché la l. n. 51/2016. Allo scopo, necessita focalizzarsi sul concetto di procedimento, provvedimento, onere e diritto, responsabilità. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di rilevanza, ex se , della notificazione della sentenza. In realtà, sotto il profilo formale-procedurale, due le osservazioni da effettuare. La prima sul concetto di domiciliazione e sulla sua riferibilità al procuratore, quale rappresentante tecnico, e non alla parte rappresentata. La seconda, anche quale sub-osservazione, sulla relazione necessaria ed infungibile tra notifica al procuratore costituito e decorrenza del termine breve per impugnare Cass. n. 5421/1997 ciò in quanto la mancata indicazione, da parte del notificante, del nominativo del difensore di controparte, diversamente da quanto sostenuto da Cass. n. 18640/2011, non assicura che l’atto notificato giunga a conoscenza del rappresentante processuale e/o venga percepito nella sua effettiva consistenza Cass. nn. 9298/2007, 9431/2012 e 9843/14 così da vagliare le eventuali consequenziali azioni legali Cass. Sez. Un. n. 12898/2011 . Il sistema gius-processualistico italiano Segnatamente, infatti, il sistema gius-processualistico italiano distingue tra notificazione al procuratore e notificazione alla parte personalmente senza coinvolgimento del difensore perciò, tale mancata indicazione rileva in termini di scelta” del notificante e, quindi, di omissione colposa” dello stesso, con la duplice conseguenza che la notificazione va considerata come effettuata alla parte personalmente e che si applica il termine annuale di decadenza. Sul piano sostanziale, la principale osservazione riguarda, dunque, la non invocabilità, nella fattispecie, dei principi di buona fede, correttezza e celerità processuale. De iure condito , l’identità logistico-funzionale del domicilio istituzionale” nonché l’incardinazione organica” del soggetto nominato procuratore non garantiscono l’univocità del collegamento tra la parte rappresentata ed il suo difensore in altri termini, ciò non determina alcuna presunzione di conoscibilità del provvedimento da parte del procuratore medesimo. Rebus sic stantibus , è irrilevante la modesta dimensione dell’Ente pubblico destinatario diretto ed esclusivo della notificazione nonché l’eventuale conoscenza che il relativo procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza. Peraltro, è indifferente che il notificante sia la parte vittoriosa e che il destinatario della notificazione sia un Soggetto di diritto pubblico. La notifica personale” qualifica lungo” il termine per l’impugnazione. In ambito di rapporti tra provvedimento ed impugnazione e quindi tra attore e soccombente-appellante, la notificazione della sentenza alla P.A. nel proprio domicilio coincidente con quello del procuratore proprio dipendente tuttavia non nominato, contrariamente a quanto sostenuto da App. Napoli 08-03-2012 n. 829, non può considerarsi eseguita alla parte presso il procuratore e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello Cass. n. 9298/2007 che, pertanto, è da considerarsi tempestivo. Ergo, il ricorso va accolto, con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 9 marzo – 20 settembre 2016, n. 18356 Presidente Armano – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha proposto ricorso per cassazione contro De.Fe.Ma. , M.V. e B.G. avverso la sentenza dell’8 marzo 2012, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes il 6 luglio 2005 dal Tribunale di Napoli. L’appello è stato ritenuto inammissibile in accoglimento di un’eccezione degli appellati che avevano addotto la sua tardiva proposizione per decorrenza del termine breve da una notifica della sentenza di primo grado. p.2. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso. Motivi della decisione p.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c. . Il motivo censura la motivazione della sentenza impugnata circa l’idoneità dal notificazione della sentenza di primo grado a determinare il decorso del termine breve per la proposizione dell’appello. p.1.1. Tale motivazione si è articolata nei seguenti passaggi a il Comune di San Giorgio a cremano in primo grado si era costituito conferendo procura alle liti all’avvocato Lucia Cicatiello per entrambi i gradi di merito ed eleggendo domicilio presso la Casa Comunale, come risultava dal mandata in calce alla copia notificata della citazione e dalla delibera giuntale, dalla quale emergeva che la Cicatiello era uno degli avvocati del Comune, facendo parte dell’Ufficio legale avente sede presso la stessa Casa Comunale b la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo posta presso la Casa Comunale il 16 febbraio 2006, mentre l’appello era stato notificato il 22 luglio 2006, quando il termine breve era decorso c la replica del Comune all’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, là dove si era fondata sulla circostanza che la notificazione della sentenza era stata indirizzata alla parte, cioè al Comune, e no al suo difensore avvocato Cicatiello, era priva di fondamento alla luce del principio di diritto di cui a Cass. n. 18640 del 2011, secondo cui Ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli art. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d’impugnazione assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell’ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo. Nella specie, la sentenza è stata notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura municipale, che si trova nell’identico luogo di domicilio del sindaco, ovvero palazzo –omissis , ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario d alla luce di detto principio la notifica doveva ritenersi valida perché, date le modeste dimensioni del Comune, l’assoluta identità logistica e funzionale del domicilio garantiva l’univoco collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio eletto e a favore dell’affermata idoneità del’avvenuta notifica deponevano elementari principi di buona fede, correttezza e celerità processuale diretti a soddisfare l’esigenza che la sentenza sia portata a conoscenza del soggetto qualificato a valutare il più opportuno comportamento da assumere . p.2. Nel motivo, la critica alla motivazione viene svolta ampiamente adducendo che il precedente evocato dalla Corte napoletana è rimasto isolato, essendo invece la giurisprudenza di questa Corte in precedenza orientata in senso contrario ed essendo state confutate le ragioni da quel precedente esposte in particolare da Cass. n. 9431 del 2012. p.3. Il motivo è fondato. Il precedente di cui a Cass. n. 18640 del 2011, come ha rilevato il ricorrente, si era posto in contrasto con il pregresso orientamento della Corte, il quale era attestato sul principio di diritto secondo cui Allorquando un comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale e particolarmente di un organo se del caso denominato Avvocatura Comunale deputato alla trattazione degli affari legali, ed il comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, qualora l’esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta al comune in tale domicilio, la notificazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto . Cass. n. 9298 del 2007 . La sentenza del 2011, tra l’altro, ebbe ad affermare il principio applicato dalla Corte napoletana senza nemmeno discutere ed esaminare non solo il precedente del 2007, ma anche, sotto un profilo più generale, le ragioni del consolidato orientamento che reputava come reputa inidonea la notifica eseguita alla parte personalmente senza indicare il suo procuratore. Si veda Cass. n. 5421 del 1997, secondo cui La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l’eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilità del termine annuale di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza all’I.N.P.S. eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente . Si ricorda, poi, che, poco dopo il precedente del 2011, le Sezioni Unite ebbero a statuire che Nel regime anteriore alla novella dell’art. 479 cod. proc. civ., recata dall’art. 2, comma 3, lett. e , n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito dell’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all’art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., giacché l’impugnabilità della sentenza nel termine massimo che ritarda la formazione del giudicato non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell’impugnazione se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza se soccombente, tramite l’impugnazione immediata . Cass. sez. un. n. 12898 del 2011 . La sentenza del 2011, comunque, con riferimento alla fattispecie del difensore avvocato comunale è stata confutata espressamente da Cass. n. 9431 del 2012, secondo cui Non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione . Di recente, l’orientamento espresso da Cass. n. 9298 del 2007 e ribadito dalla sentenza del 2012 è stato riaffermato da Cass. n. 9843 del 2014, secondo la quale Non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione. Né tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l’avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto . p.3.1. Il Collegio ritiene debba darsi continuità all’orientamento tradizionale. Le ragioni ribadite dalla ricordata giurisprudenza a suo sostegno non sono in alcun modo incrinate dalla circostanza che il comune o comunque l’ente che sia parte abbia una struttura di modeste dimensioni, come aveva opinato il precedente del 2011. Invero, tale caratterizzazione della parte non garantisce certezza che la notificazione dell’atto ad essa indirizzata, anziché indirizzata al suo difensore nella qualità ovvero indirizzata ad essa come domiciliata presso il suo difensore espressamente indicato, raggiunga lo scopo e ciò nemmeno in via presuntiva. Infatti, non solo deve considerarsi che anche nelle piccole strutture l’essere la notificazione indirizzata alla parte senza alcuna indicazione del difensore non assicura che l’atto notificato venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi, recapitato al difensore, così ingenerandosi una situazione di incertezza. Ma deve, in via decisiva, considerarsi a che anche quando ciò accada la forma prescelta per la notificazione, in ragione dell’assenza di qualsiasi indicazione del difensore, rende dubbia la volontà del notificante di far decorre il termine per l’impugnazione b che è il notificante che sceglie una forma di notificazione non rituale e, dunque, ingenerante incertezze c che la modifica del secondo comma dell’art. 479 c.p.c. avvenuta con le riforme del 2005-2006 segna la netta distinzione fra la notificazione alla parte personalmente senza coinvolgimento del difensore e quella di cui all’art. 285 c.p.c. al procuratore allorquando la parte sia da esso rappresentata, rafforzandosi la rilevanza della necessità che la relazione di notificazione lo coinvolga. p.3.2. Dalle svolte considerazioni discende che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, la quale considererà tempestivo l’appello del Comune e lo esaminerà. Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.