La giustizia civile non è oracolare espressione di volontà del giudice

Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c. deve essere chiaro e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa. Non può pertanto valere allo scopo, qualora la eccezione di incompetenza sia stata sollevata da una parte, il rinvio più volte della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anche per la trattazione dell'eccezione, senza che sia formulato tempestivamente ed espressamente l'intendimento del giudice di sollevare la questione anche d'ufficio.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione ordinanza n. 18383/16, depositata il 20 settembre , ha accolto il proposto regolamento di competenza avente ad oggetto la modalità ritenuta non corretta con la quale era stata decisa una questione di competenza territoriale. Il caso. Un professionista otteneva un’ingiunzione di pagamento avente ad oggetto il pagamento delle proprie prestazioni professionali. L’intimato proponeva opposizione. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale ritenendo sussistere il foro esclusivo del Consumatore, da individuare in altro Tribunale. Contestualmente il Giudice dichiarava la nullità dell'ingiunzione di pagamento. Contro tale decisione il professionista proponeva ricorso per regolamento di competenza. Il rilievo di incompetenza territoriale era stato tardivamente effettuato da parte dell’opponente solo alla prima udienza di trattazione e il giudice aveva sollevato la questione di ufficio ben oltre la prima. Questo è tema fondamentale della decisione in rassegna. E in effetti è pacifico che nell'atto di citazione in opposizione l’intimato non aveva sollevato alcuna questione di incompetenza territoriale, facendo valere tale profilo solo in occasione della prima udienza. Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione di incompetenza deve essere proposta con l’atto di opposizione. Secondo gli Ermellini, l’eccezione proposta dalla parte era quindi tardiva, considerato, più in generale a tale proposito, che ai sensi dell’art. 38 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 69/2009, qualora l’opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito. Il rilievo d’ufficio dell’eccezione. Consapevole del menzionato principio, il Tribunale aveva ritenuto di provvedere al rilievo in via officiosa, ma tale rilievo è stato tardivo non essendo avvenuto in prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., come impone il comma 3 dell'art. 38 c.p.c. infatti, la trattazione è andata ben oltre la prima udienza, avendo il giudice istruttore concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza rilevare alcunché in merito alla configurabilità del foro inderogabile del consumatore. Il difensore del professionista aveva peraltro rilevato la decadenza dall’eccezione. Non sfugge alla Suprema Corte la circostanza per cui il difensore del professionista opposto aveva rilevato a verbale la decadenza dell’opponente dall'eccezione di incompetenza in quanto sollevata solo alla prima udienza, aggiungendo sempre a verbale che non avendo il giudice rilevato la incompetenza entro la udienza ex art. 183 c.p.c., il giudizio si era radicato. A questi perentori rilievi non vi sono state repliche a verbale né della difesa dell’opponente, né del Giudice. Il giudizio severo della Cassazione la giustizia civile non è oracolare espressione di volontà del giudice. Il Giudizio della Suprema Corte in merito alla decisione impugnata è piuttosto severo. Infatti, l'aver il Giudice rinviato ogni volta l'esame della questione sollevata eccezione di incompetenza , non equivaleva a farla propria, giacché ogni rilievo officioso deve essere esplicito e deve essere sottoposto al contraddittorio art. 101 e 183 c.p.c. , che è l'essenza del processo civile. La giustizia civile non è infatti oracolare espressione di volontà del giudice, ma procedimento regolato dalla legge, che pone al giudice l'obbligo di formulare, a volte entro un preciso termine, come per l'eccezione di incompetenza territoriale, i propri rilievi officiosi. La formulazione non può essere sottintesa o oscura, ma deve essere chiara e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, su una questione dai contorni nitidi. Il principio di diritto. In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il regolamento di competenza pronunciando il principio per cui il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 c.p.c. deve essere chiaro e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa. Non può pertanto valere allo scopo, qualora la eccezione di incompetenza sia stata sollevata da una parte, il rinvio più volte della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma, 6 c.p.c. anche per la trattazione dell'eccezione, senza che sia formulato tempestivamente ed espressamente l'intendimento del giudice di sollevare la questione anche d'ufficio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 maggio – 20 settembre 2016, numero 18383 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto 1 Con sentenza 10 aprile 2015 il tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione alla domanda, relativa al pagamento di prestazioni professionali, proposta dall’odierno ricorrente contro S.E. . Ha ritenuto sussistente il foro esclusivo del consumatore, da individuare nel tribunale di Latina. Contestualmente il tribunale ha dichiarato la nullità dell’ingiunzione emessa il 23 gennaio 2013 nei confronti della opponente S. . Il professionista ha notificato il 29 aprile 2015 ricorso per regolamento di competenza. L’opponente non ha svolto attività difensiva. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Il ricorso deduce che il rilievo di incompetenza territoriale era stato tardivamente effettuato da parte opponente solo alla prima udienza di trattazione e che il giudice aveva sollevato la questione di ufficio ben oltre la prima udienza. 2 I motivi sono fondati. È incontroverso che nell’atto di citazione in opposizione la S. non aveva sollevato la questione di incompetenza territoriale e che lo abbia fatto solo in prima udienza. Lo riferisce la sentenza impugnata a pag. 3. L’eccezione era quindi tardiva, atteso che ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, numero 69, qualora l’opponente a decreto ingiuntivo sollevi l’eccezione d’incompetenza in ragione del foro del consumatore all’udienza di prima comparizione, anziché nell’atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito Cass. numero 11128 del 20/05/2014 . Consapevole di ciò, il tribunale ha ritenuto di provvedere al rilievo in via officiosa, ma tale rilievo è stato tardivo, non essendo avvenuto in prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., come impone il terzo comma dell’art. 38 c.p.c Il procuratore generale ha rilevato che la trattazione è andata ben oltre la prima udienza di trattazione, avendo il giudice istruttore concesso alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 senza rilevare alcunché in merito alla configurabilità del foro inderogabile del consumatore . L’esame dei verbali di causa conferma tale ricostruzione dei fatti. 2.1 Consta da essi che il 19 settembre 2013 la difesa dell’opponente eccepì l’incompetenza territoriale e insistette perché il giudice si riservasse sulla questione preliminare di incompetenza . Il giudice rinviò la causa per verificare l’esatta instaurazione del contraddittorio, aggiungendo si riserva ogni altro provvedimento alla prossima udienza 16-1-2014 . Nulla disse in ordine a un proprio rilievo officioso. All’udienza del 16 gennaio, dopo le insistenze dell’avv. Farinola sull’eccezione e altre istanze delle parti, il giudice assunse la causa in riserva e, sciogliendola il 19 febbraio 2014, accordò il triplice termine ex art. 183 co. 6 cpc. In motivazione osservò che la concessione dei chiesti termini era preliminare per l’esame di ogni questione, ivi compresa quella in ordine alla competenza territoriale . Anche in questo caso non vi fu cenno al rilievo officioso, restando così evidente che la questione era quella insistentemente sollevata dalla opponente. All’udienza successiva del 28 novembre 2014, la difesa di quest’ultima chiese preliminarmente che fosse decisa la questione posta con l’eccezione di incompetenza territoriale. Il giudice si riservò. A scioglimento della riserva, fissò udienza successiva al 13 marzo 2015 per l’esame della questione di competenza. In motivazione osservò ritenuta la valenza preliminare della sollevata eccezione di incompetenza , espressione che si usa quando una delle parti abbia sollevato un’eccezione essa non consentiva di leggervi un rilievo d’ufficio. Dai verbali riportati non risulta quindi un rilievo officioso della questione, che avrebbe dovuto essere esplicitato alla prima occasione utile, cioè alla prima udienza in cui le parti comparvero o, al più tardi, in quella in cui furono esaurite le verifiche relativa alla formazione del contraddittorio, appartenenti al genus di quelle che la dottrina definisce assolutamente preliminari. Il rilievo non venne esplicitato né in udienza, né con l’ordinanza di concessione dei termini e neppure nell’ordinanza 5 dicembre 2014. Vi è di più all’udienza del 13 marzo 2015 la difesa dell’opponente insistette sull’eccezione senza fare cenno ad alcun rilievo d’ufficio eventualmente svolto oralmente anche dal giudice e non verbalizzato soprattutto nulla ebbe a osservare in proposito l’avvocato di controparte, l’odierno ricorrente avv. A. . Anche nell’ordinanza resa al termine di quell’udienza il giudice istruttore non ebbe a esplicitare un rilievo officioso o a richiamare un proprio precedente rilievo, poiché si limitò a ravvisare che l’eccezione aveva carattere preliminare rispetto ad ogni questione di merito e che pertanto riteneva di fissare udienza per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies. Nel verbale della udienza del 10 aprile 2015 l’avv. A. significativamente rilevò la decadenza dall’eccezione di incompetenza in quanto sollevata da controparte solo a verbale di udienza del 16.1.2014 . Citò la sentenza 11128/2014 e sulla scorta di quella pronuncia, sopravvenuta nelle more del giudizio, aggiunse che, non avendo il giudice rilevato la incompetenza entro la udienza ex art. 183, il giudizio si era radicato. A questi perentori rilievi non constano repliche a verbale della difesa di controparte, né dell’istruttore. Il Collegio trova pertanto sicuro conforto documentale, materiale e logico, nell’andamento della trattazione, che esclude che entro il termine estremo della concessione dei termini di cui al sesto comma dell’art. 183 cpc sia stato formulato un rilievo officioso. 3 Mette conto chiarire che l’aver rinviato ogni volta l’esame della questione sollevata non equivaleva a farla propria, giacché ogni rilievo officioso deve essere esplicito e deve essere sottoposto al contraddittorio art. 101 e 183 c.p.c. , che è l’essenza del processo civile. La giustizia civile non è infatti oracolare espressione di volontà del giudice, ma procedimento regolato dalla legge, che pone al giudice l’obbligo di formulare, a volte entro un preciso termine, come per l’eccezione di incompetenza territoriale, i propri rilievi officiosi. La formulazione non può essere sottintesa o oscura, ma deve essere chiara e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l’esercizio consapevole del diritto di difesa, su una questione dai contorni nitidi. La sentenza impugnata non rispecchia questi vincoli processuali, poiché sostiene che la questione è stata sottoposta alle parti dal giudicante, e dunque sollevata di ufficio, con l’ordinanza 16 gennaio 2014, che, come si è detto, faceva riferimento alla eccezione di incompetenza, ma senza specificare che era questione non solo sollevata dalla parte opponente, ma anche rilevata dal giudice. Il rilievo officioso, che comportava termini di decadenza diversi da quelli di parte, è rimasto inespresso, quindi inesistente. Se vi fosse stato, avrebbe reso superfluo il rilievo fatto da parte opposta circa la tardività dell’eccezione di parte opponente e avrebbe indotto le parti a discutere approfonditamente delle osservazioni in seguito poste con il regolamento. 4 Il ricorso va quindi accolto, in applicazione della regola secondo cui Il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 38 c.p.c. deve essere chiaro e inequivocabile, dovendo servire a stimolare il contraddittorio e l’esercizio consapevole del diritto di difesa. Non può pertanto valere allo scopo, qualora la eccezione di incompetenza sia stata sollevata da una parte, il rinvio più volte della causa, con la concessione dei termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. anche per la trattazione dell’eccezione, senza che sia formulato tempestivamente ed espressamente l’intendimento del giudice di sollevare la questione anche d’ufficio. La sentenza Impugnata va cassata la causa rimessa al tribunale adito, davanti al quale sarà riassunta nel termine massimo di legge. Le spese del procedimento saranno liquidate dal giudice di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rimette le parti al tribunale di Foggia, con termine massimo di legge per la riassunzione. Spese al merito.