Immigrata in Italia, ufficiale l’espulsione: misura illegittima perché la donna è stata operata

Principio fondamentale è il diritto alla salute, da garantire anche ai cittadini stranieri. Ciò pone in secondo piano le valutazioni compiute dal Prefetto e culminate nel decreto di espulsione della donna, decreto poi ritenuto corretto dal Giudice di pace.

Debilitata fisicamente e in piena fase postoperatoria. A fronte delle precarie condizioni di una straniera – una cittadina peruviana – presente in Italia, è incomprensibile e illegittimo il provvedimento di espulsione Cassazione, ordinanza n. 13252/2016, Sezione Sesta Civile, depositata ieri . Operazione. Nonostante la difficile situazione affrontata dalla donna, sottopostasi ad un delicato e complesso intervento chirurgico , Prefetto e Giudice di pace concordano comunque sulla correttezza del provvedimento di espulsione dall’Italia. In particolare, il magistrato, pur preso atto delle precarie condizioni della donna, evidenzia che ella non ha chiesto alcun permesso . Salute. La visione adottata dal Giudice di pace viene ora severamente criticata dai magistrati della Cassazione. Ciò alla luce di una semplice constatazione la garanzia del diritto fondamentale alla salute è prevista anche per il cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale e impedisce l’espulsione laddove essa, come in questo caso, possa provocare un irreparabile pregiudizio alla persona. I giudici tengono poi a sottolineare che il diritto alla salute comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza , ma anche le altre prestazioni essenziali per la vita . E ciò vale a maggior ragione quando ci si trova di fronte, come in questa vicenda, a una persona che ha l’obbligo di osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente a un intervento chirurgico resosi necessario a causa di un tumore . Appare una forzatura, quindi, la linea di pensiero adottata dal Prefetto e condivisa dal Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 27 giugno 2016, n. 13252 Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara Premesso Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c,p.c,, nella quale si lei quanto segue. 1. - Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra M. L. J. D., cittadina peruviana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città i110 aprile 2015 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a , d.lgs. 25 luglio 1998, n, 286. La sig.na J. D. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L'autorità intimata non ha svolto difese. 2. - Con il prima motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace, a fronte della deduzione di motivi dì salute ostativi alla espulsione, derivanti dalla necessità dì osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente a un intervento chirurgico di asportazione di ovaie, tuba, utero e linfonodi circostanti la pelvi e l'addome a causa di un tumore, sì sia limitato a motivare, illegittimamente, che la ricorrente sebbene lamenti problemi di salute, non ha chiesto alcun permesso in merito . 2.1. - Il motivo è fondato, avendo questa Corte più volte ribadito che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita Cass. 1690/2005, 20561/2006, 1531/2008, 7615/2011, 14500/2013, quest'ultima resa a sezioni unite . , - Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata, è infondato, recando invece quest'ultima una motivazione, ancorché errata, per quanto appena chiarito, in quanto basata sulla ritenuta necessità della richiesta di uno specifico permesso di soggiorno da parte dello straniero. 4. - I1 terzo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione della ostativi all'espulsione delle indicate condizioni di salute della ricorrente, è assorbito nell'accoglimento del primo. che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie Considerato Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra he il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui alla medesima, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al n, 2.1 della relazione stessa che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio dì legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi dì cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona dì altro magistrato.