Magistrati: il ne bis in idem nei procedimenti disciplinari

Il procedimento disciplinare instaurato dopo aver già esercitato l’azione disciplinare in precedenza comporta l’inammissibilità originaria dello stesso, per violazione del principio generale del ne bis in idem.

Così le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15289/16, depositata il 25 luglio. Il caso. Con sentenza n. 102/15 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura infliggeva ad un magistrato la sanzione della perdita di 6 mesi di anzianità, in quanto ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 2, lett. d , d.lgs. 109/06, in relazione agli artt. 81, 594, e 61, n. 10, c.p. fermato per un controllo alcolemico mentre era alla guida della propria vettura da pubblici ufficiali della polizia municipale, offendeva l’onore e il decoro degli stessi, pronunciando nei loro confronti numerose frasi ingiuriose . Per altri fatti commessi nella medesima occasione, peraltro, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva già esercitato l’azione disciplinare. La Sezione disciplinare ha affermato di essere chiamata a pronunciarsi esclusivamente sui fatti oggetto del procedimento presso il Giudice di Pace di Ancona, non operando alcuna sospensione del procedimento e nonostante i fatti stessi siano sostanzialmente identici a quelli oggetto del giudizio presso il Tribunale di Ancona, sebbene ancora pendenti a seguito della proposizione dell’appello non vi è un giudicato in senso tecnico, ma tuttavia vi è una serie di atti giudiziari che forniscono una ricostruzione concorde dei fatti e che non possono non essere oggetto di apprezzamento in sede disciplinare. In relazione a ciò, il magistrato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la improcedibilità ex art. 18, comma 4, d.lgs. 109/06 e 649 c.p.p. dell’azione disciplinare in ragione del precedente esercizio della medesima nel diverso procedimento avente ad oggetto lo stesso fatto oggetto di contestazione nel presente procedimento e comunque violazione di norma processuale prevista a pena di inammissibilità ex art. 606, lett. c , c.p.p. . Ne bis in idem. Il motivo è fondato l’azione disciplinare che ha dato avvio al procedimento concluso con la sentenza impugnata con il presente ricorso ha ad oggetto i medesimi fatti già investiti dall’azione disciplinare promossa precedentemente - il cui procedimento è ancora pendente in attesa dell’esito del processo penale. Ne consegue che l’azione disciplinare di cui al giudizio presso la S.C. non poteva essere promossa, per effetto della preclusione determinata, in applicazione del principio generale del ne bis in idem , dalla consumazione del potere già esercitato. Ciò comporta la cassazione della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 aprile – 25 luglio 2016, n. 15289 Presidente Rordorf – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1.1. Con sentenza n. 102 del 21 luglio 2015, depositata il 22 settembre 2015, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto al dott. P.L. , sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, la sanzione della perdita di sei mesi di anzianità, avendolo ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lettera d , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 81, 594 e 61, n. 10, cod. pen. In particolare, al dott. P. era stato contestato il detto illecito disciplinare - contemplato quale conseguenza di qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita - in quanto, nel febbraio 2010, fermato per un controllo alcolemico mentre era alla guida della propria autovettura in Carpi da pubblici ufficiali appartenenti alla polizia municipale di quella città, offendeva l’onore e il decoro degli stessi, pronunciando nei loro confronti numerose frasi ingiuriose. Per altri fatti commessi nella medesima occasione il Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva già esercitato l’azione disciplinare. 1.2. La Sezione disciplinare ha premesso che per i fatti sopra indicati a la Procura della Repubblica di Ancona aveva esercitato l’azione penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale il Tribunale di Ancona aveva condannato il P. alla pena di un anno di reclusione contro la sentenza era stato proposto appello b il P. aveva presentato un esposto nei confronti dei pubblici ufficiali suddetti per i reati di falso e calunnia e l’esposto era stato oggetto di decreto di archiviazione c i medesimi pubblici ufficiali avevano proposto querela per ingiuria nei confronti dell’incolpato e il relativo procedimento penale era stato dichiarato estinto dal giudice di pace per remissione della querela. Ciò posto, la Sezione disciplinare ha affermato di essere chiamata a pronunciarsi esclusivamente sui fatti oggetto del procedimento presso il giudice di pace di Ancona, non operando alcuna sospensione del procedimento e nonostante i fatti stessi siano sostanzialmente identici a quelli oggetto del giudizio presso il Tribunale di Ancona, sebbene ancora pendenti a seguito della proposizione dell’appello pur essendo vero, infatti, che non vi è un giudicato in senso tecnico, vi è tuttavia una serie di atti giudiziari che forniscono una ricostruzione concorde dei fatti e che non possono non essere oggetto di apprezzamento in sede disciplinare. Ha poi osservato il Giudice disciplinare che non hanno trovato alcun fondamento le tesi avanzate dall’incolpato non quella secondo cui si sarebbe trattato di un complotto organizzato come reazione alle sue indagini nei confronti della polizia municipale di Reggio Emilia, in quanto i pubblici ufficiali non sapevano nemmeno che il dott. P. fosse un magistrato né quella secondo la quale non vi sarebbero stati aggressioni o insulti, ma solo la rimostranza di vizi procedurali quale il mancato avviso di poter essere assistito da un difensore di fiducia , ipotesi che non ha trovato alcun conforto e nemmeno credibile, ed anzi prova dell’evidente stato di alterazione psico-fisica nella quale versava l’incolpato né, infine, la negazione dello stato di ubriachezza o di alterazione etilica. In conclusione, la Sezione disciplinare ha affermato la responsabilità del P. in relazione ai fatti contestati, che evidenziano la gravità del suo comportamento, con conseguente applicazione della sanzione della perdita di anzianità di sei mesi. 2. Il dott. P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. In data 30 marzo 2016 ha depositato un atto contenente un motivo nuovo . 3. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1. Va esaminato per primo, in quanto potenzialmente assorbente ogni altra censura, il secondo motivo di ricorso. Con esso il dott. P. denuncia, in via prioritaria, la improcedibilità ex artt. 18, comma 4, D.Lgs. 109 del 2006 e 649 c.p.p. dell’azione disciplinare in ragione del precedente esercizio della medesima nel diverso procedimento n. 120/2010 avente ad oggetto lo stesso fatto oggetto di contestazione nel presente procedimento e comunque violazione di norma processuale prevista a pena di inammissibilità ex art. 606 lettera c c.p.p. . Lamenta, in sintesi, che, in relazione agli stessi fatti oggetto del presente procedimento, era stata già esercitata l’azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione con nota dell’8 ottobre 2010 procedimento n. 120/2010D, poi sospeso per la pendenza del procedimento penale presso la Corte d’appello di Ancona, a seguito del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di quella città citata in narrativa . Ad avviso del ricorrente, pertanto, l’azione disciplinare che ha dato avvio al presente procedimento risulta viziata da inammissibilità originaria , per consumazione del potere disciplinare con essa esercitato, con conseguente illegittimità della sentenza impugnata. 2. Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti risulta che a l’illecito disciplinare contestato nel capo di incolpazione relativo al presente procedimento disciplinare è quello di cui all’art. 4, comma 1, lettera d , del d.lgs. n. 109 del 2006 cioè l’illecito conseguente a qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita” , in relazione agli artt. 81, 594, 61 n. 10 c.p. l’oggetto dell’addebito è costituito da un episodio accaduto il OMISSIS , allorché il dott. P. , fermato per un controllo alcolemico, mentre era alla guida della propria autovettura, da appartenenti alla polizia municipale di quella città, offese - secondo l’ipotesi accusatoria - l’onore e il decoro di questi S.P. , P.A. e T.D. , pronunciando nei loro confronti numerose frasi ingiuriose b nel medesimo capo di incolpazione si riferisce che per altri fatti commessi nella stessa occasione questa Procura generale ha già esercitato l’azione disciplinare con nota dell’8 ottobre 2010 proc. n. 120/2010D c i fatti addebitati con quella azione disciplinare indicati nella nota - in atti - del 18 ottobre 2010 con la quale si dà comunicazione all’incolpato del promovimento dell’azione , concernente anch’essa l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lettera d , del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione - in quel caso agli artt. 186, commi 1, 2, lettera c , e 2 sexies del codice della strada, 337, 582, 576 e 585 c.p. , riguardano condotte tenute dal dott. P. , nel corso del medesimo episodio citato, per opporsi agli agenti della polizia municipale sopra menzionati con l’aggiunta di M.G. in particolare, vengono allo stesso contestati sia comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi, sia l’uso di espressioni, riportate tra virgolette, di tenore offensivo, in gran parte identiche a quelle trascritte nel capo di incolpazione relativo al procedimento disciplinare in esame d nella stessa sentenza impugnata la Sezione disciplinare afferma che i fatti sui quali è chiamata a pronunciarsi sono sostanzialmente identici a quelli oggetto del procedimento penale in relazione al quale era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Ancona, oggetto di appello. 3. Dal descritto quadro documentale deriva che l’azione disciplinare che ha dato avvio al procedimento concluso con la sentenza impugnata con il presente ricorso ha ad oggetto i medesimi fatti già investiti dall’azione disciplinare promossa in data 8 ottobre 2010 il cui procedimento è tuttora pendente in attesa dell’esito del processo penale . Quest’ultima, infatti, come chiaramente emerge dal raffronto delle due incolpazioni, contiene già anche la gran parte delle espressioni ingiuriose pronunciate dal dott. P. , nei confronti dei suddetti pubblici ufficiali, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e, quindi, in un unico contesto storico, nel quale le condotte minacciose e violente e quelle ingiuriose si rivelano, in base alla ricostruzione dell’ipotesi accusatoria, espressioni di un comportamento sostanzialmente unitario. 4. Ne consegue che l’azione disciplinare di cui al presente giudizio non poteva essere promossa, per effetto della preclusione determinata, in applicazione del principio generale del ne bis in idem , dalla consumazione del potere già esercitato. 5. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata va pertanto cassata. 6. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, avendo svolto un molo attivo nel procedimento disciplinare soltanto il Procuratore generale presso questa Corte cfr. Cass., sez. un., n. 1241 del 2015 . P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.