Giudizio di pericolosità sociale e illegittimità del soggiorno: elementi necessari per fondare il decreto di espulsione

La Corte di Cassazione decide per l’accoglimento del ricorso di un cittadino straniero espulso, per mancanza di pericolosità sociale e per la legittimità del suo soggiorno.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12973/2016, depositata il 22 giugno. Il caso. Il Giudice di Pace di Treviso respingeva il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso il 9 novembre 2013 nei confronti di un cittadino albanese per essere egli privo di permesso di soggiorno nonché persona socialmente pericolosa. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ritenuti fondati dalla Corte. L’ingresso in Italia per turismo. Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia l’omessa valutazione della circostanza che lo stesso fosse entrato in Italia per motivi di turismo il giorno 9 settembre 2013, come documentato dal passaporto circostanza che comporta la legittimità del soggiorno del ricorrente, non essendo ancora decorsi i 3 mesi per la validità dello stesso previsti dall’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. La Corte riconosce la fondatezza del motivo, a causa della mancata motivazione del giudice di primo grado sulla circostanza dedotta dal ricorrente. La pericolosità sociale. In secondo luogo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art 13, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 286/2016. Tale articolo, infatti, richiede che, per giustificare il giudizio di pericolosità sociale dell’espulso, questi debba appartenere a una delle categorie di soggetti pericolosi indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011. Ciò comporta che il Giudice di Pace avrebbe dovuto effettuare una verifica sulla base dei seguenti criteri elencati dalla S.C. a necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni b attualità della pericolosità c necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita criteri che, peraltro, erano già stati evidenziati dalla Cassazione fin dalla sentenza n. 5661/2003. Non avendo dunque il Giudice di Pace seguito i predetti principi, la S.C. ritiene fondato anche questo secondo motivo, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti al Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 19 febbraio – 22 giugno 2016, n. 12973 Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara Premesso Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue c1. - Il Giudice di pace di Treviso ha respinto il ricorso proposto dal sig. H. H., di nazionalità albanese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 9 novembre 2013 dal Prefetto della stessa città ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a e c , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere il ricorrente privo di permesso di soggiorno nonché persona socialmente pericolosa. Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'autorità intimata non si è difesa. 2. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 , c.p.c., l'omesso esame, da parte del giudice di primo grado, della decisiva circostanza, dedotta davanti a lui, dell'ingresso del ricorrente in Italia, per turismo, soltanto il 9 settembre 2013, come documentato dal timbro apposto sul suo passaporto circostanza dalla quale derivava la legittimità del soggiorno del ricorrente in Italia, non essendo ancora decorso, alla data dell'espulsione, il termine di tre mesi di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, cit. 2.1. - Il motivo è fondato, essendo il provvedimento impugnato privo di qualsiasi motivazione sulla circostanza di cui trattasi, indubbiamente decisiva per le ragioni sopra indicate. 3. - Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 13, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 286 del 1998, si censura l'accertamento di pericolosità sociale del ricorrente. 3.1. - Il motivo è fondato. Il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c , d.lgs. n. 286 del 1998 deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 già art. 1 1. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 1. 3 agosto 1988, n. 327, nonché art. 1 della legge antimafia 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 1. 13 settembre 1982, n. 646 , riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri a necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni b attualità della pericolosità c necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011 . Il Giudice di pace di Treviso non si è attenuto ai predetti principi, essendosi limitato soltanto a dare atto delle pendenza, a carico del ricorrente, di otto denunce per violazione del codice della strada e di due procedimenti penali, senza altro aggiungere. che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie Considerato in diritto Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra che il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui alla medesima relazione, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà in esame la circostanza indicata al n. 2 di essa e si atterrà al principio di diritto enunciato al capoverso del n. 3.1 della stessa che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Treviso in persona di altro magistrato.