La revocazione della sentenza in Cassazione non è ammissibile per errore valutativo

Il fatto che la revocazione sia consentita anche avverso le ordinanze della S.C. stessa ex art 375, comma 1, c.p.c., non significa che l’errore di fatto, deducibile ex art. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c. non resti quello di percezione” del dato processuale da parte del giudice e non già l’errore valutativo o la falsa applicazione della norma processuale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14548/16, depositata il 15 luglio. Il caso. All’udienza fissata per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Rovigo, veniva dichiarato inammissibile il ricorso, in assenza del ricorrente, poiché non era stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, dopo aver constatato che il deposito non era intervenuto. Il ricorrente si rivolge dunque alla Corte di Cassazione per la revocazione dell’ordinanza. In particolare, egli lamenta errore di fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c. e chiede la revoca dell’ordinanza impugnata, stante l’irritualità e l’illegittimità della notifica dell’avviso di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio al difensore costituito effettuata presso la Cancelleria della S.C Infatti, era stato indicato per le comunicazioni, oltre al numero di fax, anche l’indirizzo PEC. La notifica, pur negativa all’indirizzo di studio, nel frattempo trasferito, recava anche l’indicazione del nuovo indirizzo e la cancelleria non aveva effettuato la notifica, come richiesto, a mezzo PEC, peraltro invece utilizzata per la comunicazione della successiva ordinanza. La notifica inesistente. Peraltro, il ricorrente sottolinea che dall’entrata in vigore degli artt. 125 e 366 c.p.c., la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo di cui agli artt. 125 per gli atti di parte e 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di PEC comunicato al proprio ordine – come anche affermato da Cass. Civ. ordinanza n. 6752/13 . Il ricorrente cita anche Cass. n. 22329/11 , con cui la Corte ha stabilito che la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato nel giudizio, che abbia avuto esito negativo per irreperibilità del procuratore perché trasferitosi, è inesistente , ben potendosi reperire i nuovo indirizzo anche online. Lamenta infine il ricorrente che la mancata regolare notifica dell’avviso di udienza ha determinato una violazione del diritto di difesa, non essendo stato possibile depositare gli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuate, circostanza posta a fondamento della dichiarata inammissibilità del ricorso. Errore percettivo o valutativo? Innanzitutto, la Corte ricorda che il fatto che la revocazione sia consentita anche avverso le ordinanze della S.C. stessa ex art 375, comma 1, c.p.c., non significa che l’errore di fatto, deducibile ex art. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c. non resti quello di percezione” del dato processuale da parte del giudice e non già l’errore valutativo o la falsa applicazione della norma processuale. L’errore che il ricorrente intende far valere non è quello percettivo – ossia una mera svista – ma un errore applicativo della norma processuale pur non avendo ritenuto rilevante la attivazione da parte della cancelleria della comunicazione dell’avviso di udienza a mezzo posta elettronica, il cui indirizzo figurava accanto al numero di fax. L’errore non è dunque di tipo percettivo di un dato documentale contenuto nell’originario ricorso, ma è proprio una falsa applicazione dell’art. 82 R.D. n. 37/34, che consente la comunicazione al difensore in cancelleria solo in via residuale. Proprio l’ordinanza 6752/13, peraltro, conferma che si tratta di falsa applicazione di norma processuale, e non di una mera svista. Per questi motivi, il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 aprile – 15 luglio 2016, n. 14548 Presidente Petitti – Relatore Parziale Ritenuto in fatto 1. I1 ricorrente premette in fatto che in data 13.09.2014 [-.-i proponeva ricorso per cassacione avverso la sentenza n. 235/ 13 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Rovigo, in data 17.05.2013, depositata in pari data, non notificata. Formato il fascicolo d'ufficio, rubricato al N. 815/ 14 R. G. avanti la S. C., Sezione Sesta Civile - 2, il Presidente [ ] con decreto del 03.10.2014 fissava per il giorno 13.11.2014, ore 11 00, l'adunanza della suindicata Corte in Camera di Consiglio, mandando alla Cancelleria per gli incombenti di rito ex art. 380-bis c p. c. L a Cancelleria - predisposto per tale adempimento il Mod. M2 datato 03.10.2014 riportante in calce 'All’Avvocato B.F VIA Fabretti 8 ROMA FAX 0644291613 e MAIL f.b.@ordineavvocatiroma.org - notificava il decreto di fissazione della suindicata udienza in data 08.10.2014, la cui relata sottoscritta dall'U date Giudiziario Dott. F. G. ne evidenziava l'esito negativo anzi non potuto notificare in quanto da it formazioni assunte risulta trasferito in Roma V 7A A. B., e, con successiva notificazione, in data 15.10.2014, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, stante l'esito negativo del tentativo di comunicazione a mezzo fax l'utente ruzzolo non risponde -fax disconnesso - stadio legale trasferito . 2. Precisa il ricorrente che all'udienza fissata, in sua assenza il Collegio dichiarava inammissibile il ricorso, condividendo la relazione che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso ove non depositato l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, dopo aver constatato che il deposito non era intervenuto. 3. Lamenta il ricorrente che sussiste nel caso di specie errore di fatto ai sensi del combinato disposto di erri agli arti. 391 bis e 395, n. 4, c. p. c. e chiede quindi disporsi la revoca dell'ordinanza impugnata, stante l'irritualità e l'illegittimità della notifica dell'avviso di fissazione adunanza in Camera di Consiglio al difensore costituito effettuata presso la Cancelleria della Suprema Corte'. 3.1 - Osserva che era stato indicato - per le comunicazioni - oltre al numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata pec . La notifica, pur negativa all'indirizzo di studio, nel frattempo trasferito, recava anche l'indicazione del nuovo indirizzo. La cancelleria non aveva effettuato la notifica, come richiesto, a mezzo pec, peraltro invece utilizzata per la comunicazione della successiva ordinanza. Osserva che dalla data di entrata in vigore delle modiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'ari 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel imitato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'ari. 82 del r. d n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'ari. 125 cod. proc civ. per gli atti diparte e dall'ari. 366 cod proc. civ. specificatamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine . In tal senso anche recenti arresti della Corte di cassazione Cass. Civ., VI Sci., ordinanza 18.03.2013, n. 6752, nonché Cass. SU n. 10143 del 20.06.2012, che ha affermato il principio di diritto in base al quale nel mutato contesto normativo, che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di erri all'art. 82 per gli avvocati . consegue la domiciliazione ex leggi presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c .p. c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine . . Osserva ancora che altri arresti della Corte hanno affermato che la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato nel giudizio che abbia avuto esito negativo per irreperibilità del procuratore perché trasferitosi, è inesistente Cass. 2011 n. 22329, Cass. 2010 n. 7358, Cass. 2007 n. 14487 , ben potendosi reperire il nuovo indirizzo anche on-line. Osserva infine il ricorrente che la mancata regolare notifica dell'avviso di udienza ha determinato una violazione del diritto di difesa, non essendo stato possibile depositare gli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuate, circostanza questa posta a fondamento della dichiarata inammissibilità del ricorso. 4. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 - Occorre osservare, in primo luogo, che il fatto che la revocazione sia consentita anche avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ex art. 375, primo comma, c.p.c. non significa che l'errore di fatto, deducibile ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. non resti quello di percezione del dato processuale da parte del giudice e non già l'errore valutativo errore di giudizio o la falsa applicazione della norma processuale. 1.2 - Nel caso di specie, la Corte con l'ordinanza n. 2035/15, oggetto di revocazione, non ha affatto sostenuto che il ricorrente non avesse indicato l'indirizzo di posta elettronica, ma ha solo indicato il numero di fax risultato disattivato . L'errore che l'istante in revocazione prospetta essere stato commesso dalla Corte di cassazione non è quello percettivo dovuto cioè a mera svista , ma un errore applicativo della norma processuale, per non aver ritenuto rilevante la attivazione, da parte della cancelleria, della comunicazione dell'avviso di udienza A mezzo della posta elettronica, il cui indirizzo figurava espressamente accanto al numero di fax. Non si tratta di errore percettivo di un dato documentalmente contenuto nell'originario ricorso ma della falsa applicazione dell'art. 82 del R. D. 37/1934, che consente la comunicazione al difensore in cancelleria solo in via residuale allorquando cioè il predetto difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine professionale. Del resto, proprio l'ordinanza della Corte di cassazione 6752/13 che l'istante in revocazione richiama tra le altre , conferma che si tratta di falsa applicazione di norma processuale art. 366 c.p.c. come modificato dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011 e non di un errore di fatto revocatorio, ossia di una mera svista, di un errore di percezione del dato presente nell'atto di gravame. 1.4 - Resta assorbito ogni altro profilo. 2. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.T.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.