Spese processuali dei giudizi di opposizione: quando il giudice può disporre la compensazione

Ai sensi dell’art. 23, comma 11, ultima parte, l. n. 689/81, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113, comma 2, c.p.c. bisognerà dunque applicarsi il comma 1 dell’art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Inoltre, il Tribunale deve accertare a quale titolo il professionista partecipi al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ha invece diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14345/16, depositata il 13 luglio. Il caso. Il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso presentato dall’avvocato ingiunto avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento disposta per violazione dell’art. 7, comma 1, Codice della strada, annullando la sanzione amministrativa e compensando le spese di giudizio. Avverso la sentenza proponeva poi appello lo stesso ricorrente, sull’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione, con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello e compensava le spese, sostenendo che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la compensazione delle spese laddove affermava che sussistono gravi motivi stante la gratuità del rito senza obbligo di patrocinio legale per compensare tra le parti le spese del giudizio . Lo stesso appellante ricorreva infine per la cassazione della sentenza. L’assenza dei caratteri di gravità ed eccezionalità. Il ricorrente con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 91 e 92 c.p.c., 23 l. n. 689/81 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi del fatto che il Tribunale abbia confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e abbia compensato le spese del giudizio di appello. Secondo il ricorrente, le peculiarità del rito dell’opposizione a sanzione amministrativa non giustificherebbero ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la disposta compensazione, in quanto carenti i caratteri della gravità ed eccezionalità. Piuttosto – giusta la norma di cui all’art. 23, comma 11, l. n. 689/81 - l’opposizione a sanzione amministrativa dovrebbe essere decisa secondo diritto e ciò costituirebbe una valida ragione per la corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c La decisione sulle spese nei giudizi di opposizione. La Corte ritiene fondato il motivo, e giustifica la sua decisione richiamando innanzitutto un orientamento consolidato della Corte stessa. L’obbligo del giudice di indicare esplicitamente, ex art. 92, comma 2, c.p.c. – nel testo ratione temporis applicabile, post modifica apportata dalla l. n. 69/09 –, gli altri giusti motivi comportanti la compensazione totale o parziale delle spese può ritenersi assolto soltanto con l’indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia, e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, infine, alla limitata attività di difesa svolta. L’art. 91, comma 4, c.p.c. dispone che nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, le spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda e l’art. 82, comma 2, c.p.c. davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100 . La disposizione di cui all’art. 91, comma 4, c.p.c. si riferisce dunque alle controversie che, per ragioni di valore, son attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l’art. 113, comma 2, c.p.c. per cui il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro[] . Chiarito dunque l’ambito di applicazione dell’art. 91, comma 4, c.p.c. non può che rilevarsi che, ex art. 23, comma 11, ultima parte, l. n. 689/81, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113, comma 2, c.p.c. . Nel caso in esame, dunque, non si applicherà l’art. 91, comma 4, c.p.c., bensì il primo comma dello stesso articolo, secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. La domanda di liquidazione da parte dell’avvocato. Infine, la Corte chiarisce che, essendosi avvalso del potere di cui all’art. 86 c.p.c. proponendo opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare a quale titolo il professionista avesse partecipato al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ha invece diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile – 2, sentenza 11 aprile – 13 luglio 2016, n. 14345 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Svolgimento del processo Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza pubblicata in data 8 agosto 2013, accoglieva il ricorso presentato dall'avv. A.V., avverso l'ordinanza ingiunzione, notificata il 10 dicembre 2009, con la quale confermando il verbale di accertamento, veniva intimato allo stesso il pagamento di €. 175,30 per violazione dell'articolo 711 del CdS circolava nella corsia di area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici , annullava la sanzione amministrativa e compensava le spese di giudizio. Avverso tale sentenza, veniva proposto appello da V.A. sulla base di un unico motivo nella specie attinente all'asserita violazione e falsa applicazione d egli artt. 91 e 92 cpc. con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Si è costituita Roma Capitale instando per il rigetto del gravame. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 24580 del 2014 rigettava l'appello e compensava le spese. Secondo il Tribunale la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la compensazione delle spese laddove affermava che sussistono gravi motivi stante la gratuità del rito senza obbligo di patrocinio legale per compensare tra le parti le spese del giudizio . La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall'avv. A.V. per un motivo. Roma Capitale e UTG Prefettura di Roma, intimati, ln questa fase non hanno svolto attività giudiziale. Motivi della decisione 1.= Con l'unico motivo di ricorso V.A. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 91 e 92 cpc., 23 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 cpc. dolendosi del fatto che il Tribunale abbia confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e che abbia compensato le spese del giudizio di appello. Secondo il ricorrente, la peculiarità del rito dell'opposizione a sanzione amministrativa, indicata dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale, quale ragione della compensazione, non avrebbe né i caratteri della gravità, né quelli dell'eccezionalità per giustificare ai sensi dell'articolo 92 cpc. la disposta compensazione. Piuttosto, giusta la norma di cui all'articolo 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, l'opposizione a sanzione amministrativa dovrebbe essere decisa secondo diritto e ciò costituirebbe una valida ragione per la difesa tecnica e, conseguentemente, per la corretta applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. 1.1.= Il motivo è fondato. Va chiarito che l'obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall'articolo 92 cpc, comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009 nella specie ratione temporis applicabile , gli altri giusti motivi diversi dalla reciproca soccombenza comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto, soltanto con l'indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia,e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta tra le altre Cass. nn 26897/11, 15413/11 . 1.2.= A sua volta, come è stato già detto da questa Corte Cass. 9556 del 2014 l'articolo 91 cod. proc. civ., comma 4, dispone che nelle cause previste dall'articolo 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda . Ai sensi dell'articolo 82 cod. proc. civ., comma 1, davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100 . Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'articolo 91 cod. proc. civ., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'articolo 113 cod. proc. clv., comma 2, a norma del quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 cod, civ. . Chiarito, dunque, l'ambito di applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., comma 4, non può non rilevarsi che, ai sensi dell'articolo 23, undicesimo comma, ultima parte, della L. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado nel 2009, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113 cod. proc. civ., comma 2 . Nel caso in esame, pertanto, non va applicato il quarto comma dell'articolo 91 cpc., ma il primo comma dello stesso articolo, secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 1.3.= Va, infine, chiarito che, avendo l'avv. A.V. proposto opposizione avvalendosi del potere di cui all'articolo 86 cpc., il Tribunale avrebbe dovuto accertare a quale titolo il professionista avesse partecipato al processo, poiché a prescindere dal profilo fiscale , mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di se medesimo ex articolo 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. Il ricorso, dunque va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.