Gli eccessivi formalismi del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione

Il ricorrente, al fine di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, non solo ha l’onere di richiamare precisamente il documento citato indicando quando e da chi è stato prodotto ma deve, altresì, trascrivere nel ricorso la parte del documento utile ai fini della decisione. Ne consegue che il semplice riferimento al documento versato in atti” non è idoneo a rispettare tale principio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14839/16, depositata il 20 luglio. La pubblica amministrazione è gravata, in ogni caso, dall’obbligo di vigilanza e di controllo della rete fognaria ai sensi dell’art. 2051 codice civile. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice di merito aveva condannato l’Ente locale e l’azienda che gestiva la rete fognaria a rifondere il danno a un privato cittadino subito a causa di un allagamento causato dal rigurgito della rete. Inoltre aveva accolto la domanda di manleva spiegata dalla Civica amministrazione nei confronti dell’azienda gestore a fronte della convenzione stipulata che, comunque, non poteva incidere sulla responsabilità ai sensi dell’art. 2051 codice civile. Il principio dell’autosufficienza del motivo. In primo luogo la Corte di legittimità ha escluso di poter esaminare il primo motivo di ricorso in quanto privo del carattere di autosufficienza. Ciò in quanto il ricorrente ha fatto riferimento alla convenzione versata in atti” senza specificare quando e da chi è stato prodotto il richiamato documento né dove il giudicante può rinvenire la menzionata convenzione. A dire del Supremo Collegio la parte non solo ha l’onere di indicare quando è stato prodotto il documento ma, altresì, di ritrascriverlo nel ricorso stesso. La responsabilità della pa sulla rete fognaria. La Corte, nonostante la declaratoria di inammissibilità del motivo, precisa ad abundantiam che è pacifico in giurisprudenza l’obbligo di vigilanza e di controllo della pa sulla rete fognaria comunale in relazione alla responsabilità da custodia ai sensi dell’art. 2051 codice civile. Anche il secondo motivo non può essere esaminato in quanto anche in tal caso è stato violato il principio di autosufficienza posto che il ricorrente non ha ritrascritto nel ricorso il passo dell’appello incidentale oggetto di censura. Di certo non può dirsi che la pronuncia oggetto di commento favorisca il principio di libertà della forma.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 maggio – 20 luglio 2016, numero 14839 Presidente Vivaldi – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. Avendo B.C. e C.S. convenuto, con atto di citazione notificato rispettivamente il 19 marzo 2004 e il 22 marzo 2004, il Comune di Alessano e Acquedotto Pugliese S.p.A. davanti al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase perché fossero condannati a risarcire loro i danni subiti nel novembre 2003 in un proprio immobile per allagamento da fuoriuscita di liquami dalla rete fognaria, ed essendosi entrambi i convenuti costituiti resistendo - il Comune in particolare eccependo il difetto di legittimazione passiva, per essere responsabile della manutenzione della rete fognaria solo Acquedotto Pugliese S.p.A. -, il Tribunale, con sentenza del 28 settembre 2009, accoglieva la domanda e dichiarava Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto responsabile esclusivo della manutenzione della rete fognaria, tenuto a manlevare il Comune. Avendo Acquedotto Pugliese S.p.A. proposto appello principale contro tale sentenza e avendo il Comune di Alessano proposto appello incidentale, mentre B.C. e C.S. si costituivano chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15 novembre 2012-7 gennaio 2013, accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo il quantum dei danni di B.C. e C.S. al cui risarcimento condannava solidalmente Acquedotto Pugliese e il Comune, e altresì accoglieva l’appello incidentale per l’effetto dichiarando Acquedotto Pugliese tenuto a manlevare il Comune dalle spese di lite del primo grado. 2. Ha presentato ricorso il Comune di Alessano, sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e del r.d.l. 2 agosto 1938 numero 14641, vizi motivazionali al riguardo e violazione di principi giurisprudenziali, il secondo adducendo omessa pronuncia sulle spese processuali tra il ricorrente e Acquedotto Pugliese S.p.A. con violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c Motivi della decisione 3. Il ricorso è infondato. 3.1.1 Il primo motivo adduce, in sostanza, che solo Acquedotto Pugliese è responsabile per un rapporto di gestione affidatogli dal ricorrente con convenzione dell’8 agosto 2002, in forza della quale sarebbe venuto meno il rapporto di custodia ex articolo 2051 del Comune rispetto alla rete fognaria, sulla quale quest’ultimo non avrebbe più alcun potere. Il giudice d’appello ha richiamato l’articolo 3 della suddetta convenzione per dedurne la responsabilità anche del Comune, ma l’articolo riguarderebbe solo una generica funzione di controllo sulla gestione dell’impianto effettuata dall’Acquedotto Pugliese e l’articolo 8 della convenzione prevederebbe una responsabilità del Comune solo per fatti non imputabili alla gestione . Sul piano motivazionale, poi, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo rappresentato dal non essere B.C. e C.S. soggetti estranei alle pattuizioni contenute nella convenzione , laddove questi invece erano stati edotti di essa dal Comune, che li aveva invitati a proporre ogni istanza ad Acquedotto Pugliese S.p.A. e per dimostrare ciò, con evidente inammissibile fattualità, il ricorrente richiama il contenuto di testimonianze. Infine, secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe violato il r.d.l. 1464/1938 e i conseguenti principi giurisprudenziali per cui, in forza di tale regio decreto, Acquedotto Pugliese sarebbe responsabile per legge, e quindi responsabile ex articolo 2051 c.c. 3.1.2 Per meglio comprendere il motivo - che, come si è visto, è di contenuto plurimo, per non dire affastellato - è il caso di richiamare in sintesi la motivazione della sentenza impugnata su questi profili. Premesso che l’appellante principale, cioè Acquedotto Pugliese, aveva, in subordine a una radicale riforma della sentenza di primo grado rigettante la domanda attorea, chiesto di dichiarare la responsabilità concorsuale degli attori e/o del Comune, e premesso altresì che il Comune come appellante incidentale aveva chiesto in primo luogo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, deve intendersi che, nella parte della motivazione in cui pagina 4s. la corte territoriale esamina il profilo della esclusiva responsabilità negata da Acquedotto Pugliese, essa implicitamente considera anche il primo motivo dell’appello incidentale del Comune. Rileva, in sintesi, il giudice d’appello che per la responsabilità di Acquedotto Pugliese deve richiamarsi l’articolo 5 della convenzione da questo sottoscritta con il Comune l’8 agosto 2002, che prevede la responsabilità del gestore per il buon funzionamento dei servizi e specifica che grava sul gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo . Ad avviso del giudice d’appello, peraltro, correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto la concorrente responsabilità del Comune , cui l’articolo 3 di tale convenzione attribuisce la funzione di controllo sull’impianto, quale suo proprietario e custode, e ciò dal momento che i terzi danneggiati sono soggetti estranei alle pattuizioni contenute nelle convenzione peraltro, in forza dell’articolo 5, è pure da condividere con il giudice di primo grado che il gestore è obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità connessa con i servizi . Dunque, la corte territoriale conferma la sentenza di primo grado sull’avere ritenuto corresponsabile il Comune con Acquedotto Pugliese nei confronti di B.C. e C.S. , che entrambi avevano citato, escludendo la corte ogni concorso di responsabilità degli stessi danneggiati. Come il giudice di primo grado, tuttavia, dichiara in sostanza il diritto alla completa rivalsa del Comune nei confronti di Acquedotto Pugliese, in forza della convenzione tra essi stipulata, che non poteva invece incidere sulla responsabilità ex articolo 2051 c.c. del Comune nei confronti di B.C. e C.S. in quanto soggetti estranei ad essa. 3.1.3 È il caso di rilevare con immediatezza l’inconsistenza dell’argomento del ricorrente per cui B.C. e C.S. non sarebbero stati estranei alla convenzione perché il Comune li aveva indirizzati a chiedere il risarcimento ad Acquedotto Pugliese, dato che una siffatta informazione, ovviamente, non coincide con l’inclusione dell’informato in un rapporto negoziale. Per quanto concerne, poi, la convenzione dell’8 agosto 2002, su di essa le argomentazioni del Comune sono inficiate da carenza di autosufficienza, in quanto viene definita versata in atti senza indicare con la necessaria specificità né quando e da chi fu prodotta, né dove ora si rinvenirebbe cfr. sull’autosufficienza del ricorso ex articolo 366, primo comma, numero 6 c.p.c. in caso di riferimento ad atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza, Cass. sez. 1, 19 agosto 2015 numero 16900 Cass. sez. 3, 9 aprile 2013 numero 8569 Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2012 numero 4220 Cass. sez. 3, ord. 23 marzo 2010 numero 6937 . E d’altronde non può ritenersi bastante a integrare l’autosufficienza del motivo la trascrizione dell’articolo 5 della convenzione, se non altro perché la corte territoriale, come si è visto, fonda il suo ragionamento pure sull’articolo 3 al quale fa riferimento poi anche il ricorrente per sostenere che il suo secondo comma non attiene alla funzione di controllo riconosciuta dalla corte territoriale, affermazione assertiva giacché il ricorrente non si premura di trascriverlo, esattamente come non trascrive il secondo comma dell’articolo 8 cui fa un ulteriore riferimento generico. 3.1.4 Infine, il ricorrente adduce la violazione, oltre che dell’articolo 2051 c.c. la cui violazione deriverebbe dalla convenzione di cui sopra, per quel che si comprende dai precedenti argomenti del motivo che negano la sussistenza del rapporto di custodia in forza di essa sul cui contenuto, però, come si è appena visto, il motivo non è autosufficiente , del r.d.l. 2 agosto 1938 numero 1464, richiamando giurisprudenza concernente tale normativa Cass. 23 dicembre 2003 numero 19773 e Cass. 16 aprile 1997 numero 3248 . Anche sotto questo aspetto il motivo non è autosufficiente, in quanto non indica - e non lo fa neppure nella descrizione del fatto e dello svolgimento del processo che costituisce la premessa del ricorso - quando avrebbe addotto la violazione della suddetta normativa prima del ricorso per cassazione, dovendosi poi al contrario rilevare che dalla sentenza impugnata emerge che sia in primo grado, sia in secondo grado il Comune aveva fondato il suo preteso difetto di legittimazione passiva esclusivamente sulla convenzione stipulata con Acquedotto Pugliese S.p.A. l’8 agosto 2002. E vi è di più. La normativa del 1938 invocata ora dal ricorrente è stata abrogata dall’articolo 8, primo comma, lettera e , d.lgs. 5 novembre 1999/141 - e cioè prima dell’evento di tracimazione del novembre 2003 da cui è insorta la presente causa, oltre che anteriormente alla convenzione dell’8 agosto 2002 -, decreto legislativo che ha trasformato l’Ente Autonomo per l’acquedotto pugliese in Acquedotto Pugliese S.p.A. affidando poi nuovamente alla S.p.A. all’articolo 2 - fino al 31 dicembre 2018 le finalità già attribuite all’ente dalla normativa riguardante l’ente stesso , tra le quali quello che era stato stabilito dall’articolo 1 del regio decreto, cioè la costruzione, il completamento e la gestione delle reti e degli impianti di fognatura, compresi gli allacciamenti degli edifici alla rete, negli abitati serviti dall’acquedotto pugliese . Non è dunque conformata in modo corretto la doglianza in esame, onde si ferma il suo vaglio al livello di inammissibilità, senza spazio per valutarne pertanto il merito meramente ad abundantiam , pertanto, si ricorda che più volte questa Suprema Corte ha riconosciuto comunque l’obbligo di vigilanza e di controllo della pubblica amministrazione sulla rete fognaria comunale in relazione alla responsabilità di custodia ex articolo 2051 c.c. Cass. sez. 1, 26 gennaio 1999 numero 674 Cass. sez. 3, 2 aprile 2004 numero 6515 Cass. sez. 19 marzo 2009 numero 6665 . Tutto il primo motivo, in conclusione, risulta infondato. 3.2 Il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sulle spese processuali tra il ricorrente e Acquedotto Pugliese S.p.A., con violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c Accogliendo l’appello incidentale del Comune, la corte territoriale l’avrebbe però frainteso, intendendolo attinente all’obbligo di garanzia del Comune nel suo rapporto con i danneggiati, e dunque evidenziandone la copertura delle spese di lite che il Comune avrebbe a questi dovuto rifondere. Così effettivamente si riscontra nella sentenza impugnata che, in motivazione, afferma che il Comune mediante l’appello incidentale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non estende il diritto di manleva del Comune alle spese di lite , mentre dalla lettura del testo contrattuale si evince che l’obbligo di garanzia è totale, sì da ricomprendere le spese di lite . E nel dispositivo capo b , in accoglimento dell’appello incidentale, la corte territoriale conseguentemente dichiara Acquedotto Pugliese S.p.A. tenuto a manlevare il Comune dal pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore di B. e C. . Che si tratti, però, di un fraintendimento il motivo in esame lo adduce in modo assertivo, ancora una volta senza adempiere al canone di autosufficienza. Viene affermato, infatti, che l’appello incidentale avrebbe riguardato la condanna alle spese di lite di Acquedotto Pugliese a favore del Comune ora ricorrente, senza però riportare alcun passo dell’appello incidentale che dimostri tale fraintendimento anche le sue precisate conclusioni come appellante incidentale davanti alla corte territoriale sono sul punto generiche e il ricorso su questo profilo del tutto generico è pure nella premessa pagina 3 . Ciò conduce alla inammissibilità del motivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto gli intimati non si sono costituiti. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non esservi luogo a decisione sulle spese del grado. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.