Domanda differenze retributive relative ad un unico rapporto di lavoro: la giurisdizione è del giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario, anche per il periodo anteriore a tale data.

La Corte di Cassazione, a sezioni Unite Civili, con sentenza n. 13573/16, depositata in cancelleria il 4 luglio, ha deciso quanto segue. Il caso. Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda proposta dal ricorrente in qualità di dipendente del Comune di Terracina, al fine di ottenere la condanna del Comune stesso al pagamento delle differenze retributive che gli spettavano per essere stato incaricato e aver svolto, dal 1990 al 2001, funzioni di dirigente del Servizio Contabilità, superiori a quelle proprie dell’ottava qualifica professionale in cui era inquadrato. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello sia il Comune – deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 – sia, in via incidentale, il ricorrente, dolendosi della omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla condanna del Comune al pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento di entrambe le suddette censure, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 e ha rideterminato la somma dovuta al Comune di Terracina all’ex dipendente, limitatamente al periodo 1 luglio 1998 – 30 settembre 2003. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ex dipendente. Poiché il ricorrente principale nel primo motivo ha censurato la statuizione con la quale la Corte d’appello aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo sopra indicato, sul caso decide la Corte a sezioni Unite, rilevato che si tratta di questioni di giurisdizione. Difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il primo motivo, con il quale si contesta la statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che dovesse essere accolto il motivo d’appello del Comune di Terracina riguardante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, è fondato. Secondo un principio più volte affermato dalle sezioni Unite in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici di versi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia . Riguardando il presente giudizio, dunque, la domanda di differenze retributive relative ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, in ragione del principio sopra indicato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria del 20 settembre 2001 fino all’effettivo soddisfo. Questo motivo è invece inammissibile. Infatti, mentre ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti maturati entro il 31 dicembre 1994 è applicabile la regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, per i crediti relativi a periodi successivi non vige più tale regola e la rivalutazione monetaria deve essere chiesta con apposita domanda. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in rifermento all’intera durata del rapporto. La Suprema Corte ritiene invece inammissibile il secondo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 giugno – 4 luglio 2016, n. 13573 Presidente Rordorf – Relatore Tria Esposizione del fatto 1. Con sentenza n. 164/2002 il Tribunale di Latina accolse la domanda proposta da M.P. , in qualità di dipendente del Comune di Terracina, al fine di ottenere la condanna del Comune stesso al pagamento delle differenze retributive spettantegli per essere stato incaricato e avere svolto, dal 1990 al 2001, funzioni di dirigente del Servizio Contabilità, superiori a quelle proprie della ottava qualifica professionale in cui era inquadrato. 2. Avverso la suddetta sentenza proposero appello sia il Comune - deducendo, fra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 sia, in via incidentale, il M. , dolendosi della omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla condanna del Comune al pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo. 3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 18 settembre 2012, in accoglimento di entrambe le suddette censure, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 ed ha rideterminato la somma dovuta dal Comune di Terracina all’ex dipendente, limitatamente al periodo 1 luglio 1998-30 settembre 2003 recte 20 settembre 2001 , con inclusione degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo. 4. Avverso tale sentenza M.P. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, affidato a due motivi. Il Comune resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale per due motivi, contestando la quantificazione delle somme al cui pagamento è stato condannato. 5. Poiché il ricorrente principale nel primo motivo ha censurato la statuizione con la quale la Corte d’appello ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998, la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza 4 marzo 2016 n. 4297, rilevato che ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ. sulle questioni di giurisdizione la Corte si pronuncia a Sezioni Unite, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. 7. Il Primo Presidente ha disposto in conformità. Ragioni della decisione I - Sintesi delle censure. 1. Il ricorso principale è articolato in due motivi. 1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contestando la statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dovesse essere accolto il motivo di appello del Comune di Terracina riguardante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria dal 20 settembre 2001 fino all’effettivo soddisfo. 2. Anche il ricorso incidentale è articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., a causa del prospettato contrasto riscontrabile tra motivazione e dispositivo, o meglio, all’interno dello stesso dispositivo della sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello - dopo l’esclusione della giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 - nel dispositivo condannato il Comune di Terracina al pagamento a titolo di differenze retributive di una somma di denaro - di cui neppure sono state esplicitate le modalità di calcolo - assolutamente esorbitante rispetto all’intero periodo di tempo dedotto in giudizio e che non trova corrispondenza nella CTU contabile disposta in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nuovo testo , l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale, omettendo un attento esame delle risultanze contabili della CTU espletata in primo grado, condannato il Comune di Terracina al pagamento di una somma di denaro che non trova alcun riscontro in tali risultanze. II - Esame delle censure. 3. Il primo motivo del ricorso principale è da accogliere. 4. Come è stato ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite e va qui ribadito, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia v. Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183 Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520 Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonché Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726 Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918 Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459 Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074 . 5. La Corte d’appello di Roma - aderendo dichiaratamente al precedente orientamento di questa Corte, superato con l’affermazione del suindicato orientamento - ha ritenuto che si dovesse applicare il criterio del frazionamento della giurisdizione incentrato sulla data della privatizzazione del rapporto di lavoro, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione nella parte in cui la pretesa azionata dalla ricorrente si riferiva ad un periodo del rapporto di impiego fino al 30 giugno 1998. Viceversa, riguardando il presente giudizio la domanda di differenze retributive relative ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, in ragione del nuovo corso giurisprudenziale e del principio di diritto sopra enunciato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al 30 giugno 1998. 6. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. 6.1. In proposito, deve preliminarmente rilevarsi che, per consolidato indirizzo di questa Corte, con riferimento alle somme corrisposte in ritardo al lavoratore, sulla base dell’art. 429 cod. proc. civ., alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria viene riconosciuta la funzione adeguatrice del credito, nel senso che tali accessori sono configurati come elementi essenziali del credito principale che concorrono ad esprimerne l’esatta entità al momento della liquidazione, avendo natura di componenti necessarie del credito originario, come tali destinate ad entrare nel patrimonio del lavoratore indipendentemente dall’effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto vedi, per tutte Cass. SU 25 luglio 2002, n. 10955 Cass. SU 29 gennaio 2001, n. 38 Cass. 19 maggio 2015, n. 19025 . 6.2. Va tuttavia precisato che, con riguardo ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici diversamente da quanto accade per i lavoratori privati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoga disposizione prima prevista anche per tali ultimi lavoratori , per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, in caso di ritardato pagamento dei crediti - di cui sia maturato il diritto alla percezione dopo il 31 dicembre 1994 - gli accessori sono devono essere corrisposti nella misura prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, sicché l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare per la diminuzione del suo credito vedi, per tutte Cass. SU 7 luglio 2010, n. 16036 Cass. SU 25 marzo 2010, n. 7158 Cass. SU 17 luglio 2008, n. 19596 . Deve anche essere ricordato che tale differenza di disciplina in materia di conseguenze del ritardo nella corresponsione dei crediti di lavoro - rispettivamente prevista per le due suindicate categorie di lavoratori, in seguito alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, cit. - è stata ritenuta dalla stessa Corte costituzionale sentenza n. 82 del 2003 non in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., per la principale ragione secondo cui, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento. Infatti - ha sottolineato il Giudice delle leggi - a tale tipo di configurazione dell’agire della PA anche come datore di lavoro è estranea ogni logica speculativa, mentre la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 459 del 2000 cit. del divieto di cumulo automatico di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, è stata proprio quella di predisporre delle remore all’inadempimento del datore di lavoro privato attraverso la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale da questi indebitamente conseguito per effetto del ritardo. 6.3. Ne deriva che, mentre ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti maturati entro il 31 dicembre 1994 è applicabile la regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria tra loro cumulabili entro la suddetta data , per i crediti relativi a periodi successivi non vige più tale regola e la rivalutazione monetaria deve essere chiesta con apposita domanda, nel rispetto della suindicata normativa vedi, per tutte Cass. 25 febbraio 1994, n. 1925 . 7. Nel presente giudizio si discute di crediti di lavoro pubblico maturati in un arco temporale compreso tra il 1990 e il 2001, pertanto la regola del cumulo automatico è applicabile - salva l’eventuale formazione di un giudicato interno sul punto - soltanto per i crediti retributivi maturati entro il 31 dicembre 1994, mentre a quelli maturati nel periodo successivo si applica l’art. 22, comma 36, cit. Poiché, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale si è pronunciata soltanto con riguardo ai crediti relativi al periodo compreso tra il giorno 1 luglio 1998 e il 20 settembre 2001, il ricorrente avrebbe dovuto formulare la censura di omessa pronuncia - sulla domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria dal 20 settembre 2001 fino all’effettivo soddisfo nel rispetto del doppio onere di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di dare a questa Corte modo di verificare contenuto e limiti della domanda proposta sul punto e, in particolare, di controllare che si sia trattato di una domanda conforme alla suindicata specifica disciplina. 8. Nella specie, dai brani degli atti processuali riprodotti nel ricorso principale non risulta che l’interessato abbia proposto una tempestiva domanda specificamente diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria per il periodo di riferimento, in conformità con quanto stabilito dall’art. 22, comma 36, della n. 724 del 1994, per l’ipotesi di ritardato pagamento dei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui si tratta nel presente giudizio. Di qui l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale. 9. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale consegue l’assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale, che consente alle parti di confrontarsi in sede di giudizio rinvio - nel rispetto dei principi che disciplinano tale giudizio e del suo carattere chiuso – su tutte le questioni ivi affrontate, con riferimento all’intera durata del rapporto. III – Conclusioni. 10. In sintesi - in accoglimento del primo motivo del ricorso principale - va definitivamente dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, in riferimento all’intera durata del rapporto, ivi compreso il periodo anteriore al giorno 1 luglio 1998. Il secondo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. 11. La impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia . P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo di tale ricorso assorbito il ricorso incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto antecedente il giorno 1 luglio 1998. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.