Il termine per avviare la mediazione è ordinatorio: nessuna improcedibilità se la mediazione c'è stata

La decisione in esame si pronuncia, a fronte di uno specifico motivo di impugnazione, non solo sulla natura – perentoria o ordinatoria – del termine che, ai sensi del comma 1-bis e 2 del d.lgs. n. 28/2010, il Giudice assegna alle parti per introdurre il procedimento di mediazione, ma anche e soprattutto , sulle conseguenze del suo mancato rispetto.

Così la Corte d’appello di Milano con l'ordinanza del 28 giugno 2016. La sentenza di primo grado. Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado, rappresentato da un'opposizione ad un decreto ingiuntivo in materia bancaria, il Giudice aveva assegnato il termine di quindici giorni per avviare la mediazione, ma la domanda di mediazione era stata proposta dopo il decorso di quel termine. Peraltro, in quel caso, la domanda era stata proposta prima dell'udienza a suo tempo fissata dal Giudice per la verifica dell'acquisizione della condizione di procedibilità, ma era anche accaduto che la mediazione si era effettivamente conclusa sempre prima di quell'udienza. Senonché, il Tribunale di Monza con la sentenza del 21 gennaio 2016 aveva ritenuto che non vi potesse essere nessun dubbio, circa la natura ordinatoria del termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione . Un termine rispetto al quale, però, per il Tribunale la parte a carico della quale è stato posto l’onere di instaurare il procedimento [avrebbe dovuto chiedere e] ottenere dal giudice una proroga sempreché depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso . In quel caso, in assenza di richiesta di proroga, il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a danno del debitore opponente nonostante quest'ultimo avesse avviato la mediazione che si era conclusa prima dell'udienza fissata dal Giudice. Termine ordinatorio nessuna conseguenza se la mediazione c'è stata. Avverso quella sentenza la parte soccombente aveva proposto appello svolgendo uno specifico motivo di impugnazione riguardante proprio le conseguenze derivanti dal non tempestivo svolgimento della mediazione. Orbene, sebbene ancora in sede istruttoria, con l'ordinanza in esame la Corte di appello afferma un principio assolutamente condivisibile muovendo, peraltro, dal presupposto – condiviso con il Giudice di prime cure – circa la natura ordinatoria del termine per introdurre il procedimento di mediazione. Ed infatti, per la Corte d’appello di Milano il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal Giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, attesto che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato . Ed è proprio su questo presupposto che la Corte d’appello ha emesso l'ordinanza istruttoria di nomina del CTU dovendo procedere alla fase istruttoria sollecitata dall'appellante. Fase istruttoria che non si era tenuta in primo grado proprio per la dichiarata improcedibilità del giudizio ad opera del Tribunale. Superamento dell'orientamento sulla perentorietà del termine. La pronuncia in esame, quindi, consolida quell'orientamento secondo il quale il termine per proporre la domanda di mediazione deve essere considerato ordinatorio e, soprattutto, quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme processuali anche quelle che prevedono i termini non sono fini a loro stesse se la mediazione comunque c'è stata prima dell'udienza non si vede proprio quale lesione c'è stata tale da poter precludere l'esame del merito del processo.

Corte d’appello di Milano, sez. I Civile, ordinanza 28 giugno 2016 Presidente Mesiano – Relatore Fiecconi Ritenuto che I. in data 03.03.2015, il sig. C.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 786912014 emesso dal Tribunale di Monza per la somma di € 115.433,18 in favore di ITALFONDIARIO S.P.A., quale procuratore di INTESA SANPAOLO S.P.A. 2. con sentenza n. 156/2016 del 21.01.2016 il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione, in quanto improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione entro il termine previsto, rilevato che i il termini di 15 giorni fissato dal giudice ha natura ordinatoria e che, pertanto, la parte su cui grava l'onere di attivare la procedura conciliativa può chiedere una proroga dei termine ex art. 154 c.p.c. purché prima della scadenza del termine medesimo iii il deposito della relativa istanza da parte del sig. C.L. è avvenuta in data 18.11.2015 e, pertanto. successivamente al termine de131.07.2015 fissato dal giudice 3, il sig. C.L., con atto di citazione del 04.03.2016, svolge appello deducendo i l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto della dichiarazione di improcedibilità da parte dei giudice di prime cure ii in via subordinata, l'erroneità della decisione assunta da parte dei giudice di primo grado laddove dichiara l'improcedibilità del giudizio a fronte del deposito tardivo dell'istanza di avvio del tentativo di conciliazione iii nel merito, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione in oggetto. Considerato che 4. il giudice di prime cure ha disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione 5. a fronte dei tardivo deposito della suddetta domanda, avvenuto il 18 novembre 201.5 e, pertanto, oltre il termine del 31 luglio 2015 indicato dal giudice in conformità alla norma di cui sopra . il giudice di prima istanza ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio nonostante fosse stata dal medesimo accertata la natura ordinatoria del termine suddetto 6, il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevato dal giudice, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato 7. ai fini del decidere il merito della controversia, risulta pertanto necessario procedere alla fase istruttoria sollecitata dal sig. C.L. sin dai primo grado di giudizio, francata solo per effetto della declaratoria d' improcedibilità 8. risulta pertanto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico affinché venga effettuata una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta alla fideiussione asseritamente rilasciata da parte del sig. C.L. nei confronti di Tecnofix s.a.s. di Edy Società Semplice & amp C., disconosciuta dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione e di cui la controparte ha chiesto di avvalersi producendone l' originale 9. alla stregua di quanto rilevato, è necessario nominare all'uopo il CTU dott. G.G.M., via Macedonio Melloni 73, Milano tel. 02/70101894 cell. 335/7061287 cui si assegna il seguente quesito peritale Accerti il consulente, esaminati gli atti e i documenti di causa, se la sottoscrizione apposta alla fideiussione rilasciata da parte del sig. C.L. nei confronti di Tecnofiz s.a.s. di I dy Società Semplice & amp C. sia riconducibile al sig. C.L. . P.Q.M. La Corte d'Appello I. nomina quale CTU dott. G.G.M., via Macedonio Melloni 73, Milano tel. 02/70101894 celi. 33517061287 , convocandolo per il conferimento del suddetto incarico innanzi al consigliere relatore F.F. all'udienza monocratica che si terrà il 28.09.2016, ore 9 00, ore, piano V, stanza n. 3 scala Z, lato S. Barnaba .