Oneri di urbanizzazione: se oggetto del contendere è l’escussione della polizza fideiussoria, c’è giurisdizione del g.o.

La controversia che ha ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione nonché a titolo di penale, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del G.O. e non in quella esclusiva del G.A. in materia di urbanistica edilizia.

Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15666/2016, depositata il 28 luglio. Il caso. In accoglimento della domanda proposta dalla locale amministrazione comunale, il Tribunale di primo grado condannava un privato ed una società di assicurazioni al pagamento di un determinato importo per oneri di urbanizzazione, relativi ad una licenza edilizia, oltre sanzioni amministrative. Realizzato il ricorso in appello, la decisione del primo grado veniva completamente riformata. Infatti, la Corte territoriale competente dichiarava la nullità della sentenza impugnata in quanto non era stato dato avviso al difensore di una delle parti del rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni nonché rilevava e dichiarava d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A questo punto, era il Comune ad impugnare la sentenza di appello sulla base di sostanziali due motivi. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduceva che la decisione di Appello contraddiceva la giurisprudenza più recente in tema di giurisdizione relativa agli oneri di urbanizzazione. Con il secondo motivo contestava la violazione dell'art. 82 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sostenendo che non era dovuto avviso ai difensori del rinvio delle precisazioni delle conclusioni alla prima udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata. Gli oneri di urbanizzazione le diverse fattispecie problematiche ed i riflessi sul riparto di giurisdizione. La Cassazione, nell'analizzare la vicenda portata al proprio vaglio, approfondisce la questione afferente al problema del riparto di giurisdizione nella materia. Intanto, si ricorda preliminarmente che la giurisdizione tra G.O. e G.A. non deve essere determinata in base al criterio della ‘soggettiva prospettazione’ della domanda e/o del tipo di pronuncia richiesta al giudice. Ma, nell’analizzare le possibili opzioni, si deve seguire il criterio del petitum sostanziale vale a dire che si deve considerare l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dall’ordinamento giuridico, per poter operare il corretto discrimen . Con riferimento specifico al caso di specie, gli Ermellini rammentano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la controversia che ha ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione nonché a titolo di penale, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica edilizia. Il principio di diritto sul riparto di giurisdizione in subjecta materia e le relative motivazioni. Quanto sopra indicato viene predicato dalla Corte di Cassazione in considerazione dell'autonomia del rapporto in questione nonché per la circostanza che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione agiva nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure immediatamente, poteri pubblici. Dunque, se è vero che generalmente sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri accessori, che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per gli oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione altrettanto vero è che esiste la giurisdizione del giudice ordinario ove si verta sulla escussione della polizza fideiussoria a garanzia di pagamento degli oneri di urbanizzazione, in quanto tale controversia non è inquadrabile tra quelle in materia di edilizia e urbanistica. D'altra parte, si potrebbe ricordare che, sempre in virtù della reciproca autonomia dell'obbligazione principale e di quella di garanzia, alla medesima conclusione, cioè l'appartenenza della questione alla giurisdizione ordinaria, si perviene con riferimento alla domanda di regresso avanzata dal fideiussore dopo aver pagato il debito garantito relativo agli oneri di urbanizzazione. Quindi, anche l'eccezione di erroneo pagamento superiore al dovuto che viene opposta dal garantito non rileva ai fini della attrazione dell'intera questione dedotta nell'ambito della giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione inderogabile per ragioni di connessione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 – 28 luglio 2016, n. 15666 Presidente Rordorf – Relatore Nappi Svolgimento del processo In accoglimento della domanda proposta dalla locale amministrazione comunale, il Tribunale di Reggio Calabria condannò D.M.E. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni al pagamento della somma di Euro 21.799,45 per oneri di urbanizzazione relativi alla licenza edilizia n. OMISSIS , oltre sanzioni amministrative. Appellata da D.M.E. e dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, la decisione di primo grado fu totalmente riformata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 82 disp. att. c.p.c., in quanto non era stato dato avviso al difensore di D.M.E. del rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni, rilevò e dichiarò d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Reggio Calabria, sulla base di due motivi di impugnazione illustrati anche da memoria, cui si oppone con controricorso D.M.E. , mentre vi aderisce la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il comune ricorrente deduce che la decisione d’appello contraddice la giurisprudenza più recente in tema di giurisdizione relativa agli oneri di urbanizzazione ed è stata comunque assunta in violazione del giudicato sulla giurisdizione formatosi con la pronuncia nel merito in primo grado, non appellata sul punto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 82 disp. att. c.p.c., sostenendo che non era dovuto avviso ai difensori del rinvio della precisazione delle conclusioni alla prima udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata. Sicché non sussiste la nullità erroneamente dichiarata dalla corte d’appello. 2. Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo del ricorso, perché, ove fondato, rimuoverebbe la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, che, secondo quanto eccepito dal controri-corrente D.M. , esclude la formazione del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta tuttavia di motivo inammissibile per difetto di specificità, o comunque di autosufficienza, perché il ricorrente neppure allega, e comunque omette di richiamare, il calendario delle udienze del Tribunale di Reggio Calabria, a conferma della dedotta validità del rinvio d’ufficio della precisazione delle conclusioni dall’udienza del 29 settembre 2004 all’udienza del 6 ottobre 2004. Ferma dunque la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, non contestata per altri aspetti, risulta infondata l’eccezione di giudicato sulla giurisdizione prospettata con il primo motivo del ricorso. È invece fondata la deduzione alternativa, prospettata con lo stesso primo motivo del ricorso, nella parte in cui vi si censura l’erroneità della dichiarazione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri Cass., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9592, m. 623047, Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4319, m. 611803 . In accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che potrà decidere nella medesima composizione, non essendosi pronunciata nel merito della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Reggio Calabria.