L'ordinanza di rilascio sopravvive alla improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della mediazione?

La sentenza in esame è destinata ad alimentare il dibattito su uno degli aspetti più delicati del rapporto tra mediazione civile e processo e ciò anche perché si pone in contrasto con altre pronunce che, come vedremo, hanno concluso correttamente nel senso opposto a quello del Tribunale partenopeo.

In tal senso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14 marzo 2016. Locazione e mediazione dopo la convalida di sfratto. La controversia all'origine della sentenza è rappresentata da una causa in materia di locazione iniziata nelle forme del giudizio di convalida di sfratto per morosità e proseguito poi con il giudizio di merito a seguito dell'opposizione del conduttore. Domanda di mediazione a organismo incompetente. Ebbene, a seguito dell'ordinanza provvisoria di rilascio e di mutamento del rito il Tribunale aveva assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione. Senonché era accaduto che l'attore in senso sostanziale avesse depositato la domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Napoli che, però, non rientrava nel circondario del Tribunale di Napoli Nord. Ed infatti, l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 prescrive che l'istanza debba essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia . Orbene, è bene ricordare che l'eventuale competenza amministrativa” dell'Organismo di mediazione su un territorio più vasto di quello dove ha sede l'organismo come avviene sovente proprio per le Camere di Commercio non attribuisce a quell'Organismo la competenza a trattare gli affari di mediazione che devono essere trattati presso un Organismo la cui sede legale o quella secondaria sia ricompresa nel circondario del giudice competente. Inefficacia dell'istanza Peraltro, il Tribunale osserva correttamente che la violazione di quella disposizione – in assenza di accordo della controparte a derogare la regola di competenza territoriale – determina l'inefficacia della domanda e, quindi, il non avveramento della condizione di procedibilità. e perentorietà del termine. Né quell'inefficacia, per il Tribunale di Napoli Nord, può essere superata per effetto della presentazione di una nuova domanda di mediazione a ciò osta la natura perentoria del termine per il deposito dell'istanza di mediazione peraltro altra questione controversia in giurisprudenza . Improcedibilità e revocabilità dell'ordinanza provvisoria. Una volta accertata l'improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto per assenza di un valido ed efficace previo tentativo di mediazione il giudice di Napoli Nord si è pronunciato sulla questione relativa a sapere se l'ordinanza di rilascio dovesse essere revocata oppure no. Orbene, per il Tribunale di Napoli Nord diversamente, ad esempio, dal Tribunale di Roma l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena ed esauriente equiparata quanto agli effetti ad una ipotesi di estinzione non travolge anche l'ordinanza provvisoria che viene inquadrata come ordinanza con riserva delle eccezioni . Senonché, la conclusione appena riferita non mi convince appieno. Ed infatti, la condizione di procedibilità come per il decreto ingiuntivo è relativa alla domanda proposta dal locatore e, quindi, anche per la domanda proposta e iniziata con le forme sommarie siano esse il ricorso per ingiunzione o la citazione per la convalida . Soltanto per ragioni di opportunità il legislatore ha previsto che la domanda di mediazione debba essere proposta ovvero la condizione di procedibilità essere acquisita nel giudizio a cognizione piena e, quindi, una volta adottati i provvedimenti provvisori esecutivi al di là del loro inquadramento sistematico . La scelta dell'attore di agire in via sommaria è una scelta che risponde all'esigenza di fare in fretta” perché è ragionevole attendersi che non vi saranno fondate eccezione da parte del convenuto. Solo per questa ragione il legislatore ha previsto che la mediazione segua” l'introduzione del giudizio nelle forme sommarie. Ma la condizione di procedibilità attiene alla domanda e non al procedimento ne deriva che essa è comune tanto alla fase sommaria dove viene sterilizzata tanto alla fase a cognizione piena dove essa acquista tutta la sua rilevanza. Questa è la ragione per la quale ritengo – disattendendo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo – che a la condizione di procedibilità attenga alla domanda proposta b e che, quindi, quando sia stata fatta valere in sede sommaria è onere del creditore di far acquisire al processo la condizione di procedibilità pena 1 l'improcedibilità della domanda sentenza di rito e 2 la revoca dei provvedimenti sommari provvisori esecutivi.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 14 marzo 2016 Giudice Pizzi Motivi della decisione hanno iniziato il presente giudizio con le forme del procedimento sommario di intimazione di sfratto per morosità, asserendo di esser i proprietari di una unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Arzano alla via e più precisamente del locale deposito al piano terreno della sella A, pervenuto loro con atto di donazione del 16/11/2011 e condotto in locazione dalla ditta individuale avere concesso in locazione a immobile sito in Marano di Napoli alla via, riportato presso il N.C.E.U. del Comune di Marano di Napoli al foglio particella sub alla via per un canone mensile di euro 300, in particolare l'attrice ha lamentato il mancato pagamento dei canoni e degli oneri condominiali dal mese di giugno 2013 all'ottobre dello stesso anno per un ammontare dì euro 2.550, e con l'atto di citazione ha chiesto anche la emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. valevole dunque per il pagamento di tale somma nonché dei futuri canoni a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio. Il convenuto si è costituito nell'ambito del predetto procedimento sommario di convalida di sfratto contrassegnato dal numero di ruolo 338/2015 R.G. eccependo la insussistenza della mora a causa della compensazione con un suo controcredito vantato in virtù di un diverso rapporto, vale a dire in virtù di un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 1991 che riconosceva al la facoltà di imputare gli importi versati a titolo di acconto del prezzo della vendita al pagamento dei canoni di locazione. Il G.U., all'esito di riserva, ha depositato in data 11/2/2015 ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed ha contestualmente mutato il rito, fissando udienza di comparizione e discussione di fronte a sé per il giudizio a cognizione piena nelle forme del rito locatizio e assegnando un termine alle parti per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi nonché un termine di quindici giorni dalla comunione della ordinanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Sia gli attori che il convenuto hanno depositato memoria integrativa nel rispetto del termine loro concesso. In particolare il ha chiesto dichiararsi la improcidibilità della domanda attorea e la revoca della ordinanza provvisoria di rilascio. Va premesso che la intimazione di sfratto per morosità e la contestuale richiesta di convalida contenevano la domanda di pronuncia costitutiva di risoluzione del contrario per inadempimento del conduttore, tantevvero che per effetto della opposizione dell'intimato si instaura su tale domanda il giudizio ordinario a cognizione piena v. Cass. civ. sez. III, 14/9/1983, n. 5566 , e che nel caso di specie gli attori con la citazione hanno proposto anche una domanda di pagamento dei canoni e degli oneri condominiali rimasti insoluti oltre i canoni a scadere, non limitandosi a chiedere la condanna al rilascio dell'immobile. A tale domanda si è aggiunta, con la memoria integrativa depositata dal convenuto, la richiesta di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio. In ordine alla domanda di ri soluzione del contratto di locazione per inadempimento e condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere va dichiarata la improcedibilità, Sul punto la eccezione del convenuto è fondata. Invero con la ordinanza provvisoria di rilascio era stato concesso termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento per esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, posto che le controversie in materia di locazione rientrano tra quelle per le quali é obbligatorio il tentativo di mediazione. La obbligatorietà é stabilita dall'art. 5 comma I bis D.Lgs. 4/3.2010 n. 28 quale conseguenza dell'entrata in vigore, in data 20/9/2013, dell'art. 84 D.L. 21/6/2013 n. 69 cosiddetto decreto del fare convertito, con modificazioni, in L. 9/8/2013 n. 98, trattandosi di norma applicabile al presente giudizio perché instaurato successivamente all'entrata in vigore di tale nuova disciplina, a pena di improcedibilità secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 5 . Di qui la concessione, sempre in virtù della previsione di cui al comma I bis dell'art. 5 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, del termine per la presentazione della domanda di mediazione. In concreto la domanda di mediazione è stata proposta dagli attori nel rispetto del termine ma dinanzi ad un organismo di mediazione esistente presso la Camera di Commercio di Napoli, e quindi al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, nonostante la lite fosse pendente presso quest'ultimo circondario e non presso il Tribunale di Napoli. Ora, anche per le mediazioni attivate su disposizione del Giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010 la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti - se tutte d'accordo - possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Nel caso di specie tale accordo non vi é stato, e la domanda di mediazione è stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, il che significa che non ha prodotto effetti v. sul punto Tribunale Milano, sez. 1X. 29/10/2013 . A tal fine non può neppure essere considerata la successiva domanda di mediazione presentata ad un organismo di mediazione esistente a Casoria, che invece rientra nel territorio del Tribunale di Napoli Nord. Invero il termine di quindici giorni per la presentazione della istanza ha carattere di perentorietà. Ciò in quanto, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza i termini sono perentori non solo quando vengono espressamente definiti tali dalla legge. ma anche quando la normativa vigente riconnette allo spirare del termine, come nel caso di specie, la decadenza dal potere di compiere un atto cfr., nella giurisprudenza di Cass. civ. sez. trib. 8/2/2016, n. 2787 Cass. civ. sez. III, 5/3/2004 n. 4530 Cass. civ. sez. un., 12/1/2010, n. 262, in motivazione . Per l'appunto che il termine concesso dal giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione abbia natura perentoria lo si desume dalla stessa gravità della sanzione prevista, perché improcedibilità della domanda giudiziale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico cfr. sul punto Tribunale Firenze, 4/6/2015 . Ferma restando la definizione in punto di rito della domanda attorea, occorre pronunciarsi nel merito della domanda di parte convenuta, proposta con la memoria integrativa, di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio per perdita di efficacia. Sul punto va rilevato che la ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto emessa ex art. 665 c.p.c. dal Giudice nell'ambito di un procedimento di convalida di sfratto, opposizione proposta dall'intimato che in tal modo determina la conclusione del procedimento sommario e la instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria, conserva la sua efficacia di titolo esecutivo anche in caso di successiva estinzione del giudizio di merito a cognizione piena, atteso che l'ordinanza di rilascio, pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura non di provvedimento cautelare o meramente ordinatorio ma di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e conseguentemente all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile, attuabile in via esecutiva permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente continuati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salva restando in caso di estinzione di questo al conduttore di far valere, nel termine di prescrizione. le sue eccezioni in un autonome nuovo processo v. Cass. civ. sez. III, 29& amp 3/1995 n. 3730 e e salvo l'assorbimento della medesima ordinanza nella sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto. con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità v. Cass. Civ.sez, III. 23/1/2006, n 1223 . Di qui il rigetto dati domanda di revoca avanzata dal convenuto a causa dona permanente efficacia della ordinanza provvisoria di rilascio. seconde quanto sopra precisato. Sussistono fondate ragioni per compensare integralmente ex art. 92 comma 2 c.p.c. tra le parti le spese del giudizio alla luce della soccombenza reciproca, visto che alla soccombenza in punto di rito stilla domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione e di condanna al pagamento dei canoni ha fatto seguito la soccombenza in punto di merito del convenuto sulla richiesta di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio . P.Q.M. Il definitivamente pronunciando, così provvede a dichiara la procedibilità della domanda attorea b rigetta la richiesta di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio c compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.