Documenti “persi” tra primo e secondo grado: sta all’appellante allegare l’incolpevole smarrimento

Il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al Giudice dell’appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi, assicurarne al Giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione.

Tale principio lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13218/16, depositata il 27 giugno. Il fatto. La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dal soccombente avverso la sentenza del Tribunale di Roma, posto che dal fascicolo di parte di primo grado risultavano mancanti atto di citazione ed alcuni documenti e che nel fascicolo d’ufficio di primo grado non risultavano i verbali d’udienza. La corte territoriali riteneva che tali carenze, imputabili all’appellante, non consentivano di verificare la rituale e valida proposizione della domanda. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’appellante. Mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, dei documenti già prodotti in primo grado. I Giudici di legittimità, intervenuti sul ricorso, osservano come la ratio decidendi seguita dalla Corte territoriale e fondata sulla mancanza dell’atto di citazione nel fascicolo di primo grado dell’appellante sia corretta. Infatti, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, giustamente i Giudici di merito hanno rilevato, sulla base della giurisprudenza costante che, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al Giudice dell’appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione del Giudice , assicurarne al Giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione . L’appellante deve allegare l’incolpevole smarrimento. Alla luce di tale richiamato principio, dunque, l’appellante avrebbe dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza dell’atto di citazione di primo grado nel proprio fascicolo di parte, allegandone l’avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzato ad un nuovo deposito. Nel caso di specie, concludono i Giudici, non risulta che l’appellante abbia posto in essere la condotta sopra descritta, con la conseguenza che legittimamente la Corte d’appello ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti. La S.C. ha, pertanto, rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 febbraio – 27 giugno 2016, n. 13218 Presidente Amendola – Relatore Esposito Svolgimento del processo Con sentenza del 14 febbraio 2012 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello proposto da C. R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal C. nei confronti dell'Assitalia ora INA Assitalia , quale impresa designata per la gestione dei F.G.V.S., in relazione al sinistro stradale avvenuto in Roma il 12 luglio 2002. Posto che dal fascicolo dl parte di primo grado dei C. risultavano mancanti l'atto di citazione nonché alcuni documenti e che nel fascicolo d'ufficio di primo grado non erano presenti i verbali d'udienza contenenti la deposizione dell'unico teste assunto, riteneva la corte territoriale che tali carenze, imputabili all'appellante, non consentivano al giudice dell'Impugnazione di verificare la rituale e valida proposizione della domanda né di esaminare i motivi di appello sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta in primo grado. Contro la suddetta sentenza propone C. R. ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso INA Assitalia. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso C. R. denuncia contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto decisivo della controversia art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. . 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene il C. di aver ritualmente depositato nel giudizio di appello il fascicolo di parte di primo grado, con il relativo indice dei documenti vidimato dal Cancelliere, di modo che la mancanza dell'atto dì citazione e dei documenti sub 8 e 9 al momento della decisione della causa non poteva essere imputata all'odierno ricorrente la corte d'appello avrebbe dovuto, pertanto, disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, in caso di insuccesso, consentire il nuovo deposito dei documenti. Analogamente, essendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio atto del Cancelliere ai sensi dell'art. 347 c.p.c,, il mancato reperimento dei verbali di causa non poteva gravare sulla parte appellante. 3. 1 motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono Infondati. La sentenza impugnata si fonda su due ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente Idonea a sorreggere la decisione. Con riferimento alla prima ratio defedendi, inerente la mancanza, nel fascicolo di primo grado, dell'atto di citazione oltre ai documenti sub 8 e 9}, la corte territoriale ha rilevato come il deposito in atti dell'atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per i! giudice dell'impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda tanto più che nella sentenza impugnata lo stesso Tribunale ha rilevato come fosse generica, scarna e stringata la ricostruzione della dinamica del sinistro delineata in citazione . I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che e onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice dl appello dl decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'Incolpevole perdita dì essi con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale , assicurarne al giudice di appello la disponibilità In funzione della decisione Cass. 15 maggio 2007, n. 11196 in termini, già Cass, 20 dicembre 2004, n. 23598 . II principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250. Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, il C. avrebbe quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta In decisione, far rilevare la mancanza dell'atta di citazione di primo grado e degli altri documenti nel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzato al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione. Non risulta, invece, che l'appellante abbia posto In essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti. La correttezza della ratio decidendi fondata sulla mancanza dell'atto di citazione nel fascicolo di parte di primo grado del C., idonea di per sé a sorreggere la decisione, rende superfluo l'esame delle censure mosse dal ricorrente in riferimento alla mancanza nel fascicolo d'ufficio dei verbali relativi alla prova testimoniale. 4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.