Decorso del termine per il ricorso non preceduto da istanza di proroga: effetto preclusivo?

Nei procedimenti d’impugnazione che si svolgono con rito camerale, il decorso del termine per la notifica del ricorso, non preceduto dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma solo la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine.

Così ha disposto la Suprema Corte con la pronuncia n. 14731, depositata il 19 luglio 2016. Il caso. La Corte d’appello di Genova aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza con cui il Tribunale di Chiavari, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dall’appellante con la convenuta, aveva confermato l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima, ponendo a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile, ed escludendo l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il coniuge, affermando che, nel dichiarare improcedibile l’appello, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei procedimenti d’impugnazione che si svolgono con rito camerale, il decorso del termine per la notifica del ricorso, non preceduto dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma solo la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine . Per la Suprema Corte il motivo deve essere accolto. Decorso del termine per la notifica del ricorso. Superato, quindi, il precedente orientamento applicato dalla Corte di merito, la quale aveva rilevato che il ricorso in appello, depositato in cancelleria entro l’anno della pubblicazione della sentenza di primo grado, non era stato notificato dall’appellata entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione pur dando atto che, su istanza dell’appellante, il Presidente aveva concesso un nuovo termine per la notifica, regolarmente rispettato dal ricorrente, ha ritenuto comunque che l’inosservanza del primo termine comportasse l’improcedibilità dell’impugnazione. Gli Ermellini, infatti, hanno confermato il più recente orientamento di legittimità, correttamente citato dal ricorrente, secondo cui nei procedimenti d’impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc Cass., n. 21111/2014 Cass., n. 19203/2014 . Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 aprile – 19 luglio 2016, n. 14731 Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino Fatto e Diritto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'ars. 380 bis cod. proc. civ. 1. - Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da F.A. avverso la sentenza emessa il 9 novembre 2012, con cui il Tribunale di Chiavari, dopo aver pronun ciato lo scioglimento del matrimonio contratto dall'appellante con S.C., aveva confermato l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, po nendo a carico del primo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, ed escludendo l'obbligo dell'A. di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne F. 2. - Avverso la predetta sentenza l'A. ha proposto ricorso per cassazio ne, affidato ad un solo motivo, al quale la C. ha resistito con controricorso. 3. - A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e degli arti. 737 e ss. cod proc. civ., affermando che, nel dichiarare improcedibile l'appello, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei procedimenti d'impugnazione che si svolgono con rito camerale il decorso del termine per la notifica del ricorso, non preceduto dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effet to preclusivo, ma solo la necessità di procedere alla, fissazione di un nuovo termi ne. 4. - Il motivo merita accoglimento. A fondamento della decisione, la Corte di merito ha infatti rilevato che il ri corso in appello, depositato in Cancelleria entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non era stato notificato all'appellata entro il termine in dicato nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione pur dando atto che, su istanza dell'appellante, il Presidente aveva concesso un nuovo termine per la notifica, regolarmente rispettata dal ricorrente, ha ritenuto che l'inosservanza del primo termine comportasse l'improcedibilità dell'impugnazione, osservando che, nonostante il carattere ordinatorio del termine, il decorso dello stesso, non pre ceduto dalla proposizione di un'istanza di proroga, determina la decadenza dall'attività processuale al cui compimento è finalizzato, Tale affermazione costituisce puntuale applicazione dell'orientamento giuri sprudenziale secondo cui, nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il de creto di fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservan za comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza cfr. Cass., Sez. I, 11 lu glio 2013, n. 17202 15 dicembre 2011, n. 27086 17 maggio 2010, n. 11992 . Il principio in esame, più volte ribadito in passato, risulta peraltro superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che, nei procedi menti d'impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve con siderarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelle ria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'u dienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del con traddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di proce dere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia co stituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 17 ottobre 2014, n. 21111 11 settembre 2014, n. 19203 Cass., Sez. VI, 22 luglio 2014, n. 16677 . Alla stregua di tale indirizzo, l'inosservanza del termine originariamente as segnato per la notificazione del ricorso non avrebbe potuto giustificare la dichia razione d'improcedibilità dell'impugnazione, ritualmente proposta entro il termi ne di cui all'art. 327 cod. proc, civ., l'intervenuta costituzione dell'appellata, a se guito della notifica effettuata dall'appellante entro il nuovo termine concesso dal Presidente, escludeva a sua volta la necessità di procedere alla. fissazione di un ulteriore termine, con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere esaminato nel merito, previa, se del caso, concessione di un rinvio dell'udienza, alfine di consentire all'appellata la predisposizione di un'adeguata difesa. . Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritie ne condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nel con troricorso, in cui la C. si limita ad insistere sulla correttezza della decisione impugnata, invocando l'orientamento giurisprudenziale dalla stessa applicato, sen za far valere ragioni tali da giustificarne la conferma. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, anche per la liquidazione delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati iden tificativi delle parti.