Cartella di pagamento consegnata da Agenzia privata: la notifica è nulla?

La notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lgs. n. 261/1999, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio.

La Sezione Sesta Civile della Cassazione sentenza n. 13073/16 depositata il 23 giugno si è occupata di una questione relativa all’impugnazione di alcune sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada. L’impugnazione, principalmente fondata su motivi formali legati alle procedure di notificazione, non ha avuto successo. Il caso. II ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto la sua opposizione ad alcune cartelle di pagamento, conseguenti a omesso pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Le contestazioni del ricorrente e la risposta del Giudice di Pace. Dedotti diversi vizi della notifica delle cartelle di pagamento, il Giudice di Pace aveva escluso che si vertesse in ipotesi di inesistenza della notifica, affermando che l'eventuale nullità risultava sanata dalla proposta opposizione. Osservava ancora il Giudice di Pace che non poteva essere esaminata la questione relativa alla inesistenza del diritto, quanto agli atti presupposti, non avendo il ricorrente ritenuto di convenire in giudizio l'ente impositore. Era stata altresì esclusa la decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo trattandosi di sanzioni per violazione del Codice della strada per le quali restava la sola prescrizione peraltro, l'iscrizione a ruolo era avvenuta nei termini. Anche l’eccezione circa l’omessa sottoscrizione delle cartelle di pagamento era stata disattesa, considerato che le cartelle impugnate indicavano chiaramente il responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella. Cartella di pagamento consegnata da agenzia privata è tutto nullo? Risposta negativa degli Ermellini. Nel caso in questione, osserva la Cassazione, alla società privata sono state affidate le sole attività materiali connesse alla notifica, non risultando comunque che le attività svolte in tema di certificazione della consegna siano state svolte da società private non convenzionate con le Poste e da quest'ultima specificamente individuate. Per cui trova applicazione il principio a tenore del quale, la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio. Le regole applicabili anche alle cartelle di pagamento per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada. Inoltre, trattandosi di principio applicabile anche alla notifica delle cartelle di pagamento, la Suprema Corte ricorda che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385 comma 3 reg. esecuzione codice strada, avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale. È inesistente la notificazione per assenza, nelle relate di notifica consegnate, della data di notifica? Secondo il ricorrente tale censura sarebbe rilevante perché dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti. Ma secondo gli Ermellini, anzitutto, non si tratterebbe di inesistenza inoltre, ed in ogni caso, è intervenuta sanatoria al riguardo, avendo il ricorrente impugnato la cartella, espletando appieno le sue difese. Può dirsi violato l’art. 140 c.p.c. per non avere il soggetto notificatore affisso dietro la porta del destinatario l'avviso di deposito dell'atto notificando presso la casa comunale? Anche questa censura viene scartata dalla Suprema Corte, stante l'avvenuto completamento della procedura di notifica anche con l'invio della raccomandata di avviso. In ogni caso, anche a questo proposito, si tratterebbe di eventuale nullità sanata dalla proposizione del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 3 dicembre 2015 – 23 giugno 2016, n. 13073 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. Il ricorrente impugna la decisione del giudice di pace di Canicattì che respingeva la sua opposizione alle cartelle di pagamento SERIT SICILIA omissis e omissis , conseguenti a omesso pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, cartelle inviate alla notifica il 23.06.2011 e ritirate in data 29 giugno 2011. Precisa il ricorrente di aver proposto i seguenti motivi di opposizione 1 Inesistenza della notificazione. Violazione e falsa applicazione ad. 26 DPR 602/73 e arti. 139 e 140 c.p.c. 2 Inesistenza della notificazione. Violazione art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e art. 148 c.p.c. 3 Illegittimità delle cartelle esattoriali poste in essere da soggetto incompetente privo della qualifica di agente della riscossione 4 inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza di sottoscrizione 5 Nullità della cartella di pagamento per violazione dell’art. 3, comma 4, L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000. Carenza/assenza della clausola di impugnazione 6 Illegittimità della pretesa azionata. Procedura nolificatoria atto prodromico illegittima e/o irregolare 7 Ruolo esattoriale inesistente, illegittimo e privo di validità ed esecutività . 2. Aggiunge il ricorrente che il giudice di pace, nel respingere la sua opposizione, qualificava l’opposizione proposta quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e opposizione ex ad. 615 nella parte in cui eccepisce l’inesistenza del diritto fatto valere dagli enti impositori , con conseguente impugnabilità direttamente in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e 618, comma 3, cod. proc. civ 3. Il giudice di pace motivava il suo rigetto del ricorso con riguardo ai motivi di opposizione come di seguito indicato. 3.1 - Rilevava in primo luogo il giudice di pace che l’opponente aveva espressamente dichiarato che le cartelle di pagamento opposte sono state allo stesso recapitate entrambe in data 27/28 giugno 2011 . Escludeva quindi che si vertesse in ipotesi di inesistenza della notifica ed affermava che l’eventuale nullità risultava sanata dalla proposta opposizione. Osservava che non poteva essere esaminata la questione relativa alla inesistenza del diritto, quanto agli atti presupposti, non avendo il ricorrente ritenuto di convenire in giudizio l’ente impositore e non avendo a ciò provveduto l’opposta che pure ne aveva fatto richiesta, ma non l’aveva poi coltivata. Escludeva poi il giudice di pace l’eccepita decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo trattandosi di sanzioni per violazione codice della strada per le quali restava la sola prescrizione e aggiungeva comunque che l’iscrizione a ruolo era avvenuta nei termini. Rilevava l’infondatezza dell’eccezione relativa alla eccepita omessa sottoscrizione, posto che le cartelle impugnate indicavano chiaramente il responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella. Aggiungeva che tutte le cartelle riportavano i termini e le modalità da seguire per proporre ricorso e infine rilevava che anche l’ente di riscossione era stato indicato tra quelli che erano abilitati a tale attività secondo la normativa regionale. 4. Il ricorso è affidato a sette motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo. 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., L. 890/82, art. 12, e D.Lgs. 261/1999, art. 4, commi 1 e 5, in relazione all’art. 360 0.c. n. 3 . Il ricorrente contesta l’inesistenza giuridica degli atti opposti per violazione dell’art. 140 c.p.c. per essere stata effettuata la no/ frazione con raccomandata A/r n. OMISSIS da una società postale privata, la TNT Post Notifiche Srl, che risulta essere soggetto incompetente a certificare la notificazione in quanto sprovvisto della qualifica ex lege e, pertanto, non si è perfezionato il procedimento notificatorio . Rileva il ricorrente che L’agente della riscossione ha affidato ad una società postale privata, la TNT Post notifiche srl, nell’ultimo segmento del procedimento notificatorio adottato ex art. 140 c.p.c., consistente nell’invio al destinatario irreperibile della raccomandata con avviso di ricevimento con funzione informativa, le operazioni di raccolta della raccomandata presso l’agente della riscossione, la compilazione della ricevuta di raccomandata e dell’avviso di ricevimento, la compilazione della busta di spedizione, la consegna del plico raccomandato all’Ufficio postale per il successivo inoltro al destinatario, il pagamento delle tasse postali e la raccolta degli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario da smistare all’agente della riscossione . Aggiunge che tali attività sono esclusive dell’Ufficiale giudiziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 L 890182 , che dovevano essere curate da Poste Italiane. Di qui l’inesistenza della notifica. 1.1 - Il motivo è inammissibile per novità e carenza di autosufficienza, non risultando tale censura tra quelle proposte avanti al giudice di pace, che non ne tratta in sentenza. Comunque il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare i seguenti condivisi principi secondo cui a In tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15347 del 21/07/2015, Rv. 636053 b La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio . Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622973 c In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 385, terzo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale . Sez. 2, Sentenza n. 7177 del 10/05/2012, Rv. 622484, principio applicabile anche alla notifica di cartelle di pagamento . Nel caso in questione, a quanto risulta, alla società privata sono state affidate le sole attività materiali connesse alla notifica, non risultando comunque che le attività svolte in tema di certificazione della consegna siano state svolte da società private non convenzionate con le Poste e da quest’ultima specificamente individuate. 2 - Col secondo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione art. 26 DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e art. 148 cpc., violazione art. 112 cp.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. nn. 3 e 5 . Si contesta l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato per assenza nelle relate di notifica consegnate al contribuente della data di notifica . Si deduce che l’omissione della data di notifica nella relata di una cartella esattoriale assume fondamentalmente rilievo atteso che dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio di quei diritti . 2.1. Il motivo è infondato. Non si tratta di inesistenza e in ogni caso è intervenuta sanatoria al riguardo, avendo il ricorrente impugnato la cartella, espletando appieno le sue difese vedi Cass. n. 20975 del 06/10/2014, Rv. 632666, principio applicabile anche alla notifica di cartelle di pagamento . 3 - Col terzo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione art. 140 c.p.c. Violazione art. 112 c.p.c. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli arti. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 . Si contesta la violazione dell’art. 140 c.p.c. per non avere il soggetto notificatore affisso dietro la porta del destinatario l’avviso di deposito dell’atto notificando presso la casa comunale. 3.1 - Si tratta di motivo generico, stante l’avvenuto completamento della procedura di notifica anche con l’invio della raccomandata di avviso vedi punti seguenti . In ogni caso si tratterebbe di eventuale nullità sanata dalla proposizione del ricorso. 4 - Col quarto motivo si deduce Violazione e falsa applicazione dell’ad. 39 L 112/1999, violazione art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo nella controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 . Chiarisce il ricorrente che con l’atto introduttivo sono state impugnate sia le cartelle di pagamento che tutti gli atti produrmici posti a loro fondamento. Con memoria ex art. 320 c.p.c. udienza 09/07/2012 è stata contestata la mancata chiamata in causa dell’ente impositore in violazione dell’art. 39 D.Lgs. 112/1999, l’iscrizione a ruolo sine titulo, l’omessa produzione degli atti prodromici a cui conseguiva la nullità delle cartelle di pagamento impugnate . 4.1 - Come si è visto, la questione degli atti presupposti è rimasta estranea al giudizio, riguardante la sola cartella per il mancato coinvolgimento dell’Ente impositore. In ogni caso, la chiamata in causa dell’ente impositore, prevista dalla norma richiamata, deve essere ricondotta all’art. 106 cod. proc. civ. ed è come tale rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in cassazione vedi Cass. 2014 n. 7406 . 5 - Col quinto motivo si deduce Violazione e falsa applicazione art. 480, 4 comma, e art. 125 c.p.c. per omessa sottoscrizione di atto equiparato a precetto in relazione all’art. 360 comma 3 cod. proc. civ.” . Sostiene il ricorrente di aver contestato l’inesistenza delle cartelle di pagamento per mancanza di sottoscrizione autografa. 5.1 - Il motivo è infondato, perché la cartella è emessa secondo la specifica normativa che consente l’emissione dell’atto con forme automatizzate che non richiedono la sottoscrizione da parte di chi ha adottato l’atto. 6 - Col sesto motivo si deduce Violazione e falsa applicazione art. 140 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 . Si sostiene l’inesistenza delle notifiche per la mancata produzione della copia della raccomandata informativa e dell’avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c 6.1 - Il motivo appare riferito agli atti presupposti e quindi estraneo al tema del presente giudizio, che attiene alla sola cartella. Se riferito alla cartella il vizio è sanato dalla avvenuta proposizione dell’opposizione. 7 - Col settimo motivo di ricorso si deduce Violazione e/o falsa applicazione art. 5, comma 5, D.L. 669/1996, art. 18, comma 2, e art. 20, comma 3, DPR 445/2000, art. 23, comma 2bis, D.Lgs. 82/2005, art. 26, comma 5, DPR 602/73, violazione art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 . Si deduce l’inidoneità della produzione da parte dell’agente della riscossione di n. 3 estratti di ruolo autenticati ex art. 18 DPR 445/2000. Tali produzioni non consentivano al giudice di ritenere assolto l’onere della prova ex art. 2697 cc la contestata notificazione. 7.1 - La produzione è sufficiente ai fini del giudizio, restando la validità della notifica affidata alle altre valutazioni effettuate dal giudice di merito. 8. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da pane del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.