Il condominio non aderisce alla mediazione facoltativa: risarcisca chi l’ha convocato

Se l’attore convoca il condominio in mediazione, pur non rientrando nelle materie per le quali questa procedura è obbligatoria nella fattispecie si trattava di un recupero crediti per fatture inevase , per ragioni di mera opportunità risparmio di costi e di tempi di giustizia e questi non aderisce all’invito, anzi la ostacola, facendola fallire, allora dovrà risarcire all’attore, a titolo di maggior danno ex articolo 1218 e 1224 c.c., le spese sostenute per questa procedura costi per la mediazione e per la parcella del legale .

È quanto deciso dal Tribunale di Milano sez. XI Civile con la sentenza n. 9205 del 21/7/16. Il caso. La ditta attrice forniva il servizio di riscaldamento al condominio convenuto in forza di un contratto di gestione a megawatt per il riscaldamento . Col subentro del nuovo amministratore il contratto fu disdetto e, nonostante i numerosi solleciti, risultava creditrice di una discreta somma per fatture inevase. Per non gravare troppo sulle spese di contenzioso, con reciproco risparmio economico e sui tempi di giustizia, pur non rientrando nei casi di mediazione obbligatoria, attivò questa procedura, non andata però a buon fine per la mancata collaborazione del convenuto. Assente, infatti, al primo incontro comunicò di aver versato un primo acconto parziale a saldo di una fattura e quale anticipo su un’altra e contestò un asserito vizio di notifica al secondo l’amministratore intervenne solo per evitare le sanzioni di legge, sì che fu impossibile addivenire ad un accordo bonario e l’attrice subì un ulteriore esborso pari ad € 948 410 per le spese di mediazione ed € 538 per l’assistenza legale obbligatoria . Dopo un anno dalla fine della fallita mediazione citò in giudizio il condominio per il recupero del restante credito, dei relativi oneri accessori e per l’indennizzo del maggior danno subito per i costi della procedura di mediazione ex artt. 1218 e 1224 c.c Accolte le richieste attoree e confermata l’ordinanza ex art 186- ter , emessa in corso di lite contro il condominio contumace e notificata a mani dell’amministratore. Condanna anche in caso di fallimento della mediazione facoltativa. Questa è la peculiarità della decisione il G.I. rileva come la materia non rientrasse tra quelle disciplinate dalla legge e, quindi non era obbligatorio il prodromico esperimento, tuttavia questa era maxime opportuna , perché un eventuale accordo avrebbe giovato ad entrambe le parti, sarebbe stato, per ovvi motivi, a vantaggio del debitore ed avrebbe contribuito alla celere risoluzione della lite, riducendo i tempi di giustizia. In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare - con minimi costi per il convenuto - il presente giudizio nell’interesse di entrambe le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore . Ergo, dato che il presente giudizio era stato azionato per la mancata collaborazione e per il pervicace inadempimento del condominio, il G.I. lo ha dichiarato soccombente condannandolo alle spese di lite, calcolate secondo i minimi tariffari ex d.m. n. 55/14 ed a rifondere il maggior danno, ai sensi degli artt. 1218 e 1224 c.c., per i costi di mediazione come sopra calcolati. Si noti che l’attrice aveva dato ampia prova documentale di tali spese.

Tribunale di Milano, sez. XI Civile, sentenza 21 luglio 2016, n. 9205 Giudice Gentile Fatto e diritto 1. Allegazioni delle parti Omissis ha evocato in giudizio il CONDOMINIO, deducendo l’Attrice effettua forniture di riscaldamento, installazione di apparecchiature per il riscaldamento, conduzione, assistenza e manutenzione dei relativi impianti la stessa ha concluso con il convenuto un contratto di gestione a megawatt per il riscaldamento il 3.09.2012 subentrato un nuovo amministratore del CONDOMINIO, questi ha intimato immediatamente la disdetta del contratto con raccomandata del 15.11.2013 nonostante i numerosi solleciti dell’Attrice, il Convenuto non ha pagato le forniture del riscaldamento perciò, non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, il 6.2.2014 ha promosso una procedura di mediazione dinanzi all’organismo ICAF di Milano, allo scopo di non gravare il Condominio di troppe spese di contenzioso ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto di € 4.600,00 da imputare quale pagamento a saldo della fattura n. 133433 € 3.194,26 ed acconto € 1.405,74 sulla fattura n. 134658 l’organismo di mediazione ha proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge, come da verbale allegato sub docomma 3, tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l’Attrice pari ad € 410,00 oltre a € 538,00 di assistenza legale trascorso un anno dal tentativo senza che il Condominio abbia estinto i propri debiti, la Convenuta è ancora debitrice di € 4.385,04 per sorte capitale, credito portato dalle fatture nn. 140904/2014 e 143277/2014, nonché degli interessi di ritardato pagamento sulle fatture pagate in ritardo, che ammontano ad € 739,41, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalla data della domanda al saldo ancora, l’Attrice ha diritto al risarcimento, ex articolo 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1224 c.comma chiede il risarcimento, a titolo di maggior danno, documentalmente provato, dei costi della mediazione, pari ad € 410,00, e delle spese legali subite per € 538,00. Il Condominio non si è costituito onde è stato dichiarato contumace, previa verifica della regolarità della notifica. Il 03.02.2016 il G.U. ha accolto l’istanza relativa ed emesso ordinanza di ingiunzione per l’importo preteso per capitale ed interessi, ritualmente notificata al contumace e dichiarata esecutiva il 28.04.2016. 2. Decisione All’esito della notifica dell’ordinanza ingiunzione al contumace, ritualmente avvenuta in data 16.02.2016 a mani dell’amministratore del CONDOMINIO convenuto, la detta ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 ter e 647 cpc, onde è passata in giudicato. La domanda di conferma della detta ordinanza-ingiunzione va, pertanto, accolta. Quanto alla pretesa dell’Attrice, diretta alla condanna del CONDOMINIO al pagamento delle spese stragiudiziali di cui alla procedura di mediazione avviata ed espletata dall’Attrice, senza esito, la domanda attorea è fondata. Difatti, va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi, pari, al netto di IVA, a complessivi € 948,00, di cui € 410,00 per compenso dell’organismo di mediazione € 50,00 + € 360,00 ed € 538,00, per assistenza legale doccomma 4, 5 e 6 fascomma Altresì, circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed inadempimento del CONDOMINIO Convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’Attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del CONDOMINIO nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso dunque, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario. In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare -con minimi costi per il convenuto il presente giudizio nell’interesse di entrambe le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore. Il CONDOMINIO va dunque condannato al risarcimento del maggiore danno, ex artt. 1218 e 1224 co. 2 cc, per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, che ammontano ad € 948,00, come risultante dai doccomma 4,5 e 6. 3. Spese del processo Le spese del processo seguono la soccombenza non essendo emersi ex actis elementi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite ex articolo 91 e ss cpc il CONDOMINIO va dunque condannata a pagare le spese della lite dell’Attrice. Le spese di si liquidano in relazione al valore della controversia, desumibile dall’entità delle somme effettivamente attribuite alla parte vittoriosa comprese nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nella specie, tenuto conto delle spese per compenso e spese vive, ed accessori, già liquidate nell’ordinanza-ingiunzione titolo confermato dalla presente sentenza , risulta equo e congruo applicare i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, pari a complessivi € 1.617,50 per compenso, oltre € 42,16 per rimborso spese vive documentate ex actis ulteriori rispetto a quelle giù liquidate nell’ordinanza-ingiunzione, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell’Attrice. P.Q.M. il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide accoglie integralmente le domande attoree per l’effetto, letti gli artt. 186 ter e 647 cpc conferma l’ordinanza di ingiunzione ex articolo 186 ter c.p.c., emessa dal Tribunale nei confronti del CONDOMINIO DI MILANO DI all’udienza del 3.02.2016, n. 4624/2016 rep., notificata il 16.02.2016 e non opposta nel termine, già dichiarata esecutiva all’udienza del 28.04.2016 condanna il CONDOMINIO DI MILANO al risarcimento degli ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 co. 2 c.c., per spese di mediazione, nella misura di € 948,00, oltre interessi ex articolo 1284 n. 4 c.comma dalla data della domanda al saldo letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna CONDOMINIO DI MILANO a pagare a favore di S.P.A., a titolo di pagamento integrale delle spese del processo, la somma di € 1.659,66, di cui € 1.617,50 per compenso ed € 42,16 per rimborso ulteriori spese vive ex actis oltre quelle già liquidate nell’ordinanza ingiunzione , oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfettario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti, in ragione del regime fiscale dell’Attrice.