Società non corrisponde il compenso dovuto al difensore della controparte: la Corte è d’accordo

L’esistenza di un rapporto sostanziale diretto tra le parti del giudizio non esclude l’applicabilità della disciplina generale dettata degli artt. 91 e ss. c.p.c., applicabile ogni qualvolta il procedimento sia finalizzato alla decisione su posizioni soggettive contrastanti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12807/16, depositata in cancelleria il 21 giugno, decide sul seguente caso. Il caso. Una S.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui lo stesso le aveva intimato il pagamento di una certa somma in favore dell’avvocato, a titolo di compenso, per l’attività difensiva prestata da quest’ultimo in un giudizio promosso dai componenti del collegio sindacale della società, per la sospensione dell’efficacia di una delibera adottata dall’assemblea. Premesso che il giudizio si era estinto per rinuncia agli atti, la società precisò che nel relativo verbale le parti avevano dichiarato di essersi accordate per la compensazione delle spese processuali e i difensori avevano rinunciato al vincolo di solidarietà, con la conseguenza che gli unici obbligati al pagamento erano i componenti del collegio sindacale. Il Tribunale di Catanzaro revocò il decreto ingiuntivo ed accolse la domanda subordinata del difensore, condannando i componenti del collegio sindacale al pagamento del compenso. L’impugnazione proposta dai componenti del collegio sindacale è stata accolta parzialmente dalla Corte d’appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna degli appellanti al pagamento del compenso, riformando la sentenza di primo grado nella sola parte riguardante la liquidazione delle spese processuali. Avverso la predetta sentenza ricorre uno dei componenti. Il ricorrente denuncia sostanzialmente il fatto che la Corte d’appello, nell’escludere l’obbligo della società di manlevare i sindaci dalle spese del patrocinio, in conformità della disciplina del mandato, non ha considerato che il collegio sindacale è nominato dagli organi gestori della società per esercitare funzioni previste nell’interesse della stessa, con la conseguente esclusione della configurabilità di posizioni contrapposte. Compenso per l’attività professionale. Per gli Ermellini , l’esclusione dell’obbligo della società di corrispondere direttamente il compenso per l’attività professionale prestata dal difensore dei sindaci, ovvero del diritto di questi ultimi al rimborso del compenso pagato, è stata giustificata dalla Corte di merito mediante il richiamo al regolamento concordato nell’atto di transazione, ritenuto compatibile con il rapporto sostanziale diretto esistente tra le parti, in considerazione delle posizioni contrapposte delle stesse assunte nel giudizio. Secondo un principio più volte ribadito dalla Corte l’esistenza di un rapporto sostanziale diretto tra le parti del giudizio non esclude l’applicabilità della disciplina degli artt. 91 e ss. c.p.c. la mera circostanza che il giudizio promosso dai sindaci fosse riconducibile alle funzioni tipicamente attribuite dalla legge agli stessi, avendo ad oggetto l’impugnazione di una delibera adottata dall’assemblea della società, non può considerarsi sufficiente ai fini dell’esclusione dell’obbligo di sopportare le spese relative alla loro difesa in giudizio, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento, all’autonomia della legittimazione processuale riconosciuta dalla legge ai componenti dell’organo di controllo, ed alla responsabilità connessa all’esercizio delle loro funzioni, nonché alla previsione di un’apposita retribuzione in loro favore, la cui portata consente di escludere il riconoscimento di corrispettivi o rimborsi ulteriori qualora, come nel caso di specie, non sia stata allegata e dimostrata l’esistenza di specifiche pattuizioni al riguardo . Il ricorso va pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio – 21 giugno 2016, n. 12807 Presidente Forte – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - La Fincalabra S.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/06, emesso il 14 aprile 2006, con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva inti mato il pagamento della somma di Euro 9.698,48, oltre interessi, in favore dell'avv. V.D.F., a titolo di compenso per l'attività difensiva da questo ultimo prestata in un giudizio promosso da S.M., F.S.N. ed E.T., in qualità di componenti del collegio sindacale della so cietà, per la sospensione dell'efficacia di una delibera adottata dall'assemblea. Premesso che il giudizio si era estinto per rinuncia agli atti, la società precisò che nel relativo verbale le parti avevano dichiarato di essersi accordate per la compensazione delle spese processuali ed i difensori avevano rinunciato al vinco lo di solidarietà previsto dall'art. 68 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, con la conseguenza che gli unici obbligati al pagamento erano i componenti del collegio sindacale. Si costituì l'avv. D.F., che resistette alla domanda, chiedendo in via su bordinata di essere autorizzato a chiamare in causa i componenti del collegio sin dacale, perché fossero condannati al pagamento del compenso. Autorizzata la chiamata in causa, si costituirono il M., il N. ed il T., che resistettero a loro volta alla domanda, chiedendo, in via subordinata, la condanna della Fincalabra a manlevarli dall'eventuale condanna. 1.1. - Con sentenza del 9 giugno 2008, il Tribunale di Catanzaro revocò il decreto ingiuntivo ed accolse la domanda subordinata dell'avv. D.F., con dannando i componenti del collegio sindacale al pagamento del compenso. 2. - L'impugnazione proposta dal M. e dal N. è stata accolta par zialmente dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che con sentenza dell'8 ottobre 2012 ha confermato la condanna degli appellanti al pagamento del compenso, rifor mando la sentenza di primo grado nella sola parte riguardante la liquidazione delle spese processuali. Premesso che il giudizio d'impugnazione della delibera assembleare si era concluso con un accordo transattivo, nell'ambito del quale le parti avevano conve nuto la compensazione delle spese processuali e la rinuncia al vincolo di solidarie tà, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che la sopporta zione delle spese di lite dipendeva esclusivamente dal regolamento intervenuto all'esito del giudizio, reputando irrilevante la circostanza che il giudizio fosse stato promosso da un organo della società nell'assolvimento di un compito istituzionale. Precisato infatti che l'esistenza di un rapporto diretto di diritto sostanziale tra le parti in giudizio non esclude l'applicabilità della disciplina generale dettata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., quando il procedimento sia finalizzato alla decisione su posizioni soggettive fra loro contrastanti, ha affermato che la sopportazione da parte della società delle spese legali sostenute dalla controparte che aveva pro mosso il giudizio avrebbe vanificato la predetta regolamentazione, escludendo i noltre che il rapporto d'immedesimazione organica tra il collegio sindacale e la società e l'inerenza del giudizio ai compiti istituzionali dell'organo di controllo giustificassero l'applicazione dell'art. 1720 cod. civ., in quanto, trattandosi di un giudizio che aveva visto contrapposti il mandante ed il mandatario, il regolamento delle spese doveva ritenersi assoggettato ai principi processuali. 3. - Avverso la predetta sentenza il N. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La Fincalabra ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazio ne e la falsa applicazione dell'art. 68 del regio decreto n. 1578 del 1933, sostenen do che, nel ritenere applicabile la predetta disposizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della ratio della stessa, estranea ai rapporti tra le parti proces suali e volta esclusivamente a tutelare i difensori contro l'eventualità d'intese fina lizzate ad eludere l'obbligo del giusto compenso e del rimborso delle spese. Pre messo che la rinuncia alla solidarietà produce effetti soltanto sulle posizioni soggettive dei difensori, afferma che la regolamentazione delle spese processuali con cordata tra le parti non poteva assumere alcun rilievo al fine di stabilire se i com ponenti del collegio sindacale fossero direttamente obbligati nei confronti del pro prio difensore o dovessero essere manlevati dalla società. 1.1. - Il motivo è infondato. Nell'escludere il diritto dei sindaci al rimborso degli oneri economici soppor tati per la difesa nel giudizio promosso nei confronti della società, la sentenza impugnata non ha fatto in alcun modo applicazione dell'art. 68 del regio decreto n. 1578 del 1933, avendo anzi rilevato espressamente che nell'ambito della transa zione che aveva posto termine al predetto giudizio i difensori avevano rinunciato al vincolo di solidarietà previsto da tale disposizione, ed avendo ritenuto pertanto applicabile la disciplina generale delle spese processuali. Nel prevedere che, ove il giudizio sia definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono soli dalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favo re degli avvocati che hanno partecipato al giudizio, l'art. 68 cit. introduce infatti una deroga al principio vigente in materia di spese processuali, secondo cui, salvo il caso di distrazione, il regolamento adottato con il provvedimento emesso a con clusione del giudizio non spiega alcuna incidenza nei rapporti tra le parti ed i ri spettivi difensori, i quali hanno diritto al compenso professionale per l'attività di fensiva prestata nei confronti della parte rappresentata, indipendentemente dalla condanna di quest'ultima alla sopportazione delle spese processuali, che assume rilievo esclusivamente ai fini della ripetizione nei confronti della controparte cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 2010, n. 9633 Cass., Sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11065 . La deroga in questione trova la sua giustificazione nell'intervenuta definizione del giudizio in via transattiva, che sottrae al giudice il potere di pronunciare sulle spe se, ove le parti abbiano raggiunto un accordo anche in ordine alle stesse, e mira a tutelare i difensori contro il rischio d'intese tra le parti volte a vanificare il loro di ritto al giusto compenso ed al rimborso delle spese cfr. Cass., Sez. II, 13 agosto 2015, n. 16856 20 settembre 1997, n. 9325 Cass., Sez. III, 1° giugno 2006, n. 13135 il vincolo di solidarietà previsto da tale disposizione può quindi costituire anche oggetto di rinuncia da parte degl'interessati, la quale comporta l'inoperativi tà della disciplina eccezionale dettata dall'art. 68, rendendo nuovamente applicabile quella generale, in ossequio alla quale la Corte di merito ha pertanto escluso correttamente l'obbligo della società di corrispondere il compenso dovuto al difen sore della controparte. 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap plicazione dell'art. 68 del regio decreto n. 1578 del 1933 e degli arti. 83 e 84 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere efficace nei confronti di esso ricorrente l'accordo transattivo contenuto nel verbale di udienza, la Corte di merito non ha considerato che, diversamente dal M., egli non lo aveva mai sottoscritto, non avendo partecipato all'udienza. 2.1. - Il motivo è inammissibile, riflettendo una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e non può quindi essere proposta in questa sede, implicando un'indagine di fatto in ordine alla mancata sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte del ricorrente, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la medesima questione sia stata precedentemente sollevata. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli cazione dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 2377, 2388, 2403 e 2407 cod. civ., sostenendo che, nell'escludere l'obbligo della Fincalabra di pagare direttamente il compenso al difensore o di manlevare i componenti del collegio sindacale dai re lativi oneri, la sentenza impugnata non ha considerato che il potere d'impugnare le delibere assembleari illegittime non è previsto a tutela di un interesse proprio dell'organo di controllo o dei suoi membri, ma dell'interesse della società ad agire secondo diritto ed in conformità dell'atto costitutivo, a sua volta connesso con l'in teresse generale e con quello dei soci all'osservanza della legge. Nell'esercizio del predetto potere, il collegio sindacale non agisce come autonomo centro d'imputazione d'interessi dotato di personalità giuridica, ma in qualità di sostituto proces suale della società di cui è organo, con la conseguenza che, salvo il caso di falsa titolarità della funzione, l'obbligo delle spese per il patrocinio legale è imputabile alla società. 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap plicazione dell'art. 1720 cod. civ., affermando che, nell'escludere l'obbligo della Fincalabra di manlevare i sindaci dalle spese del patrocinio, in conformità della disciplina del mandato, la Corte di merito non ha considerato che il collegio sin dacale è nominato dagli organi gestori della società per esercitare funzioni previ ste nell'interesse della stessa, oltre che della legge, con la conseguente esclusione della configurabilità di posizioni contrapposte. 5. - I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati. L'esclusione dell'obbligo della società di corrispondere direttamente il com penso per l'attività professionale prestata dal difensore dei sindaci, ovvero del di ritto di questi ultimi al rimborso del compenso pagato, è stata giustificata dalla Corte di merito mediante il richiamo del regolamento concordato nell'atto di tran sazione, ritenuto compatibile con il rapporto sostanziale diretto esistente tra le par ti, in considerazione delle posizioni contrapposte dalle stesse assunte nel giudizio e della conseguente operatività della disciplina generale dettata dagli arti. 91 e ss. cod. proc. civ., applicabile ogni qualvolta il procedimento sia finalizzato alla deci sione su posizioni soggettive contrastanti. Tale affermazione trova conforto nel principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ai procedimenti riguardanti la corretta amministrazione della società, secondo cui l'esistenza di un rapporto sostanziale diretto tra le parti del giudizio non esclude l'applicabilità della predetta disciplina, anche nei procedimenti camerali, trovando la stessa giustificazione, indipendentemente dall'accessorietà della pronuncia sulle spese rispetto ad una decisione su diritti soggettivi o alla sua riconducibilità a comportamenti anteriori al processo, nel contrasto delle posizioni soggettive, po tenzialmente idoneo a determinare una soccombenza, da intendersi in senso non già tecnico, ma esclusivamente processuale cfr. Cass., Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30052 13 gennaio 2010, n. 403 21 gennaio 2009, n. 1571 . In quest'ottica, la mera circostanza che il giudizio promosso dai sindaci fosse riconducibile alle fun zioni agli stessi tipicamente attribuite dalla legge, avendo ad oggetto l'impugna zione di una delibera adottata dall'assemblea della società, non può considerarsi sufficiente ai fini dell'esclusione dell'obbligo di sopportare le spese relative alla loro difesa in giudizio, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento, all'autonomia della legittimazione processuale riconosciuta dalla legge ai compo nenti dell'organo di controllo cfr. art. 2377, secondo comma, cod. civ. , sia pure a tutela di un interesse generale, ed alla responsabilità connessa all'esercizio delle loro funzioni art. 2407 cod. civ. , nonché alla previsione di un'apposita retribu zione in loro favore art. 2402 cod. civ. , la cui portata tendenzialmente omnicom prensiva consente di escludere il riconoscimento di corrispettivi o rimborsi ulte riori, qualora, come nella specie, non sia stata allegata e dimostrata l'esistenza di specifiche pattuizioni al riguardo. 6. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricor rente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti con gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva, non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna N.F.S. al pagamento delle spese processuali in favore della Fincalabra S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per e sborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri corso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.