Se il Giudice sbaglia nell’interpretare una norma è corretta la compensazione delle spese del giudizio

Se il capo della sentenza riformato è dovuto a un errore interpretativo del Magistrato e la parte è rimasta contumace è corretta la decisione di compensare le spese di lite.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13494/16, depositata il 30 giugno. L’art. 92, secondo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali motivi, costituisce una norma elastica da specificare, in via interpretativa, da parte del Giudice di merito con giudizio censurabile in sede di legittimità. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione aveva accolto l’opposizione agli atti ritenendo errata la mancata distrazione delle spese a favore del difensore compensando le spese di lite per la carenza di qualsivoglia responsabilità per l’emissione del provvedimento contestato in capo agli opposti peraltro rimasti contumaci. La compensazione delle spese di lite. A dire del Supremo Collegio l’articolo 92, secondo comma, codice di rito, nella parte in cui consente al Magistrato di merito, la possibilità di compensare le spese fra le parti in deroga al principio della soccombenza è una norma elastica suscettibile di interpretazione. Difatti è compito del Giudice adeguarla al contesto storico-sociale o a particolari situazioni di fatto non esattamente determinabili a priori. In ogni caso resta inteso che tale giudizio è sempre censurabile in sede di legittimità. Se l’errore è del Giudice? Nel caso in esame la Corte ha ritenuto corretta la compensazione delle spese in quanto la riforma del capo della decisione era relativo alla errata interpretazione di una norma imputabile esclusivamente al Giudice e, di conseguenza, nulla può essere imputato agli opposti rimasti financo contumaci.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 19 maggio – 30 giugno 2016, numero 13494 Presidente Armano – Relatore Barreca Premesso in fatto E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. F.A. nei confronti dell'INPS, della Banca INTESA SAN PAOLO e della sig.ra C.L., avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Salerno in data 07/11/09 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi numero 4417/08 R.G.E. Il Tribunale ha ritenuto errata la mancata distrazione in favore del difensore avv. Amato, da parte del Giudice dell'esecuzione, di spese e competenze della procedura esecutiva. Ha perciò accolto il corrispondente motivo di opposizione dell'opponente avv. Amato ed ha dichiarato illegittima l'ordinanza di assegnazione ha invece dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di opposizione, ritenendo la carenza di qualsivoglia responsabilità per l'emissione del provvedimento contestato in capo agli opposti, per di più rimasti contumaci. Il ricorso per Cassazione è svolto con tre motivi. Il resistente INPS si difende con controricorso. 1.- Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. Il ricorrente, al fine di censurare la statuizione di irripetibilità delle spese di lite, assume che l'articolo 92, primo comma, c.p.c. consente di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vincitrice solo se eccessive o superflue, mentre ciò non sarebbe nel caso di specie. 1.1.- Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, Questa è evidentemente basata sull'articolo 92, comma secondo, c.p.c., soltanto che il giudice ha fatto ricorso al concetto di irripetibilità piuttosto che a quello di compensazione, per la mancata costituzione in giudizio delle parti soccombenti. 2.- Col secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell'ari. 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c. , nonché violazione dell'articolo 112 c.p.c. e nullità della sentenza. 2.1.- Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. Non vi è affatto omessa pronuncia sul regolamento delle spese poiché, come detto, queste sono state regolate mediante compensazione, lasciando quindi a carico della parte, pur vittoriosa, le spese anticipate. 2.2.- Non vi è violazione del principio della soccombenza espresso dall'articolo 91 cod. proc. civ., poiché questa si ha soltanto qualora la parte vittoriosa sia condannata a rimborsare le spese della parte soccombente, non anche quando il giudice addivenga ad una decisione di compensazione -che, per definizione, presuppone che la parte le cui spese vengono compensate sia quella infine vittoriosa, in tutto o in parte. Il secondo motivo va perciò rigettato. 3.- Con il terzo ed ultimo motivo. è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 vecchia e nuova formulazione c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., in quanto secondo il ricorrente, il Tribunale salernitano, disponendo per la compensazione delle spese di giudizio, ha fatto un cattivo uso del potere a lui concesso dall'articolo 92 c.p.c., fornendone anche una motivazione illogica e contraddittoria. 3.1.- Il motivo è manifestamente infondato. Trattandosi di giudizio introdotto con ricorso depositato dopo il 4 luglio 2009, il testo dell'articolo 92, comma secondo, cod. proc, civ. applicabile è quello risultante dalla modifica apportata dall'articolo 45, comma 11, della legge numero 69 del 2009. A quest'ultimo testo ha fatto esplicito riferimento il giudice a quo nel motivare la decisione di compensare le spese con la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella carenza di qualsivoglia responsabilità da parte degli opposti per l'emissione del provvedimento contestato, confermata altresì dal fatto che gli stessi neppure si sono costituiti per contraddire alle ragioni dell'opponente . E' corretto il richiamo che nel ricorso è fatto al principio per il quale l'articolo 92, secondo comma, cod, proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni , costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche Cass. S.U, numero 2572/12 . Dato ciò, il riferimento alla carenza di qualsivoglia responsabilità da parte degli opposti dà luogo ad una motivazione idonea a supportare la valutazione della sussistenza dei giusti motivi di compensazione. Essa, infatti, non si fonda sulla riferibilità della mancata distrazione delle spese ad un errore del giudice determinato dalle contrapposte ragioni delle parti cui è riferita la giurisprudenza richiamata in ricorso piuttosto, è basata sulla specialità della situazione processuale. data dal fatto che l'errata interpretazione della nonna è imputabile esclusivamente al giudice dell'esecuzione essendo del tutto indifferente per gli opposti la soluzione che questi avrebbe adottato e che ebbe effettivamente ad adottare, tanto è vero che nemmeno hanno resistito dinanzi al Tribunale, come dallo stesso rilevato . In conclusione, si propone il rigetto del ricorso. . La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione. L'esame degli argomenti esposti nella memoria non offre elementi per modificare la proposta del relatore, soprattutto se si considera che le questioni oggetto di lite sono tali che ne sarebbe stata possibile la definizione anche in via stragiudiziale. In conclusione, il ricorso va rigettato. Il già evidenziato modesto rilievo delle questioni oggetto di lite induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare te spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nonna del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.