Il trattenimento di uno straniero contrasta con il diritto all’unità familiare?

Il diritto all’unità familiare non rientra nei criteri normativamente previsti per escludere l’allontanamento coattivo o per adottare misure sostitutive al trattamento essendo stato già considerato e posto a base del titolo di soggiorno revocato, così soddisfacendo anche i principi CEDU.

Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17632/16, depositata il 5 settembre. Il caso. L’odierna ricorrente, a seguito della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2008 in virtù di matrimonio con cittadino italiano, è oggi trattenuta nel Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, in forza di un decreto di trattenimento. Tale decreto è stato peraltro convalidato dal Giudice di Pace in virtù del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno. Il provvedimento di convalida del Giudice di Pace. Ricorre ella dunque in Cassazione con diversi motivi di ricorso, che però non possono essere esaminati nella loro totalità dalla stessa Corte. Infatti, l’oggetto del giudizio è esclusivamente l’impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento del Giudice di Pace di Roma, e, conseguentemente, non possono essere esaminate censure relative esclusivamente al decreto di espulsione. Nella relazione sottoposta al Collegio vengono analizzati i motivi di ricorso. Per ciò che concerne il primo motivo, la ricorrente denuncia l’abnormità e la manifesta infondatezza dei provvedimenti senza che essi siano stati riprodotti né per intero né per le parti rilevanti nel ricorso o allegati con produzione documentale. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo per aspecificità. Vizio di competenza? Con la seconda censura, si denuncia violazione di legge art. 20- ter d.lgs. n. 30/07 per avere il Giudice di Pace violato una norma inderogabile sulla competenza funzionale, radicata in capo al Tribunale in composizione monocratica qualora si tratti di convalida di provvedimenti i cui destinatari siano familiari di cittadini comunitari. Esso è manifestamente infondato il provvedimento di convalida consegue ad un decreto di espulsione emesso dal Prefetto a seguito di revoca del permesso di soggiorno dunque, la competenza per l’esecuzione dell’espulsione è in via esclusiva del Giudice di Pace, non rientrando la fattispecie concreta nell’ambito di applicazione dell’art. 20- ter cit. riguardante l’allontanamento per pericolosità sociale . Infine, la ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 7 e 15 della direttiva n. 115/08 in tema di rimpatrio di cittadini non appartenenti all’UE la misura di rimpatrio ordinaria da preferire deve essere quella del cd. invito alla partenza volontaria e il trattenimento deve essere una modalità esecutiva residuale dell’allontanamento. Inoltre si denuncia una non coerente e ragionevole interpretazione del Giudice di Pace dell’art. 14, commi 1 e 1- bis , d.lgs. n. 286/98 il Giudice, infatti, avrebbe dovuto escludere la necessità del trattenimento, in quanto la cittadina straniera era facilmente rintracciabile sul territorio nazionale perché coniugata con cittadino italiano. Ma anche tali motivi vengono ritenuti inammissibili perché si limitano a prospettare, in forma del tutto generica, il diritto della cittadina straniera ad ottenere misure di esecuzione dell’espulsione diverse dal trattenimento senza, tuttavia, nulla specificare ed indicare in ordine alla sussistenza delle condizioni sostanziali per fare ricorso ad esse . Il rigetto del ricorso. Il Collegio condivide la relazione, aggiungendo che, in ordine alla censura relativa alla scelta della misura maggiormente coercitiva della libertà personale, in concreto nulla viene dedotto in ordine all’assenza dei presupposti di legge che determinano la necessità dell’accompagnamento coattivo o ne giustifichino l’attuazione pratica. Il diritto all’unità familiare non rientra nei criteri normativamente previsti per escludere l’allontanamento coattivo o per adottare misure sostitutive al trattamento essendo stato già considerato e posto a base del titolo di soggiorno revocato, così soddisfacendo anche i principi CEDU . Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 maggio – 5 settembre 2016, n. 17632 Presidente Ragonesi – Relatore Acierno Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento recante il n. di R.G. 9753 del 2014 La ricorrente, cittadina straniera di nazionalità cinese, a seguito di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato nel 2008 in virtù di matrimonio con cittadino italiano, è ad oggi trattenuta nel C.I.E. di Ponte Galena, in forza di un decreto di trattenimento emesso dalla Questura di Ferrara e adottato in base al decreto di espulsione della Prefettura di Ferrara nel marzo 2014. 11 decreto questorile di trattenimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Roma, Ufficio Stranieri, argomentando come segue. - rilevato che in atti vi è un provvedimento del Tribunale che rigetta il permesso di soggiorno per motivi di matrimonio, come da documento a parte non sussiste la convivenza more uxorio Avverso il decreto di convalida del trattenimento nel C.I.E. di Ponte Galerna proponeva ricorso in cassazione Y G., per i seguenti motivi - Violazione c/o falsa applicazione di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c, in relazione agli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/98 e agli arti. 20 e 23 d.lgs. 30/2007, a per non avere l'adito Giudice di Pace ravvisato d'ufficio l'assoluta carenza di giurisdizione sulla fattispecie portata alla sua attenzione La decisione impugnata si configurerebbe quale provvedimento abnorme, mancando nel caso di specie gli clementi che radicano la cognizione della magistratura onoraria, tanto dal punto di vista oggettivo - esistenza di un provvedimento di espulsione esistente, valido ed efficace - quanto da un punto di vista soggettivo - cittadino extracomunitario, non coniugato con cittadino italiano. Ai sensi dell'ars. 23 d.lgs. 30/07, attuativo della direttiva relativa al diritti dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, le disposizioni del presente decreto, se più favorevoli si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana . Orbene, tra le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini comunitari, e, dunque, del coniuge dello stesso, disciplinate dall'art. 20, non è previsto il trattenimento mna solo il c.d. allontanamento b per non avere il Giudice di Pace verificato ex officio l'abnormità degli atti presupposti e, per converso, aver convalidato, con motivazione del tutto illogica e avulsa dall'ambito della sua cognizione, un provvedimento radicalmente nullo, in quanto non è possibile emettere nei confronti del coniuge di cittadino comunitario né il decreto di espulsione, ne tantomeno decreto di trattenimento in un C.I.E - Violazione c/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 20 ter d.lgs. 30/07, per avere il Giudice di Pace violato una norma inderogabile sulla competenza funzionale, radicata in maniera inequivocabile in capo al Tribunale in composizione monocratica ove si tratti di convalida di provvedimenti i cui destinatari siano cittadini comunitari c/o familiari degli stessi. Non è dato comprendere, poi, come la decisione del Tribunale di Ferrara, che aveva respinto il ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari possa fondare il convincimento del AP circa la legittimità del decreto di trattenimento, quando, al contrario, integra una motivazione del tutto apparente c fittizia, con la quale ha violato la citata norma sulla competenza funzionale. - Violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 7 e 15 della direttiva n. 115/08 in tema di rimpatrio dei cittadini non appartenenti all'Ue, i cui principi cardine sono rappresentati dalla preferenza quale misura di rimpatrio ordinaria del c.dA invito alla partenza volontaria e dalla previsione del trattenimento quale modalità esecutiva residuale dell'allontanamento, contornata da precise regole. Il GdP avrebbe, dunque, dovuto rapportare le deduzioni cd eccezioni della ricorrente al quadro normativo di riferimento interpretandolo alla luce della citata normativa comunitaria. - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 14, commi 1 e Ibis, d.lgs. 286/98, per non avere il GdP dato un'interpretazione coerente e ragionevole della richiamata disposizione che, se nel primo comma prevede le ipotesi tassative in cui l'esecuzione dell'espulsione deve avvenire tramite trattenimento nei C.I.E., al comma 1 bis disciplina i casi in cui adottare misure alternative meno invasive, e più rispettose del principio comunitario di gradualità e proporzionalità delle modalità esecutive del rimpatrio. Orbene, nel caso di specie, il GdP avrebbe dovuto escludere la necessità del trattenimento, essendo di fronte a una cittadina straniera facilmente rintracciabile sul territorio nazionale perché coniugata con cittadino italiano, così come. dimostrato dagli clementi, anche documentali, forniti dalla ricorrente contratto di lavoro, carta d'identità italiana, indicizzo di residenza in provincia di Ferrara . . Occorre preliminarmente rilevare che oggetto del presente giudizio e esclusivamente l'impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento del giudice di pace di Roma del 24 marzo 2014. Noti possono conseguentemente essere esaminate censure relative esclusivamente al decreto di espulsione. I1 primo motivo di ricorso deve conseguentemente essere esaminato solo per le censure rivolte al predetto provvedimento di convalida. Tali censure riguardano l'abnormità e la manifesta infondatezza dei provvedimenti presupposti senza che i provvedimenti in questione siano stati riprodotti né per intero né per le parti rilevanti nel ricorso o allegati mediante produzione documentale. Le censure sono pertanto inammissibili per difetto di specificità. Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il provvedimento di convalida consegue inequivocamente ad un decreto di espulsione emesso dal prefetto a seguito di revoca del permesso di soggiorno. La competenza per l'esecuzione dell'espulsione è esclusivamente del giudice di pace, non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione del citato art. 20 d.lgs n. 30 del 2007 relativo all'allontanamento per motivi di pericolosità sociale. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché si limitano a prospettare, in forma del tutto generica, il diritto della cittadina straniera ad ottenere misure di esecuzione dell'espulsione diverse dal trattenimento senza, tuttavia, nulla specificare ed indicare in ordine alla sussistenza delle condizioni sostanziali per fare ricorso ad esse. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto . Il Collegio condivide la relazione depositata osservando in ordine alla memoria la competenza funzionale in ordine alla convalida è del giudice di pace in quanto 12 misura del trattenimento segue ad un provvedimento espulsivo, a sua volta derivante dalla sopravvenuta assenza di un titolo di soggiorno per motivi familiari, medio tempore revocato. Ne consegue. l'estraneità alla fattispecie dell'art. 20 e 20 ter del d.lgs n. 30 del 2007 che riguarda la misura dell'allontanamento coattivo del cittadino straniero o del suo familiare per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza e che non consegue come misura attuativa ad un provvedimento espulsivo. In ordine alla censura relativa alla scelta della misura maggiormente coercitiva della libertà personale deve rilevarsi che a parte 12 prospettazione astratta relativa alla natura eccezionale de trattenimento o più esattamente dell'accompagnamento coattivo it concreto nulla viene dedotto in ordine all'assenza dei presupposti d legge che determinano la necessità dell'accompagnamento coattivo medesimo, così come indicati nell'art. 13 commi 4, del d.lgs n. 286 de 1998 o che ne giustifichino l'attuazione pratica mediante misure gradite e diverse dal trattenimento come indicato nell'art. 14 comma 1 bis. Il diritto all'unità familiare non rientra nei criteri normativamente previsti per escludere l'accompagnamento coattivo o per adottare misure sostitutive al trattenimento essendo stato già considerato c posto a base del titolo di soggiorno revocato, così soddisfacendo anche i principi CEDU. In conclusione il ricorso deve essere respinto. In manca della parte resistente non si dà luogo a statuizione sulle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso.