In tema di mantenimento dei figli è irrilevante che il costo della vita in Colombia sia più basso di quello italiano

L’accertamento del quantum dovuto in restituzione trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per l’intero sostenuto le spese in entrambi i casi, detto accertamento non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

Quanto sopra è stato ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 14417 pubblicata il 14 luglio 2016 in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e conseguente diritto di regresso nei confronti del genitore da parte dell’altro che ha da solo provveduto al mantenimento dei figli minori prima della pronuncia giudiziale. Il caso. Sia in primo sia in secondo grado, i giudici di merito – dichiarata la paternità giudiziale – avevano condannato il dichiarato padre al pagamento di una somma di oltre €40.000,00 in favore della madre in virtù del diritto di quest’ultima al rimborso delle spese sostenute dalla nascita dei due figli sino alla proposizione del ricorso. Il costo della vita. Secondo il padre, però, i giudici di merito non hanno considerato che i due figli gemelli erano stati dalla madre affidati alla sua famiglia d’origine in Colombia dove il costo della vita è più basso di quello italiano. Così, secondo il ricorrente il Cassazione, vi è stata un’erronea quantificazione dell’ammontare del credito vantato dalla madre non essendo stato calibrato all’effettivo costo della vita nel luogo dove i minori vivevano. Rilevano le spese effettivamente sostenute. Ma i giudici di legittimità affermano che ciò che rileva sono le spese effettivamente sostenute per il mantenimento dal genitore che agisce in regresso da rapportare anche alle capacità economiche del ricorrente obbligato, essendo del tutto irrilevante che tali esborsi, per ragioni inerenti al collocamento geografico dei figli, hanno consentito a questi ultimi di godere di un tenore di vita più elevato rispetto a quello che, con le stesse somma, avrebbero potuto godere in Italia. Obbligo di mantenimento e status genitoriale. La Corte di Cassazione conferma che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento implicando per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima , incluso quello di mantenimento. Tale obbligazione è strettamente collegata al solo fatto di esser genitore e inizia a decorrere dalla nascita del figlio. Conseguentemente, l’altro genitore che nel frattempo si è fatto carico dell’integrale mantenimento dei figli anche per la quota di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato ha diritto di regresso per la corrispondente quota.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 16 maggio – 14 luglio 2016, n. 14417 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi Fatto e diritto La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9602/14 proposto da G.A. nei confronti di N.B.R. il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis cpc la relazione che segue Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. osserva quanto segue. G.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso la sentenza n. 659/2013 resa dalla Corte d’Appello di Ancona che aveva respinto la sua precedente impugnazione avverso la sentenza n. 903/2012 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la sua soccombenza al pagamento della somma di 41.440,00 in favore della N. in ragione del diritto da lei vantato a titolo di rimborso delle spese sopportate dalla nascita dei figli gemelli, in data 11 novembre 1993 sino alla proposizione del ricorso per la dichiarazione della paternità, in data 6 marzo 2006. La N. aveva affidato i due figli comuni con il G. alla sua famiglia d’origine in . Secondo il ricorrente la Corte d’Appello ed ancor prima il tribunale, avrebbe determinato un’erronea quantificazione dell’ammontare del credito vantato dalla sig.ra N.B.R. senza calibrarlo all’effettivo costo della vita in Colombia più basso di quello italiano. Osserva la Corte che il giudice di seconde cure ha rilevato l’infondatezza dell’impugnazione principale sul presupposto che le valutazioni del Giudice di prime cure fossero esatte avendo opportunamente dato rilievo alle spese effettivamente sostenute per il mantenimento, da rapportare anche alle capacità economiche del ricorrente, pur se le stesse hanno consentito, per ragioni inerenti al loro collocamento geografico ai figli un più elevato tenore di vita rispetto a quello, che con le stesse somme, avrebbero potuto godere in Italia. Tale motivazione che ha tenuto conto delle risultanze acquisite nel corso di giudizio appare conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell’art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ. , ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali Cass. 15756/06 Cass. 4 novembre 2010 n. 22506 Cass. 26653/11 . In particolare, per quanto concerne l’accertamento del quantum dovuto in restituzione, questo, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ho per l’intero sostenuto le spese e che in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori Cass. 4 novembre 2010 n. 22506 . Tale valutazione è stata correttamente effettuata dalla Corte d’appello con valutazione che non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità. In ogni caso le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio. PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma 7.03.2016. Il Cons. relatore . Considerato che le parti non hanno depositato memorie che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02.