Le parti chiedono una consulenza per finalità conciliativa ... ma devono rivolgersi al mediatore!

Con una recente ordinanza del Tribunale di Roma ha invitato le parti in mediazione in una fattispecie molto particolare, cioè nell'ambito di un procedimento promosso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. per la richiesta di nomina di un consulente tecnico ai fini della composizione della lite .

Con una recente ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione XIII, giudice Moriconi del 13 luglio 2016, il giudice capitolino ha invitato le parti in mediazione in una fattispecie molto particolare e, cioè nell'ambito di un procedimento promosso ai sensi dell'art. 696- bis c.p.c. per la richiesta di nomina di un consulente tecnico ai fini della composizione della lite . Il caso sinistro stradale – Nel caso di specie era accaduto che Tizio avesse riportato lesioni personali a seguito di un incidente e che la compagnia di assicurazione del danneggiante, pur non contestando l'esistenza e le modalità del sinistro, discuteva solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente . Non vi è dubbio – come del resto riconosce lo stesso giudice – che la fattispecie ben si presta senza ombra di dubbio a legittimare un ricorso ex art. 696- bis essendo necessario – nel disaccordo delle parti – quantificare le lesioni subite ai fini, poi, della determinazione contrattuale. Materia da perizia contrattuale . Soprattutto, non sembrano esserci neppure dubbi – viste le premesse - che l'oggetto della lite sia soltanto la quantificazione delle lesioni e, quindi, ragionevolmente, tutto potrebbe esaurirsi sostanzialmente con una perizia contrattuale. Senonché, in assenza di una clausola apposita che vincola le parti, l'unico modo per determinare in modo vincolante tra le parti il punto controverso, è la nomina del CTU ex art. 696- bis c.p.c Consulenza tecnica preventiva e mediazione . Peraltro, si tratta di un procedimento rispetto al quale l'art. 5 comma 4 lett. c esclude l'obbligatorietà della mediazione sia quando essa è di fonte legale comma 1 bis sia quando la fonte è l'ordine giudiziale comma 2 . E la ragione può essere agevolmente spiegata dal punto di vista anche negoziale il più delle volte una delle parti intende acquisire un dato incontrovertibile e ottenibile anche a prescidenre dal consenso della controparte per provocare una conciliazione della lite. L'ottica è quella della semplificazione della fattispecie il raggiungimento di un accordo sarà facilitato dall'avere le parti trovato magari loro malgrado, non importa un punto introvertibile perché vincolante nei loro negoziati il quantum non potrà più essere argomento di discussione. Inversione del rapporto? Nel caso di specie, tuttavia, il giudice prospettava alle parti [che concordemente accettavano, nda ] un'alternativa a quella usuale, della nomina sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico d'ufficio e precisamente l'introduzione di una procedura di mediazione nell'ambito della quale le parti avrebbero potuto inviare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale . Orbene, l'affermazione del giudice è corretta non vi è dubbio che le parti avrebbero potuto avviare un procedimento di mediazione ma anche, volendo, una perizia contrattuale e, quindi, un procedimento multi step e in quella sede nominare un consulente tecnico. Tuttavia, nel caso di specie il giudice è stato bravo a ottenere un accordo delle parti. In via generale, e prescindendo dal caso di specie, però, quella strada presuppone un accordo procedimentale che, molto probabilmente spesso manca, come nel caso di specie era mancato o le parti non lo avevano pensato ecco perché la parte aveva proposto ricorso ex art. 696 bis . Accordo sull'uso della perizia . Ed ancora quella strada – diversamente da quanto ritiene l'ordinanza - presuppone poi un ulteriore accordo procedimentale e, cioè, quella di ritenere che la perizia possa poi essere utilizzata anche in caso di mancato accordo. Ed infatti, nonostante parte della giurisprudenza ritenga possibile utilizzare al di là dell'efficacia soggettiva e probatoria della stessa su cui vi sono diverse interpretazioni la perizia prodotta sempre che sia prodotta non essendo necessario che sia scritta risolvendosi – questa la sua versa funzione - in un aiuto del mediatore , quanto detto, fatto, e prodotto in mediazione è coperto dalla riservatezza ex artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010. E che la perizia sia attività tipica di mediazione e prodotta in occasione e in funzione del procedimento di mediazione non credo possa essere messo in dubbio, così come non può essere messo in dubbio – pena la messa in pericolo del nostro modello di mediazione – la necessità di tutelare la riservatezza un po', per intenderci, come la religione cattolica è attenta nel tutelare e non minare il segreto confessionale . Principi della CTU in mediazione . E questo risultato e cioè la rilevanza principalmente interna della perizia e la sua riservatezza non può certamente variare laddove si voglia ritenere, con l'ordinanza in commento, che l'attività del consulente nominato fra i CTU del tribunale nell'alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il principio del contraddittorio, l'astensione dall'acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti, il contenimento dell'attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli . Anzi, a mio avviso non è possibile imporre l'estensione all'attività del perito in mediazione dei principi della consulenza tecnica in giudizio essendo diversi gli istituti e le finalità. Quando nel corso della mediazione le parti intendono avvalersi dell'opera di un esperto lo fanno con l'obiettivo di far acquisire al mediatore competenze che non ha non necessariamente, però, per finalità aggiudicative ben potendosi ricorrere al consulente esperto per allargare la torta negoziale . La strada della perizia in mediazione sul modello della consulenza in giudizio è percorribile quando entrambe le parti vogliono una perizia contrattuale o qualcosa di molto simile ma ciò presuppone un accordo . In conclusione, quella che usualmente si denomina consulenza tecnica in mediazione con l'acronimo CTM non è una CTU in mediazione poiché il prodotto della mediazione che possiamo chiamare CTM non è una CTU come non è equivalente ad una CTU svolta ai sensi dell'art. 696 bis .

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 16 luglio 2015 – 13 luglio 2016 Giudice Moriconi -1- è stato proposto da C.C. accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014. Nella contumacia del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia assicuratrice spa U. S. Assicurazioni. Sentiti i difensori delle parti presenti ricorrente ed assicurazione , emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente. Il giudice prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale rispetto a quelli della causa i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione neppure soggetto alla sospensione feriale sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un’utile sinergia con il mediatore A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione , della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la sua scelta e propiziare l’attività del consulente nominato fra i C.T.U. del tribunale nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio l’astensione dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti il contenimento dell’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli, etc cfr. l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione . I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza. -2- L’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera C che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2 . Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento. Ne consegue che l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione. P.Q.M. a scioglimento della riserva, FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione RINVIA all’udienza del 10.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.