Proroga del trattenimento dello straniero in un C.I.E.: a chi spetta la competenza?

In tema di immigrazione, è competente il Tribunale, in composizione monocratica, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, e non il Giudice di Pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l'impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest'ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell'art. 2, lett. c e d , della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione ordinanza n. 14415/16 depositata il 14 luglio ha ribadito il proprio costante orientamento in materia di immigrazione e di competenza a decidere, in particolari circostanze, sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione. Il caso. Il Giudice di Pace convalidava il provvedimento del Questore di Roma di proroga del trattenimento nel C.I.E. Centro di Identificazione ed Espulsione , rigettando un’eccezione di incompetenza a favore del Tribunale, sollevata ex art. 2 d.lgs. n. 25/2008 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato , in relazione alla presentazione di richiesta di protezione internazionale e alla non intervenuta decorrenza del termine per la proposizione di ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008 avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale notificato il 1 giugno 2015. Ha rilevato a tale proposito il Giudice di Pace che il procedimento relativo alla protezione internazionale aveva impedito di fatto lo svolgimento delle procedure relative alla identificazione. Il ricorso per cassazione. Seguiva ricorso per cassazione, sostenendo l’interessato la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 25/2008 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Tale norma, rubricata Casi di trattenimento , è stata peraltro abrogata dall'art. 25, comma 1, lett. p , d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale . La Suprema Corte condivide la censura del ricorrente la competenza spettava al Tribunale e non al Giudice di Pace. Gli Ermellini definiscono costante la propria giurisprudenza secondo cui è competente il Tribunale, in composizione monocratica, ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 25/08, e non il Giudice di Pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l'impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest'ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell'art. 2, lett. c e d , direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. La decisione nel merito della Suprema Corte. Su queste basi il ricorso è stato accolto con pronuncia nel merito di annullamento del provvedimento di trattenimento nel C.I.E. e conseguente condanna del Ministero dell'Interno alle spese del giudizio di merito e di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 maggio – 14 luglio 2016, n. 14415 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Il Giudice di pace di Roma ha convalidato, in data 5 giugno 2015, il provvedimento, emesso dal Questore di Roma, di proroga del trattenimento nel C.I.E. di Roma - Ponte Galeria di N.P.O Il Giudice di pace ha respinto l'eccezione di Incompetenza a favore del Tribunale sollevata, nell'udienza di convalida, dall'O., ex art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 25/2008, in relazione alla sua presentazione di richiesta di protezione internazionale e alla non intervenuta decorrenza del termine per la proposizione di ricorso ex art. 35 del d.lgs. n. 25/200 $ avverso il provvedimento dí diniego della Commissione territoriale notificato il 1 giugno 2015. Ha rilevato a tale proposito il Giudice di pace che il procedimento relativo alla protezione internazionale ha impedito di fatto lo svolgimento delle procedure relative alla identificazione. 2. O. N. P. ricorre pertanto per Cassazione con un unico motivo di impugnazione ritenendo violata la disposizione di cui all'art. 21 del d.lgs n. 25/2008 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che 3. Il ricorso è fondato in base alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale è competente il tribunale, in composizione monocratica, ex art. 21, comma. 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l'impugnazione del diniego di protezione internazionale resa dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest'ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell'art. 2, lett. C e d , della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Cass. civ. sezione VI-1 n. 19336 del 29 settembre 2015, n. 13536 del 13 giugno 2014, n. 5401 del 9 aprile 2014 . 4. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per 1'accoglimento del ricorso. La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con pronuncia nel merito di annullamento del provvedimento di trattenimento nel C.I.E. e condanna del Ministero dell'Interno alle spese del giudizio di merito e di cassazione, con distrazione a favore della procuratrice antistataria. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato di convalida del trattenimento nel C.I.E. Condanna il Ministero dell'Interno alla spese del giudizio di merito, liquidate in 1.200 euro, di cui 100 per spese e del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 giuro, di cui 100 giuro per spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.