Opposizione alla cartella di pagamento e compensazione delle spese

La statuizione di compensazione delle spese tra opponente e Equitalia non è giustificata dalla natura del vizi che ha condotto all’accoglimento dell’opposizione alla cartella di pagamento, a fronte del litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.

In questo senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18175/16, depositata il 16 settembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta dall’opponente avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia per il pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, condannando l’Ente impositore e compensando le spese tra l’opponente e l’agente della riscossione. Il Tribunale, poi, confermava tale compensazione sul rilievo che l’opposizione era stata accolta per mancanza di prova della notifica del verbale di accertamento, imputabile esclusivamente all’Ente impositore. Le condotte. Con l’unico motivo si deduce che la statuizione di compensazione delle spese tra opponente e Equitalia non è giustificata dalla natura del vizi che ha condotto all’accoglimento dell’opposizione alla cartella di pagamento, a fronte del litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, tenuto anche conto che la condanna in solido alle spese processuali non postula necessariamente la responsabilità solidale. La S.C. ha dunque modo di rilevare che entrambe le condotte dell’Ente impositore e dell’agente di riscossione hanno provocato la necessità del processo dunque, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, la diversità delle condotte e la riconducibilità all’uno o all’altro soggetto del vizio procedimentale accertato e l’accoglimento dell’opposizione determina la soccombenza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell’attività che ha condotto l’emanazione dell’atto impositivo . La sentenza viene dunque cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 8 giugno – 16 settembre 2016, n. 18175 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Ritenuto che il sig. C.R. ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ro ma, depositata il 6 novembre 2014, che ha confermato la sta tuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza del Giu dice di pace di Roma n. 12819 del 2013 che il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione propo sta dal sig.R. avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Gerit s.p.a., di pagamento di sanzioni amministrati ve per violazione del Codice della strada, aveva condannato alle spese l'Ente impositore, indicato nel Comune di Roma an ziché in quello di San Felice Circeo, e compensato le spese tra l'opponente e l'agente di riscossione che il Tribunale, previa correzione della indicazione dell'Ente impositore, confermava la compensazione delle spese tra l'opponente e l'agente di riscossione sul rilievo che l'opposizione era stata accolta per mancanza di prova della notifica del verbale di accertamento, che era imputabile esclusivamente all'Ente impositore che il ricorso è stato notificato a Equitalia Sud spa e a Roma Capitale che gli intimati non hanno svolto difese Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata che preliminarmente si deve evidenziare che il ricorrente ha notificato il ricorso a Roma Capitale, già Comune di Roma, anziché al Comune di San Felice Circeo, pur dopo avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale la correzione della sentenza del Giudice di pace che indicava erroneamente nel Comune di Roma l'Ente impositore che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San Felice Circeo risulta incombente superfluo, es sendo il ricorso circoscritto alla regolamentazione delle spe se di lite tra l'opponente e l'agente di riscossione Equita lia, mentre l'Ente impositore è già stato condannato in via definitiva alle spese del giudizio di opposizione che con l'unico motivo è dedotta violazione o falsa appli cazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e vizio di motiva zione, assumendosi che la statuizione di compensazione delle spese tra l'opponente e l'agente di riscossione Equitalia non sarebbe giustificata dalla natura del vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione alla cartella di pagamento, a fronte litisconsorzio necessario tra Ente impositore e agen te della riscossione ovvero della comunanza di interesse, e tenuto conto che la condanna in solido alle spese processuali non postula necessariamente la responsabilità solidale che la doglianza è fondata che, a fronte dell'unicità dell'atto oggetto di impugna zione nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, entrambe le condotte dell'Ente impositore e dell'agente di ri scossione hanno provocato la necessità del processo che pertanto non puà rilevare, ai fini di un diverso ri parto delle spese processuali, la diversità delle condotte e la riconducibilità all'uno o all'altro soggetto del vizio pro cedimentale accertato Cass., sez. 5, sentenza n. 9174 del 2011 , e l'accoglimento dell'opposizione determina la soccom benza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell'attività che ha condotto all'emanazione dell'atto impositivo che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, ai fini dell'applicazione del principio enunciato che il giudice di rinvio, indicato in dispositivo, provve derà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.