Erogazione di pensione indebita: l’accipiens deve restituire le somme percette

Chi, con una condotta concludente, percepisce e preleva delle somme di denaro non dovute, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l’obbligo di restituire il malo acquisto.

Così la Sesta sezione della Cassazione, con l’ordinanza n. 17705/16, depositata il 7 settembre. Il caso. Una banca erogava erroneamente ad una beneficiaria la pensione per 7 anni dopo la sua morte, pensione che veniva accreditata su un conto corrente cointestato a quest’ultima ed un’altra beneficiaria. Tale seconda beneficiaria veniva dunque convenuta in giudizio dalla banca stessa per la restituzione di quanto indebitamente percetto, poiché aveva, nel corso degli anni, prelevate le somme indebitamente erogate. Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Milano rigettavano la domanda, osservando che, per effetto della morte della beneficiaria, l’obbligo restitutorio si era trasferito da questa ai suoi eredi e dunque solo questi ultimi potevano essere obbligati alla restituzione. Ricorre dunque in Cassazione la banca denunciando la violazione da parte del giudice di merito dell’art. 2033 c.c., deducendo che a l’obbligo restitutorio, non essendo mai sorto in capo alla prima beneficiaria, non poteva essersi trasferito da costei ai suoi eredi b obbligato alla restituzione dell’indebito è, ex art. 2033 c.c., chi lo abbia ricevuto. L’art. 2033 c.c La Suprema Corte rileva che, oltre al fatto che la decisione milanese ha avallato un vero e proprio furto, la Corte meneghina ha trascurato si considerare che l’obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. può sorgere solo qualora chi riceva l’indebito sia in vita. Il pagamento dell’indebito a defunto, ma ritenuto vivente dal solvens, non fa sorgere alcuna obbligazione né in capo al defunto stesso, poiché ovviamente non è soggetto di diritto, né in capo ai suoi eredi, poiché questi assumono i debiti presenti nell’asse ereditario al momento della morte e, nel caso di specie, fino al momento della morte non era stato pagato indebitamente alcun rateo di pensione. Tale situazione fa invece sorgere l’obbligo di restituzione dell’indebito, ex art. 2033 c.c., in capo a chi di fatto di quel pagamento si avvalga. È solo questi, infatti, che con una condotta concludente, consistita nella materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l’obbligo di restituire il malo acquisto . Il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 aprile – 7 settembre 2016, n. 17705 Presidente Armano – Relatore Rossetti Svolgimento del processo Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione . La Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Alitano A. M. G., deducendo che. - gestiva, per conto dell'JNPS, il servizio di pagamento delle pensioni - nella gestione del servizio, la banca assunse nei confronti dell'INPS PS 1a garanzia di restituzione delle rate di pensione indebitamente pagate - nell'esecuzione dei servizio, la banca erogò la pensione a tale R. B. per sette anni dopo la morte della beneficiaria dal 17.6.2000 al febbraio 2007 la pensione erroneamente pagata alla d f anta R. B. veniva accreditata su un conto corrente cointestato a quest'ultima e ad A. M. C. - A. M. G., anche dopo la morte della beneficiaria, aveva prelevato le somme indebitamente erogate - la banca aveva restituito all'INPS i ratei di pensione indebitamente pagati, surrogandosi ex art 1203 c. c nei suoi diritti verso A. M. G Chiese pertanto la condanna della convenuta alla restitrr orge di quanto indebitamente percetto, ovvero euro 51.625,81, oltre accessori. 2. Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Milano rigettarono la domanda, osservando che, per f tto della morte di R. B., l'obbligo restitutorio si era trasferito da questa a ai suoi eredi, e dunque solo questi ultimi potevano essere obbligati alla restituzione. 3. Con l’unico motivo di ricorso la Banca denuncia la violazione da parte del giudice del merito dell'art. 2033 e. e., deducendo che a l'obbligo restitutorio, non essendo mai sorto in capo a R. B., non poteva essersi trai ferito da questa ai suoi eredi b obbligato alla restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., è chi lo abbia ricevuto. 4. Il motivo è manifestamente fondato. A prescindere dalla banale considerazione che la stupefacente decisione milanese ha finito di fatto per avallare un vero e proprio furto, la Corte d appello ha trascurato di considerare che una obbligazione restitutoria ex art. 2033 c. c. in tanto può sorgere, in quanto chi riceva l'indebito sia vivente. Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal solvens, non fa sorgere alcuna obbligazione né in capo al defunto, né in capo ai suoi eredi. - non in capo al primo, perché ovviamente non è soggetto di diritto, e la venuta ad esistenza di qualsiasi obbligazione esige la presenza d un debitore non in capo ai suoi eredi, perché questi assumono i debiti presenti nell'asse ereditario al momento della morte e nel nostro caso al momento della sua morte R. B. non aveva alcun debito nei cor fronti dell'INPS, per la semplice ragione che fino a quel momento non le era s-iato pagato indebitamente alcun rateo di pensione. Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal solvens, fa sorgere invece l'obbligo di restituzione dell'indebita, et art 2033 c.c, in arpa a chi di fatto di quel pagamento si avvalga. E’ solo questi, infatti, che con una condotta concludente, consistita nella materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire il malo acquisto. 5. Si propone pertanto l'accoglimento del ricorso. 2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c Motivi della decisione 3. I1 Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ella Corte d'appello di Milano. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione .rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.