Mediazione anche in sede di appello

Con la nuova normativa, il Giudice può disporre l’invio delle parti in mediazione anche in sede di appello, e anche in materie diverse da quelle c.d. obbligatorie.

Questo, in sostanza, è il principio stabilito dalla Corte d’appello di Milano, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 marzo 2016, sulla stregua di analogo provvedimento della Corte d’appello di Firenze del 2 ottobre 2015, che aveva assunto identica decisione. Il caso. Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 16 aprile 2015, aveva rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una s.r.l. nei confronti della curatela fallimentare di un’altra s.r.l Il d.i. riguardava un pagamento di oltre 175 mila euro, per prestazioni di trasporto merce. La società opponente, in primo grado, deduceva una serie di eccezioni, tra cui la carenza di legittimazione della società poi fallita, la sussistenza di errori di conteggio in relazione alla fattura, la mancata detrazione di alcuni pagamenti e la mancata ricezione di alcune fatture. Inoltre, chiedeva la chiamata in causa di un istituto di credito a cui l’opposta avrebbe ceduto parte del credito. Si costituiva quindi l’istituto di credito, che depositava documentazione a sostegno dell’avvenuta cessione del credito e quindi della legittimazione attiva a suo favore, e a sfavore di quella del Fallimento. Si costituiva anche il Fallimento, che contestava le eccezioni dell’opponente e chiedeva il rigetto delle sue domande. Il Tribunale di Lodi, come detto, confermava il decreto ingiuntivo in toto , rigettando l’opposizione non risultando provata, a suo dire, la cessione del credito, e tutte le altre eccezioni contenute nell’atto di opposizione. Contro tale sentenza, ha svolto appello l’Istituto di credito, contestando quanto addotto dal Tribunale e deducendo l’efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della s.r.l. opponete in primo grado, atteso che il contratto di cessione intervenuto tra il Fallimento e l’Istituto sarebbe anteriore al fallimento della cedente e quindi opponibile, anche perché la notifica della cessione del credito costituirebbe, ai sensi degli artt. 1264 e 1335 c.c., un atto a forma libera recettizio, non soggetto a particolari formalità, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., salvo prova contraria fornita dall’interessato. Secondo l’appellante, l’invio di raccomandata a/r sarebbe valido e sufficiente ai fini della notificazione della cessione, in quanto il timbro postale apposto sull’avviso di ricevimento costituirebbe formalità sufficiente ad attribuire dara certa alla notifica stessa, agli effetti dell’art. 1265 c.c Quindi, spetterebbe al destinatario dimostrare di non aver mai ricevuto la comunicazione inviata tramite raccomandata a/r. Nel caso in esame, la s.r.l. avrebbe confermato l’avvenuta ricezione della notifica della cessione sia a mezzo raccomandata, che a mezzo fax. Si costituiva in giudizio la s.r.l. deducendo che, a far data dal mese di gennaio 2009, avrebbe effettuato diversi versamenti a favore del Fallimento, per un totale di € 1.037.698,04 a riprova del mancato pagamento dell’importo azionato solo per incertezza circa l’identità del soggetto avente diritto allo stesso. Inoltre, essa ha dedotto di condividere in parte i motivi d’appello svolti dall’appellante. Ovviamente, si è costituito in giudizio il Fallimento, che ha contestato tutte le eccezioni dell’appellante e della SRL opponente in primo grado. La mediazione può essere ordinata anche in sede di appello, e per materie che non rientrano tra quelle per cui il tentativo è obbligatorio. La Corte d’appello di Milano, ha innanzitutto rilevato, dimostrando di avere attentamente studiato la questione, che i motivi d’appello riguardavano l’efficacia della notifica della cessione del credito, l’opponibilità di detta cessione al Fallimento, l’errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti e relativa alla notifica della cessione, e infine l’errata applicazione degli articoli 2697, comma 2, e 2704 c.c Ha poi ricordato che l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, prevede la possibilità per il Giudice, anche in sede di appello, di inviare la questione in mediazione, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, e che in talo l’esperimento del tentativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello nonché che la norma in esame, come noto, intende incentivare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, atti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato per una composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile. Secondo la Corte d’aappello, l’esercizio della facoltà descritta nella norma in esame, è demandato alla discrezionalità del giudice, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione prima della causa con riguardo alla materia , ma è subordinato alla considerazione che questi deve fare dei presupposti richiamati stato della causa e dell’istruzione, comportamento delle parti etc. . Nel caso in esame, pur non trattandosi di materia obbligatoria, secondo la Corte non solo non appaiono ostacoli all’invio in mediazione, ma non sussistono significativi squilibri d’interesse tra le parti o particolari esigenze di ottenere un’interpretazione autorevole della legge o un precedente vincolante. Pertanto la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/10, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’organismo che ritengono più idoneo per trattare la controversia commerciale in oggetto, a far tempo dalla comunicazione dell’ordinanza ha assegnato il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione, come previsto dalla legge, disponendo come previsto dalla norma e confermato dalla costante giurisprudenza che le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato. Ha poi disposto che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza.

Corte d’appello di Milano, sez. I Civile, ordinanza Presidente Boiti – Relatore Fiecconi